Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7537 del 26/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/03/2020), n.7537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14516-2013 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/b, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUCCI, rappresentata

e difesa agli avvocati VINCENZA RANDO, ORNELLA COLOMBA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/0/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 28/2/2012, depositata il 19 aprile 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia Romagna, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena nei confronti della sig.ra B.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Modena che – anche nel contraddittorio con l’agente di riscossione per la Provincia di Modena, aveva accolto, previa riunione, i ricorsi notificati il 15 febbraio 2008 proposti dalla contribuente, alla quale gli atti erano stati notificati quale coobbligata solidale della Nuova Linea S.a.s. di S. G., avverso quattro cartelle di pagamento notificatele da Equitalia Nomos S.p.A., scaturite da controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, accolse il gravame dell’Amministrazione, ritenendo che la notifica da parte dell’agente della riscossione effettuata di dette cartelle in data 19 dicembre 2007 costituisse mera ripetizione di precedente notifica in data 25 gennaio 2007 ove più cartelle, tra le quali quelle oggetto della presente controversia, sarebbero state recapitate in unica busta al domicilio della destinataria, ciò comportando quindi l’inammissibilità degli originari ricorsi dinanzi alla CTP di Modena per tardività.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la decisione impugnata incorsa, secondo la contribuente, nel vizio di omessa pronuncia in relazione all’eccezione di decadenza dell’Amministrazione avuto riguardo all’epoca, anche

eventualmente in relazione alla data 25 gennaio 2007 di presunta notifica delle cartelle in oggetto, atteso che per le cartelle seguite a controllo sulle dichiarazioni relative agli anni 2000 (n. (OMISSIS) per IRPEF anno 1999 e n. (OMISSIS) per IRAP ed IVA per l’anno 1999) e 2001 (n. (OMISSIS) per IRAP ed IVA per l’anno 2000) le relative iscrizioni a ruolo avrebbero dovuto essere notificate entro 31 dicembre 2005, mentre per la cartella (OMISSIS) per IVA, IRPEF ed IRAP per la dichiarazione 2002 la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 21 dicembre 2006.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo come la decisione impugnata non abbia colto l’oggetto effettivo della contestazione di essa contribuente, che non riguardava il fatto che in un’unica busta potessero essere recapitati più atti, quanto la contestazione del contenuto della busta recapitata il 25 gennaio 2007 riguardante diversa ed unica cartella per tassa auto, che era stata peraltro pagata, non avendo in alcun modo vagliato la CTR gli elementi addotti (come l’aggiunta a penna sull’avviso di ricevimento dei numeri della cartelle summenzionate ex adverso prodotto) dalla contribuente, che inducevano ad avvalorare l’assunto della contribuente medesima circa la non riferibilità della prima notifica alle cartelle in oggetto.

3. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso la Corte deve rilevare d’ufficio che il processo d’appello si è svolto senza la partecipazione di tutte le parti del primo grado di giudizio.

3.1. Acclarata, infatti, l’erroneità dell’epigrafe della sentenza in questa sede impugnata, ove la parte ricorrente in appello è indicata come Agente di Riscossione Modena Equitalia Centro S.p.A., risulta che l’appello è stato proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena – nei confronti della sola B.G., donde la non integrità del litisconsorzio, di natura processuale, in grado d’appello.

3.2. Al riguardo va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cass. sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10934; Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27616).

4. Non avendo la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, già parte del giudizio di primo grado, pretermesso in grado di appello, va dunque rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata per carenza di contraddittorio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro, restando ad essa devoluta anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto d’integrità del litisconsorzio processuale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020

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