Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7535 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

ul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO e MOSCA

G. PASQUALE, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/08/2005 R.G.N. 1285/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MELONI GUIDO per delega LORENZONI FABIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

Con ricorso ai Pretore, giudice del lavoro, di Parma, depositato in data 12.2,1999, M.M., dipendente dell’ex amministrazione P.T., già inquadrato nella 8^ qualifica funzionale della ex carriera direttiva, premesso di essere stato escluso illegittimamente dalla selezione per le promozioni nella qualifica dirigenziale, effettuata dall’Ente Poste Italiane nel periodo dal novembre 1997 al febbraio 1998, chiedeva la condanna della società Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno, per perdita di chances, nella misura di L. 1.041.192.297. Deduceva al riguardo che l’Ente Poste, avendo la necessità di ricoprire diversi ruoli dirigenziali, dopo aver incaricato una agenzia esterna di effettuare la selezione del personale, aveva immotivatamente disatteso le indicazioni della predetta società operando la selezione del personale da inviare ad un “corso di preparazione alla dirigenza” presso l’Università “Bocconi” di Milano, senza l’osservanza di alcun criterio oggettivo ma semplicemente per segnalazione da parte degli organi dell’ente ovvero di organizzazioni politiche o sindacali. Di conseguenza esso ricorrente era stato escluso dalla partecipazione al detto corso, pur avendo diritto a prendervi parte in forza, tra l’altro, della seconda disposizione transitoria del contratto collettivo nazionale dei dirigenti, che prevedeva l’obbligo dell’Ente di avvalersi “in via prioritaria delle risorse interne appartenenti alla ex carriera direttiva”, delle quali avrebbe dovuto favorire la crescita professionale.

Con sentenza in data 15.10.2002 il Tribunale di Parma accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità della esclusione del ricorrente dalla selezione e condannando la società resistente al risarcimento del danno nella misura di Euro 20.853,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 21.1.2005, accoglieva il gravame rigettando le domande proposte dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione M. M. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta “violazione di legge – artt. 1362 e segg. c.c. – insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Rileva in particolare che la seconda norma transitoria del CCNL Dirigenti dell’Ente Poste dell’11 agosto 1994 (la quale prevedeva che “per le future necessità di personale dirigente l’Ente limiterà il ricorso a nuove assunzioni e si avvarrà in via prioritaria delle risorse interne appartenenti all’ex carriera direttiva delle quali favorirà la crescita professionale”) non poneva alcun limite temporale in ordine alla sua operatività, ragione per cui doveva trovare applicazione per tutto il periodo di vigenza del primo contratto collettivo del rapporto privatizzato. Se, infatti, le parti contrattuali avessero inteso attribuire alla norma una più ridotta efficacia temporale rispetto all’intero contratto ne avrebbero espressamente indicato il termine di efficacia. Aveva, pertanto, errato il giudice d’appello il quale – nel ritenere che detta norma avesse una portata limitata rispetto a quella del contratto collettivo e che pertanto avesse esaurito la sua efficacia a seguito di una prima selezione (alla quale il ricorrente era stato ammesso e scrutinato senza però risultare vincitore) – si era basato solo sul senso letterale delle parole della clausola in esame (autoqualificatasi “transitoria”), senza però approfondirne il senso stesso e procedendo ad una valutazione “atomistica” delle singole espressioni usate, omettendo in tal modo una globale lettura delle diverse frasi e parole adoperate dalle parti contrattuali.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui l’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, concretizzandosi nell’accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto, quindi riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità sola per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito o di una diversa interpretazione delle disposizioni pattizie (cfr. tra le tante da ultimo: Cass. sez. lav., 8.6.2009 n. 13181; Cass. sez. lav., 12.3.2009 n. 6010; Cass. sez. lav., 23.1.2009 n. 1717; Cass. sez. lav., 4.7.2008 n. 18499).

Questa Corte ha anche statuito più volte che, nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, il criterio logico – sistematico di cui all’art. 1363 c.c., assume un particolare rilievo (ben più accentuato di quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva anche se il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (cfr. ex plurimis: Cass. sez. lav., 28.11.2008 n. 28460; Cass. sez. lav., 11.3.2008 n. 6429; Cass. sez. lav., 21.3.2006 n. 6264; Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 9.3.2005 n. 5140).

Orbene, la Corte d’appello di Bologna, con l’affermare che la seconda disposizione transitoria del contratto collettivo nazionale dei dirigenti aveva una portata temporale più limitata di quella del contratto collettivo cui afferiva, ha dato della disposizione in esame una lettura sorretta da validi motivi e rispettosa, oltre che del canone ermeneutico letterale, anche di quello logico – sistematico, evidenziando tra l’altro, a conferma della soluzione accolta, come tale disposizione andasse coordinata con il nuovo CCNL per il personale dell’Ente poste che, riordinando e riqualificando l’intero personale in categorie o aree, aveva eliminato ogni distinzione relativa al personale già appartenente all’ex carriera direttiva, confluito nell’area quadri di primo livello.

D’altronde, la invocata seconda disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti assegna alla “transitorietà” la funzione di individuazione del momento di applicabilità di una precedenza dei dipendenti, già appartenenti alla dirigenza, nella valutazione per la scelta della nuova classe chiamata a gestire, in una nuova organizzazione, compiti di particolare rilevanza. Ciò giustifica il motivo per cui la suddetta clausola era destinata a vedere esaurita la sua iniziale operatività, limitata alla prima applicazione del contratto, essendo irrazionale che la società dovesse mantenere nelle procedure successive – quelle nelle quali il ricorrente ravvisa profili di illegittimità – gli stessi criteri selettivi che, in buona sostanza, fissavano solo un temporaneo privilegio per una categoria di dipendenti già selezionati prevedendo l’assunzione in via prioritaria del predetto personale ex direttivo.

A fronte di tali conclusioni, fondate su argomentazioni adeguatamente motivate e corrette sul piano logico – giuridico, e pertanto non suscettibili di essere censurate in questa sede di legittimità, il ricorrente patrocina in questa sede una interpretazione delle norme contrattuali che, pure sostenibile sul piano logico, non può però inficiare la diversa opzione ermeneutica seguita dal giudice d’appello.

Col secondo motivo di gravame lamenta “violazione art. 1362 cod. civ. e artt. 1175 e 1375 cod. civ. – Contraddittorietà di motivazione.

Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia – Violazione art. 1362 e segg. c.c.”.

Osserva in particolare il ricorrente che la società datoriale non aveva adottato procedure trasparenti di selezione, non rispettando la normativa pattizia, ed in tal modo violando anche il disposto dell’art. 26 del contratto collettivo dei dirigenti che, per tutto quanto non diversamente previsto dal contratto stesso, disponeva che – seppure in termini di compatibilità con la figura del dirigente – dovessero trovare applicazione le norme contrattuali e legislative dettate per gli impiegati di massima categoria dipendenti dalla Poste Italiane s.p.a.. Rileva ancora che la società non aveva osservato criteri oggettivi nè aveva agito in buona fede perchè esso ricorrente, pur ritenuto idoneo alla preselezione, era poi stato ingiustamente escluso dalla selezione nel mentre erano state avviate alla stessa ben novantadue dipendenti in precedenza ritenuti inidonei. Lamenta altresì l’arbitrarietà delle scelte effettuate dai direttori di sede nell’individuare il personale da avviare alla selezione, prive di alcuna motivazione, e perciò operate in violazione dei criteri di correttezza e di buona fede.

Il motivo è fondato.

Emerge invero dagli atti di causa (v. il contenuto del ricorso per Cassazione laddove riporta in parte il contenuto della memoria di costituzione della società Poste italiane nel giudizio di primo grado) che la società datoriale, nel dare mandato alla agenzia esterna Hay Management per la “definizione di un sistema di accesso alla dirigenza”, aveva previsto dei precisi requisiti predeterminati ai quali la suddetta agenzia si era attenuta nella formulazione del programma per l’accesso alla dirigenza.

Orbene, una volta accertato (trattandosi di circostanza non controversa tra le parti) che tra i dipendenti avviati al corso della Bocconi figuravano anche dipendenti esclusi dall’elenco formato dalla Hay Management secondo i criteri predeterminati, deve ritenersi che tali dipendenti non rispondessero ai criteri suddetti (ai quali invece deve ritenersi rispondesse il M., essendo stato ritenuto idoneo alla preselezione operata dalla agenzia predetta).

Nè la società datoriale ha fornito alcuna motivazione in ordine a tale inclusione.

E pertanto il percorso motivazionale seguito sul punto dalla Corte territoriale si appalesa non corretto laddove ha ritenuto non provata la violazione di alcuna norma comportamentale da parte della società datoriale.

Deve ritenersi pertanto che la stessa non si è attenuta a quei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) ai quali ciascun contraente deve uniformarsi nell’esecuzione dell’obbligazione.

Ha invero osservato questa Corte che “una procedura che privilegi l’obiettività e la trasparenza esige che siano manifestate all’esterno le motivazioni che sorreggono la scelta di un candidato piuttosto che un altro e che sia formata una graduatoria dei candidati, anche senza la necessità della redazione di verbali delle operazioni di selezione. A nulla rileva che le norme contrattuali non prevedessero espressamente un obbligo di motivazione e la formazione di graduatorie, poichè siffatti adempimenti sono implicitamente connessi con l’obbligo di osservare criteri di obiettività e trasparenza e con l’obbligo di osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni” (Cass. sez. lav., 22.1.2009 n. 1631; in senso conforme, Cass. sez. lav., 2.2.2009 n. 2581).

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di gravame, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, la quale dovrà altresì esaminare le eventuali ulteriori domande ed eccezioni dedotte dalla società in sede di appello e che la Corte territoriale possa non avere esaminato per averle ritenute implicitamente assorbite (v. in proposito la sentenza della Corte d’appello laddove rileva che l’accoglimento dell’appello principale rende assorbiti … gli altri motivi subordinati”): ciò in base al principio secondo cui l’accoglimento del ricorso comporta pur sempre la possibilità di esaminare nel giudizio di rinvio le domande ed eccezioni non esaminate o ritenute assorbite dai giudici di merito (Cass. sez. 3^, 26.1.2006 n. 1691; Cass. sez. 1^, 28.8.2004 n. 17201).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA