Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7536 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato LORENTI

FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO ROSAVIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 9/6/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore ANTONIO MERONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato GRECO ROSAVIO che si riporta agli

scritti;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto la impugnazione di una cartella esattoriale notificata per omessi versamenti iva, irap ed altri tributi e conseguente applicazione di sanzioni, come si legge nella narrativa della sentenza impugnata.

Con l’odierno ricorso la contribuente denuncia:

a) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sul rilievo che l’ufficio non avrebbe fatto precedere l’iscrizione a ruolo, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis dall’invito a fornire preventivamente chiarimenti, cosi’ come previsto dalla citata disposizione dello statuto del contribuente;

b) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in quanto l’atto impugnato sarebbe stato privo di adeguata motivazione e comunque su questo punto, ritualmente eccepito con i motivi di appello, l’impugnazione sarebbe stata respinta senza una sufficiente motivazione;

c) carenza di motivazione sulla eccezione, riproposta con i motivi di appello, sulla illegittimita’ del recupero attraverso la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis trattandosi di richiesta di pagamenti che non trovano titolo nella relativa dichiarazione.

Il primo motivo e’ inammissibile per carenza di autosufficienza perche’ la ricorrente assume che, nella specie, l’ufficio avrebbe dovuto preventivamente richiedere chiarimenti alla contribuente, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ma non spiega perche’ ritiene che nella specie sussistessero i presupposti che rendono obbligatorio tale contraddittorio preventivo. Infatti, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Nel caso di semplice, evidente errore materiale, che e’ l’ipotesi tipica disciplinata dal l’art. 36 bis, non v’e’ necessita’ di chiarire nulla. Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Peraltro, non basta una semplice incertezza, perche’ sorga la necessita’ del contraddittorio preventivo, occorre che l’incertezza riguardi “aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Nella specie, la ricorrente non hanno eccepito la sussistenza di tale presupposto.

Quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, trattasi di censura di merito che puo’ trovare accesso nel controllo di legittimita’ soltanto se riproposto come vizio di motivazione. Quindi il 2 motivo di ricorso di per se’ e’ inammissibile, ma va esaminato l’eccepito vizio di motivazione della sentenza della CTR sul punto (3 motivo). Il motivo e’ manifestamente infondato perche’ i giudici di appello hanno chiarito che le somme richieste dall’Erario si ricavavano direttamente dall’esame della dichiarazione mod. unico. La ricorrente non spiega poi, in maniera autosufficiente, perche’ la motivazione della CTR, per quanto sintetica, non sarebbe congrua. In definitiva, la contribuente avrebbe dovuto chiarire perche’, invece, le somme richieste non scaturiscono dal semplice esame della sua dichiarazione (tutto quanto attiene ad un provvedimento di diniego di autotutela di cui si parla nel ricorso e’ fuori della odierna vicenda giudiziaria).

Anche il quarto ed ultimo motivo e’ inammissibile, per carenza di autosufficienza, posto che la ricorrente eccepisce che la CTR non avrebbe spiegato perche’ la procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis sarebbe illegittima, ma a sua volta non spiega in base a quali considerazioni, invece, ella ritenga che non si tratti del recupero di imposte sulla base della sola dichiarazione mod. unico”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha evidenziato elementi di valutazione idonei a superare le argomentazioni sviluppate nella relazione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte soccombete al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro cinquemila/00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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