Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7537 del 01/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7537 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 29740-2010 proposto da:
SBARAGLIA
ANTONIO
dell’omonima
domiciliato
studio
SBRNTN25D13D763W,
azienda
in
ROMA,
dell’avvocato
agricola,
VIA LUIGI
RIZZO
IORIO ALFREDO,
quale
titolare
elettivamente
50,
presso
rappresentato
lo
e
difeso dall’avvocato CORA MAURIZIO giusta procura in
2014
calce;
– ricorrenti –
406
contro
VALENTINI
FRANCO VLNFNC68C22Z133I,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SUSA l, presso lo studio
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Data pubblicazione: 01/04/2014
dell’avvocato DI DOMENICA IDA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUCCITTI ANDREA,
FERRARA FABIO giusta procura a margine;
– controricorrente nonchè contro
CERICOLA
CARLO
CRCCRL63P06F785X,
PRAGMA
EQUITALIA SPA 08704541005, SOGET SPA 01807790686,
PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE
CHIETI;
– intimati –
avverso il provvedimento ordinanza n. 668/2009 del
TRIBUNALE di CHIETI, depositata 1’11/10/2010, REP. n.
1737;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato ALFREDO IORIO per delega;
udito l’Avvocato IDA DI DOMENICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità;
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DITTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, Antonio
Sbaraglia propose opposizione al decreto di liquidazione emesso
in favore dell’architetto Franco Valentini, nominato consulente
tecnico d’ufficio nella procedura esecutiva immobiliare
Antonio Sbaraglia.
Nell’ambito di tale procedura esecutiva il debitore aveva
presentato istanza di conversione del pignoramento accolta con
ordinanza del 4.12.2009,
con determinazione del credito
complessivo da soddisfare, comprensivo anche degli emolumenti
spettanti al consulente tecnico, contestualmente quantificati.
Il Presidente del tribunale di Chieti, con provvedimento in
data 11.10.2010, dichiarò inammissibile l’opposizione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi Antonio Sbaraglia.
Resiste con controricorso il Valentini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa insufficiente
e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 primo coma
n. 5 c.p.c..
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il giudice del merito (Presidente del tribunale) ha dichiarato
inammissibile l’opposizione, proposta dal debitore esecutato,
attuale ricorrente, ai sensi dell’art. 170, d.p.r. n. 115 del
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promossa dalla ditta Carlo Cericola nei confronti dello stesso
2002, avverso il decreto di liquidazione degli emolumenti
spettanti al consulente tecnico, per non avere impugnato, con
opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza che aveva accolto
l’istanza di conversione del pignoramento, con determinazione
del credito complessivo da soddisfare, comprensivo anche degli
Ha, quindi, ritenuto che l’acquiescenza, anche per quel che
riguardava la determinazione delle spettanze al consulente
tecnico, avrebbe fatto venir meno l’interesse dello Sbaraglia
all’opposizione proposta.
Questa conclusione non è condivisibile.
Oggetto dell’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002
proposta erano i criteri di liquidazione del compenso del
consulente tecnico d’ufficio applicati dal giudice del merito,
nella specie il giudice dell’esecuzione.
Questo rapporto processuale vede come parti, da un lato, il
soggetto tenuto al pagamento del compenso al c.t.u. e,
dall’altro, il professionista.
Tutt’altra situazione è quella cui dà luogo l’ordinanza di
accoglimento dell’istanza di conversione del pignoramento, che
vede cristallizzata la somma necessaria a tal fine, in un
rapporto fra debitore e creditori.
In questa situazione nessun dubbio che il debitore possa
proporre anche opposizione agli atti esecutivi
ex
art. 617
c.p.c., ma ciò può fare senza essere vincolato da limiti
temporali, fino alla fase finale della procedura esecutiva.
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emolumenti spettanti al consulente tecnico.
Peraltro, il debitore esecutato non ha
alcun onere di
impugnare l’ordinanza determinativa delle somme necessarie per
conseguire la conversione (la quale ultima integra la
sostituzione del bene pignorato con la somma di denaro
corrispondente al coacervo dei crediti e relativi accessori)
non miri a condizionare o paralizzare lo svolgimento del
subprocedimento di conversione.
Ne deriva che il debitore, istante per la conversione – che non
intenda conseguire l’effetto di sospendere i propri pagamenti
per ottenere la sostituzione del bene staggito con il denaro
versato non ha l’onere di proporre tempestivamente
opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza che
determina le somme da lui dovute per la conversione, quando
contesti la congruità di una o più componenti del credito
azionato e quindi anche soltanto l’importo liquidato per le
spese: a tanto potendo indursi fino al momento della fase
distributiva, proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso
l’ordinanza di distribuzione od attribuzione delle somme
versate in ottemperanza della precedente ordinanza
determinativa del dovuto (Cass. 24.3.2011 n. 6733; v. anche
Cass. 28 settembre 2009 n. 20733).
A questo punto, nel caso in esame, l’eventuale accoglimento
dell’opposizione ex art. 170 d.p.r. citato, potrà incidere
nella fase distributiva finale della procedura esecutiva, nel
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esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, quando
senso della restituzione al debitore esecutato di eventuali
somme versate in eccedenza.
Il breve
excursus
procedimentale illustrato rende allora
ragione della correttezza del procedimento seguito dall’attuale
ricorrente rendendo evidente l’errore in cui è incorso il
la proposizione dell’opposizione ex art. 170 per non averetX
p roposto opposizione
ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di
accoglimento dell’istanza di conversione; e, dall’altro, nel
circoscrivere ad un determinato arco temporale la proposizione
di quest’ultima.
Con il secondo motivo si denuncia
violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 d.p.r. 352/88 in relazione all’art.
360 primo comma n. 3 c.p.c..
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 52 D.P.R. 115/2002 in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c..
Con il quarto motivo si denuncia
nullità del procedimento
e
dell’impugnato provvedimento in relazione all’art. 360 primo
coma n. 4 c.p.c..
L’esame di questi motivi, che attengono a profili di merito
dell’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, resta in
questa sede assorbita e sarà oggetto di valutazione da parte
del giudice del rinvio.
Conclusivamente, è accolto primo motivo; sono dichiarati
assorbiti gli altri.
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giudice del merito, da un lato, nel ritenere priva di interesse
L’ordinanza è cassata in relazione, e la causa è rinviata al
Presidente del tribunale di Chieti.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara
spese, al Presidente del tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il giorno 14 febbraio 2014, nella camera
di consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.
assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le