Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7537 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11927-2013 proposto da:

V.S., (OMISSIS), V.M.A. (OMISSIS),

V.F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO, 6, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

DURANTE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EUGENIO BARRILE;

– ricorrenti –

contro

B.L.F., M.V., M.G.,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2216/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DURANTE Elisabetta difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, deposita 3 cartoline di

ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del 1-2-3 motivo,

accoglimento dei restanti motivi con eccezione dell’ultimo motivo

del ricorso che viene assorbito.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 28/12/1992 B.L.F. esponeva che con atto notarile dell’8/11/1965 T.M. aveva venduto a C.M.P. un appezzamento di terreno in territorio di (OMISSIS) con locale a piano terra uso garage sito in (OMISSIS). Esponeva ancora l’attrice che il fabbricato ad uso garage era ancora intestato a V.A. il quale, con atto notarile del (OMISSIS), lo aveva venduto a Ma.Fr. che, a sua volta, con atto a ministero dello stesso notaio in pari data, lo aveva alienato alla T.. Assumeva la B. che i suddetti immobili erano stati in realtà acquistati in ragione del 50% ciascuno da lei e dalla C., con usufrutto in favore dei comuni suoceri V.A. e L.F., e che erano, invece, stati intestati alla sola C. in forza dei rapporti di stretta parentela e del fatto che essa attrice risiedeva in (OMISSIS), ma che la reale pattuizione era stata trasfusa in una scrittura privata sottoscritta da lei e dalla C. nello stesso giorno dell’atto notarile. Poichè, essendo deceduti gli usufruttuari e la C., aveva inutilmente invitato gli eredi di quest’ultima ad attenersi alla scrittura privata intercorsa con la loro dante causa, B.L.F. conveniva in Giudizio davanti al Tribunale di Latina V.M., V.S. e V.F.P., chiedendo dichiararsi la simulazione relativa per parziale interposizione di persona dell’atto notarile dell'(OMISSIS) e che effettivi proprietari degli immobili in contestazione erano per il 50% i convenuti, quali eredi di C.M.P., e per il 50% lei.

In giudizio veniva altresì convenuta T.M. e, poi, i suoi eredi M.V. e M.G..

Si costituivano i V., che eccepivano l’inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato e la sua prescrizione, oltre che l’infondatezza della stessa, e ne chiedevano il rigetto. Anche M.V. e M.G., eccependo la loro carenza di legittimazione passiva, chiedevano il rigetto della domanda e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G., anch’essa erede di T.M..

Istruita la causa, con sentenza n. 797/05 del 21/03/2005. il Tribunale di Latina rigettava le eccezioni di giudicato e di prescrizione dell’azione e. in accoglimento della domanda, dichiarava che gli immobili in contestazione erano stati acquistati per il 50% da C.M.P. (dante causa di V.M., V.S. e V.F.P.) e per il 50% dell’attrice, ordinava la trascrizione della sentenza e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello i V., lamentandone l’erroneità in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione dell’azione e di giudicato e per carenza di motivazione e difetto di prova in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Si costituiva in appello B.L.F., che contestava la fondatezza del proposto gravame e ne chiedeva il rigetto.

M.V., M.G. e M.G., benchè ritualmente citati, non si costituivano e restavano, pertanto, contumaci.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2216/2012 del 26.4.2012, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) la sentenza n. 932/92 di rigetto emessa all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. instaurato dalla B. non poteva produrre, con riferimento al giudizio de quo, gli effetti di un giudicato, atteso che in quella sede l’attrice aveva attribuito alla scrittura privata contestuale all’atto notarile di compravendita dell'(OMISSIS) una valenza di natura obbligatoria, laddove il Tribunale aveva qualificato la stessa come una “mera dichiarazione di scienza-priva di effetti obbligatori tra le parti;

b) premesso che l’azione esperita dalla B. aveva una portata meramente dichiarativa (e non costitutiva), la stessa era imprescrittibile e, in ogni caso, il termine di prescrizione era stato interrotto con l’atto introduttivo del giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 932/1992;

c) quanto alla necessità, perchè potesse ritenersi sussistente l’accordo simulatorio, della prova di un accordo trilatero tra terzo contraente. contraente interposto e contraente interponente, la mancata presentazione di T.M. (terzo contraente) a rendere l’interrogatorio formale deferitole doveva essere interpretato nel senso di ammissione della sua partecipazione all’accordo simulatorio, laddove la posizione sostanziale di terzietà dell’interponente rispetto alle parti del contratto simulato lo abilitava a fornire la prova della simulazione senza vincoli di forma.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso V.S., V.M.A. e V.F.P., sulla base di sette motivi. B.L.F., M.V., M.G. e M.G. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte d’appello negato ogni rilevanza al giudicato formatosi con la sentenza n. 932/1992 resa dal Tribunale di Latina tra le medesime parti all’esito di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 2932 c.c. da B.L.F., avuto particolare riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, offerta dalla stessa B., volta a far emergere l’avvenuta interposizione reale di persona.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006 e, di recente, Sez. 5, Sentenza n. 2617 del 11/02/2015).

L’eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove sia formulata dalla parte, che quest’ultima, giusta l’art. 2697 c.c., comma 2, non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 28247 del 18/12/2013).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno del tutto omesso di trascrivere non solo la sentenza (o, almeno, i suoi passaggi salienti) n. 932/1992 emessa dal Tribunale di Latina, ma anche le conclusioni rassegnate dalla B. nei rispettivi giudizi (riportate con sintetici stralci a pag. 8 del ricorso), in tal guisa precludendo a questa Corte altresì di valutare se il petitum fatto valere coincidesse o meno.

D’altra parte, le affermazioni dei ricorrenti non trovano conforto nella sentenza qui impugnata. dalla quale si evince che la B. nel secondo giudizio si è limitata a chiedere di dichiararsi la simulazione relativa per parziale interposizione di persona dell’atto notarile dell'(OMISSIS) e che effettivi proprietari degli immobili in contestazione erano per il 50% i convenuti, quali eredi di C.M.P., e per il 50% lei (e non anche pronunciarsi una sentenza traslativa della quota di proprietà in suo favore).

Senza tralasciare che l’intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale, e viceversa (Sez. 2, Sentenza n. 8616 del 21/10/1994).

In ogni caso, avendo i ricorrenti censurato la sentenza della corte d’appello solo per violazione di legge, nessuna doglianza è stata sollevata sul piano motivazionale (cfr. pagg. 45 della sentenza).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte locale rigettato la loro eccezione di prescrizione dell’avverso diritto, sostenendo erroneamente, a loro dire, che l’azione esperita dalla B. sarebbe meramente dichiarativa e, dunque, imprescrittibile, laddove l’azione volta a rivendica i diritti che derivano dalla simulazione relativa per interposizione fittizia di persona è soggetta alla prescrizione decennale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte di merito ritenuto che l’azione esperita dalla B. nel giudizio definito con sentenza n. 932/1992 dal Tribunale di Latina avesse comunque prodotto, nonostante fosse stata rigettata, l’interruzione della prescrizione decennale relativamente ai diritti derivanti dalla scrittura privata dell'(OMISSIS), nonostante tra quest’ultima e l’atto di citazione introduttivo del detto giudizio (notificato il 6.9.1988) fossero già trascorsi circa 23 anni ed essi avessero in quel giudizio tempestivamente sollevato la relativa eccezione.

3.1. Il secondo motivo va respinto.

In termini generali, l’azione di simulazione relativa, a differenza della simulazione assoluta, è imprescrittibile solo quando sia diretta ad accertare la nullità del negozio dissimulato e, quindi, ai limitati effetti che da tale declaratoria possano trarsi nelle singole situazioni giuridiche. Si prescrive, invece, nel termine ordinario di dieci anni allorchè sia diretta a individuare e far valere la reale volontà delle parti. ossia il negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, situazione. questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la sussistenza del contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente ad esso si riconnette e che, pertanto. ne presuppone il riconoscimento, come quando si faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal contratto dissimulato (Sez. 2, Sentenza n. 3067 del 23/10/1974).

Tuttavia, l’azione diretta a far riconoscere l’interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto in tal caso l’individuazione del soggetto deriva direttamente dall’accertamento della simulazione, sicchè la relativa azione. ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile (Sez. 2. Sentenza n. 587 del 25/01/1988; 2225/84, 2509/78). L’azione di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona – in quanto non mira a far riconoscere gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì a quell’identificazione del vero contraente celato dall’interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall’accertamento della simulazione – ha carattere dichiarativo e, quindi, è imprescrittibile, al pari della corrispondente eccezione.

Ha carattere dichiarativo e, quindi, è imprescrittibile l’azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l’esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì a quell’identificazione del vero contraente celato dall’interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall’accertamento della simulazione.

Il terzo motivo è assorbito.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2697 e 2725 c.c. e art. 232 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte desunto la prova dell’accordo simulatorio trilatero dalla mancata comparizione del terzo contraente T.M. in udienza al fine di rendere l’interrogatorio formale deferitole, nonostante la mancanza di una prova scritta.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., comma 1 e art. 2725 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte di merito escluso la rilevanza dell’assenza di prova scritta dell’adesione dell’acquirente all’accordo simulatorio.

5.1. I motivi meritano, per la loro intima connessione, di essere trattati congiuntamente e si rivelano fondati.

L’interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l’accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano (contraente apparente, contraente effettivo e controparte): occorre, perciò, che l’altro contraente, non soltanto sia informato dell’intesa raggiunta tra interponente ed interposto, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, sicchè il negozio si conclude con la costituzione di un vincolo contrattuale dal quale il prestanome resta nella sostanza escluso. L’intesa trilaterale può anche non realizzarsi contestualmente, potendo l’accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l’altro contraente si inserisca successivamente nell’accordo già concluso a due. aderendovi ed accettando tutti gli effetti e le conseguenze dell’interposizione fittizia, ma, contestuale o successivo che sia, tale accordo deve essere provato nei modi prescritti dalla legge e pertanto, qualora esso riguardi un trasferimento immobiliare, deve risultare da atto scritto (Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 01/07/1976).

Nella interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente. nel senso che questi deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente. La prova dell’accordo simulatorio, deve, pertanto, avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso, con la conseguenza che in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini dell’invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto (Sez. 1, Sentenza n. 2349 del 21/03/1990; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7187 del 04/08/1997 e, di recente, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17389 del 18/08/2011).

Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam”, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell’art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), nè tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto (Sez. 2, Sentenza n. 4071 del 19/02/2008; conf. Sez. 3, Sentenza n. 21822 del 25/10/2010).

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la corte territoriale ritenuto che l’adesione del terzo contraente ( T.M.) potesse sopraggiungere all’accordo simulatorio e, in particolare, dopo l’alienazione del bene.

6.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei due precedenti.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). per non aver la corte locale considerato che, alla stregua della sentenza n. 932/1992 emessa dal Tribunale di Latina, si era formato il giudicato in ordine alla qualificazione giuridica della scrittura privata dell'(OMISSIS), da intendersi come una mera dichiarazione di scienza, priva, come tale, della forza di trasferire i beni controversi in capo alla B.: e per aver omesso la corte di merito di esaminare il loro quarto motivo di appello formulato con riferimento a tale profilo.

7.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del quarto e del quinto.

8. In definitiva, il ricorso appare meritevole di accoglimento con riferimento al quarto ed al quinto motivo (rigettati i primi due ed assorbiti i restanti).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il quarto ed il quinto, dichiara assorbito l’esame dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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