Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7536 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/03/2017),  n. 7536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6181-2013 proposto da:

D.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SCICCHITANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PISANO;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FRAGALA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2012 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PISANO Vincenzo difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione notificata il 21 giugno 2006 T.G. convenne D.M. innanzi al Giudice di Pace di Giarre e, premesso che il di lei marito A.V. gli aveva affidato in appalto, con contratto scritto, i lavori di allargamento della strada d’accesso ad un podere e che successivamente gli aveva commissionato altre opere extracontratto sulla medesima strada senza poi versargli il relativo corrispettivo, chiedeva la condanna della convenuta, quale unica erede del debitore nel frattempo deceduto, al pagamento dell’importo di Euro 2.280,00 oltre accessori.

La D. si costituì negando che fossero state commissionate ed eseguite opere extracontratto ed assumendo che il T. era già stato interamente saldato e che i lavori per i quali pretendeva un corrispettivo erano al più consistiti in variazioni all’oggetto del contratto che il committente non aveva autorizzato.

Il Giudice di pace rigettò la domanda.

Proposto appello da parte del T., costituitasi la D. con richiesta di rigetto del gravame, il Tribunale di Catania ribaltò la decisione previa ammissione della prova per testimoni richiesta dall’appaltatore e non ammessa in primo grado.

All’esito dell’istruttoria, infatti, il Tribunale ritenne dimostrato il fatto che; eseguite le opere di cui al contratto di appalto, il T. fosse stato richiesto dall’ A. di effettuarne altre specifiche (quali la modifica del tracciato della strada per evitare l’estirpazione di una pianta ed il rialzo del muretto di contenimento) ed aveva quindi diritto di ottenerne il corrispettivo.

Avverso tale decisione D.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2722 e 2725 c.c., dolendosi dell’ammissione, da parte del giudice d’appello, di prove testimoniali inerenti il contenuto di un contratto redatto per iscritto.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha, infatti, ammesso la prova per testi sul presupposto che la stessa riguardava patti aggiunti e successivi al contratto originariamente redatto per iscritto dalle parti: non sussiste, perciò, alcuna violazione del limite previsto dall’art. 2722 c.c., che concerne – com’è noto – solo i patti anteriori o contemporanei al contratto redatto in forma scritta.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1659 e 1660 c.c..

Si assume, da parte della ricorrente, che l’appaltatore, nella specie, avrebbe in realtà eseguito variazioni alle modalità convenute delle opere originariamente previste in contratto, non autorizzate per iscritto e comunque inidonee a far maturare il diritto ad im compenso aggiuntivo rispetto a quello originario, determinato a corpo.

La censura è priva di pregio.

Infatti, pur denunziando una violazione di legge, la ricorrente si duole, sostanzialmente, del fatto che il Tribunale abbia qualificato i lavori in questione come opere aggiuntive anzichè variazioni a quelle originarie, formulando così una critica che afferisce ad apprezzamenti di merito contenuti nella sentenza. Questa, peraltro, muove dalla premessa fattuale secondo cui le opere erano state espressamente richieste dal committente dopo l’esecuzione dei lavori contrattualmente stabiliti, ritenendo coerentemente configurata una nuova commissione: tale premessa non è minimamente incisa dal motivo in scrutinio.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto le deposizioni di alcuni testimoni, dalle quali sarebbe emersa la circostanza della mancata autorizzazione delle opere da parte del committente.

Il motivo è, per più ragioni, inammissibile.

Occorre, in primo luogo, rilevare che nel.giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità, fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da poter far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso, esame su un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, son un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (v., fra le altre: Cass. n. 24092/2013).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l’omessa considerazione di elementi dai quali assume desumibile la mancata autorizzazione delle variazioni; ma si è già detto come tale circostanza non incida la ratto decidendi, fondata invece sulla valutazione del fatto che si trattava di opere aggiuntive e non di variazioni.

La ricorrente, peraltro, richiama in modo del tutto generico le risultanze di cui lamenta il mancato esame, con ciò venendo meno anche agli oneri derivanti dal noto principio di autosufficienza.

Peraltro – la denunzia, in sede di legittimità, dell’omessa valutazione di una prova testimoniale sotto il profilo del vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di totale obliterazione della deposizione o di suoi elementi idonei a condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito e pone in capo al ricorrente l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto della prova testimoniale il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere alla corte la richiamata valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami generici o per relationem agli atti del giudizio (v. fra le altre Cass. n. 17915/2010; Cass. n. 4405/2006).

Il motivo è, perciò, inammissibile.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

Sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA