Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7537 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 37/A, presso lo studio dell’avvocato CANINI ANTONIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio

Pierpaolo Siniscalchi dell’11/03/2010, rep. n. 74474, allegata in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 274/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 3 0/06/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il sig. D.S.C., consulente libero professionista, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in conseguenza dalla presentazione della istanza di rimborso dell’IRAP per l’anno 2003.

La CTR, accogliendo l’appello del contribuente, ha riconosciuto il suo diritto al rimborso, ritenendo che il contribuente abbia “dimostrato la semplicita’ della propria organizzazione, priva di dipendenti e beni rilevanti” e che l’ufficio non ha dimostrato l’opposto.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza indicata in epigrafe, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c. perche’ l’onere della prova non grava sull’ufficio, ma sul contribuente che agisce per il rimborso e per vizi di motivazione perche’ i giudici di appello non hanno tenuto conto dell’ammontare delle spese dichiarate.

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

La CTR ha ritenuto in punto di fatto che il contribuente ha dimostrato che per la sua attivita’ non si avvaleva di una autonoma organizzazione. Il rilievo che l’ufficio non ha dimostrato il contrario e’ soltanto una ulteriore considerazione che non costituisce la ratio decidendi.

Quanto al secondo motivo, l’ammontare delle spese, dei costi e degli oneri finanziari, senza una analisi del tipo di spesa, non e sufficiente a dimostrare la sussistenza di una autonoma organizzazione del lavoro. Nella specie si tratta di spese per l’acquisto di beni, per consumi e servizi (telefono, luce, carburante, albergo, alimenti, rappresentanza, contabilita’, assicurazione professionale, manutenzioni e acquisti vari) che non sono di per se’ sintomatici di una organizzazione autonoma del lavoro. Come ha piu’ volte affermato questa Corte, perche’ sussista il presupposto dell’autonoma organizzazione, occorre che i beni utilizzati eccedano l’id quod plerumque accidit (Cass. 12111/2009) e/o che il contribuente si avvalga della collaborazione di altri soggetti (3674/2007). Nella specie non ricorre nessuno di tali requisiti, cosi’ come ha accertato il giudice del merito”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza liquidazione di spese, nella inerzia della parte vittoriosa.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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