Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7535 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GIAS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la

dr.ssa ANNA BEI (studio ROSATI), rappresentata e difesa dagli

avvocati FALCONE GIUSEPPE, ALTOMARE HERMAN, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 327/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO DEL 12/12/08, depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato FALCONE GIUSEPPE che si riporta

agli scritti;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto la individuazione dell’aliquota iva applicabile alla vendita di melanzane grigliate surgelate, in ipotesi immerse nell’olio. La societa’ ricorrente assume che l’aliquota applicabile sia quella del 4%, di cui al punto 6 della parte 2^ della Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, secondo la quale andrebbe invece applicata l’aliquota del 10%, di cui ai punti 69 e 70 della parte 3^ della citata tabella.

Il ricorso, che denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, appare manifestamente fondato.

Le melanzane grigliate e surgelate vanno classificate secondo il disposto del punto 6 della parte 2^ della Tabella A, che riguarda specificamente “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati. La circostanza che il prodotto sia stato poi immerso nell’olio (peraltro contestata in punto di fatto) non rileva ai fini della qualificazione fiscale dello stesso. La fattispecie in questione e’ caratterizzata dalla preventiva cottura delle melanzane (grigliatura) e dal successivo procedimento di congelamento. Le voci di cui ai punti 69 (“ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri”) e 70 (“ortaggi e piante mangerecce esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico”) della parte terza della tabella, per le quali e’ prevista l’aliquota del 10%, contemplano ipotesi differenti”;

Vista la memoria del difensore della ricorrente societa’;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto l’affermazione del principio di diritto comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, attesa la mancanza di precedenti specifici di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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