Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7537 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17746-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C., S.A., BE.AN.,

O.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1727/2017 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1727, depositata il 5 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, così, confermato la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale emessi a rettifica della dichiarazione Docfa presentata dai contribuenti relativamente al classamento di unità immobiliari costituite da n. 6 box;

– il giudice del gravame, – premesso che la lite contestata involgeva il classamento dei box, e non anche delle abitazioni (pur) accatastate, – ha condiviso le conclusioni cui il giudice del primo grado era già pervenuto quanto al difetto di motivazione degli atti impugnati, considerando che l’avviso di accertamento emesso, a rettifica del classamento proposto dalla parte con la dichiarazione Docfa, deve esplicitare le ragioni della diversa determinazione assunta, sul punto, dall’amministrazione, con riferimento ai diversi elementi indicati dal contribuente e disattesi dall’Ufficio;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– gli intimati Pernambuco S.r.l., S.A., Be.An. e O.M. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 3, ed alla L. n. 212 del 2000, art. 7, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento che si incentrava sui medesimi dati oggettivi esposti dai dichiaranti, – nella fattispecie la difforme valutazione sul classamento proposto con la dichiarazione Docfa involgeva (esclusivamente) la valutazione economica dei box, la cui classe era stata rideterminata in ragione dell’erroneo riferimento comparativo a “unità ubicate nel Comune di (OMISSIS) e non in quello di (OMISSIS)”;

2. – il ricorso è fondato e va accolto;

3. – con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione, – connotata, come si è rilevato, da una “struttura fortemente partecipativa”, – la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319);

– la Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli “elementi di fatto” di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua (così come nella fattispecie) “da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 febbraio 2014, n. 3394);

– nè, ai fini in discorso, può rilevare che il riscontro documentale della rettifica di classamento (quanto, dunque, alla classe attribuita in ragione della comparazione con unità immobiliari aventi caratteristiche simili) sia stato offerto in corso di causa, in quanto un siffatto accertamento opera sul piano della prova (di quella documentale, in specie, legittimamente ammissibile sinanche in grado di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2; v., ex plurimis, Cass., 4 aprile 2018, n. 8313; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907), non anche su quello che pertiene ad un elemento strutturale (la motivazione) dell’avviso di accertamento;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di partì intimate.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la casa nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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