Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7535 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 29/09/2016, dep.23/03/2017),  n. 7535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5922-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O ASSONIME

-PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2476/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Valerio Freda per il ricorrente e l’Avvocato Fabio

Tortora per l’Avvocatura dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2010, G.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74609, notificata il 18 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.535,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, conv. in L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 393 del 28 settembre 2010, disattesa la preliminare eccezione di prescrizione, accoglieva l’opposizione nel merito.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone l’integrale riforma.

Si costituiva il G. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale per l’applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2476 del 15 giugno 2013 accoglieva l’appello, rigettando l’opposizione proposta dal G..

In motivazione, dopo avere ribadito l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, atteso che l’ordinanza risultava notificata nei cinque anni dalla contestazione che doveva ritenersi del pari correttamente eseguita infatti reputava che il termine prescrizione era stato interrotto per l’invio della missiva di convocazione del G. per l’audizione, essendo altresì infondata la deduzione secondo cui tale audizione sarebbe stata omessa, posto che emergeva che il giorno fissato per l’audizione presso gli uffici del Dipartimento del Tesoro, era comparso il difensore dell’ingiusto, che si era riportato ai precedenti scritti difensivi.

Nel merito riteneva poi che vi fosse la prova delle violazioni contestate.

Infatti, le operazioni in contanti eseguite presso la Cassa Arianese di Mutualità soc. coop. (d’ora in avanti CAM) della quale il G. era socio, erano state accertate dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione rinvenuta presso la sede sociale, e d’altronde l’opponente ed altri soggetti coinvolti si erano limitati solo a contestare l’applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclaggio, senza però discutere circa l’effettivo compimento delle operazioni.

La contestazione sollevata solo con la comparsa di risposta in appello, dell’inidoneità delle risultanze della “prima nota cassa” appariva inammissibile, in quanto proposta solo in appello, oltre che infondata, atteso che le violazioni erano state confortate anche dalle registrazioni presenti in altri libri contabili della società.

Quanto alla violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1 la sentenza impugnata ha osservato che la CAM non rientra tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non ha richiesto la specifica abilitazione concessa dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

Infatti, dalla lettura congiunta delle norme, si ricava che, sebbene si consenta agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne diano comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la Cassa, in ogni caso, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbe dovuto richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero.

Nel caso in esame la CAM aveva comunicato all’UIC il proprio intento di esercitare l’attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci, precisando che si trattava di una richiesta avanzata con riserva, in quanto non reputava di poter essere ricompresa tra gli intermediari di cui all’art. 6 citato D.L.

Ancorchè la CAM sia stata poi iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non determina automaticamente l’abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, che sono invece riservate in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che abbiano richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Ne discendeva quindi che sussistevano gli elementi oggettivi dell’illecito contestato.

Quanto al profilo soggettivo, e ribadito che la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa, la sentenza riteneva che nella fattispecie non vi erano elementi tali da poter far ravvisare la presenza di elementi idonei ad ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, nè poteva reputarsi che la condotta dell’appellato fosse del tutto irreprensibile.

La finalità della normativa violata, che ha avuto ampia conoscenza anche presso i semplici cittadini, non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini) nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino in data 18/3/2009, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie diversa da quella di cui all’ordinanza opposta.

Inoltre non valeva adduce che il G. fosse privo di conoscenze tecniche, e che fosse stato sostanzialmente ingannato dalla condotta della società, atteso che, rivestendo comunque la qualità di socio, avrebbe avuto l’onere di informarsi sulle attribuzioni della società, anche mediante eventuale richiesta di informazioni alla PA, potendosi quindi ravvisare la sussistenza dell’elemento piscologico della colpa. Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, riteneva che a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5 % appariva proporzionale ed equa.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.A., articolandolo su cinque motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infatti, si sostiene che con uno specifico motivo di appello incidentale il G. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la GdF aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della “prima nota cassa”, documento che non costituisce scrittura contabile obbligatoria e che non contiene la prova che le somme ivi registrate siano state trasferite in contanti.

Tale doglianza, la cui attualità si è riproposta in grado di appello, è stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, a detta del ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa.

Infatti, si afferma che l’opponente non avrebbe mai messo in discussione la circostanza che le operazioni oggetto di contestazione siano effettivamente avvenute, trascurando il fatto storico che nel ricorso introduttivo si era invece contestato) che le operazioni potessero integrare un trasferimento di denaro in contante. Inoltre, pur affermandosi che le operazioni in contanti eseguite dalla CAM erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la stessa società (libri sociali, registri cartacei ed archivio informatico), si era omesso di considerare il fatto storico per cui agli atti non risultava acquisita la documentazione de sua.

Il motivo deve essere disatteso.

Lo stesso ricorrente non ignora che alla fattispecie sia applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo richiamato nella rubrica del motivo, la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c.,. ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Ed, infatti, il motivo, oltre a risultare carente del requisito di specificità per la violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nella parte in cui, pur criticando la valutazione del complessivo tenore delle difese del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, omette di riprodurne il contenuto, trascrivendone solo dei limitatissimi stralci, che non permettono di apprezzarne la complessiva portata, si risolve in una critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine a tale condotta processuale, il che conferma che la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che però esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all’attenzione di questa Corte.

Così come parimenti inidoneo a configurare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è il rilievo circa la valenza probatoria della sola “prima nota cassa”, avendo la Corte di appello evidenziato che in realtà quanto emergeva da tale registro trovava conforto anche negli altri documenti contabili. Appare quindi evidente che la sentenza gravata ha ritenuto che la valenza probatoria del verbale di contestazione trovava adeguato supporto non solo nel registro di cui si contesta l’idoneità probatoria, ma anche negli altri documenti contabili che la GdF aveva avuto modo di verificare.

E quindi evidente che lungi dal prospettarsi un’omessa disamina di un fatto decisivo, il motivo mira piuttosto a contestare la valutazione di idoneità probatoria dei mezzi di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, risolvendosi quindi in una censura che, anche alla luce della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, era preclusa in sede di legittimità (in tal senso si veda il constante principio per il quale i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento) dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, cfr. Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-82003 n. 11936).

2. Il secondo motivo denunzia la violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2, e art. 6, comma 1 e 4 bis in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB.

Assume il ricorrente che la costituzione della CAM risale al 1 marzo 1989, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 197 del 1991 di conversione del D.L. n. 143 del 1991.

A tal fine evidenzia che l’art. 1 della legge ora citata vieta il trasferimento di contante o di titoli al portatore eccedente la soglia prevista, se non avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 4, comma 1 (intermediari abilitati ex lege) e di cui al comma 2 stesso articolo 4 (intermediari abilitati previo rilascio di provvedimento da parte del Ministero, sentite la Banca d’Italia e la Consob).

Ed, infatti, l’art. 4, comma 1 prevede che: “gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla L. 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2 “, mentre il comma 2 dispone che: “il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle Finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito”.

Il successivo art. 6 poi prevede al comma 1 che l’esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB, previsione questa poi abrogata e sostituita con il disposto di cui all’art. 106 TUB.

Ancora, mentre l’art. 6, comma 2 in esame prevede che: “Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell’ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie”, il comma 2 bis prevede che “In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l’attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per stabilendo quindi i requisiti formali prescritti affinchè gli intermediari possano essere iscritti nell’elenco di cui all’odierno art. 106 TUB.

Infine, con una norma chiaramente di diritto intertemporale, l’art. 6, comma 4 bis prevede che “Gli intermediari di cui ai comuni 2 e 2-bis esercenti l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2- bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8” (con la conseguente cancellazione dall’elenco).

Il quadro normativo ora riportato è stato interpretato dalla Corte partenopea nel senso che non rientrando la CAM tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 e pur essendo stata inserita nell’elenco di cui all’art. 6, svolgendo una delle attività di cui all’art. 4, comma 2, per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro contante, era necessario comunque richiedere un’apposita abilitazione al Ministero.

La sentenza dopo aver dato atto dell’abrogazione dell’art. 6 ad opera del TUB, ribadendo anche la sopravvivenza delle norme in esame, sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 161 ha riscontrato che la CAM con istanza del 4 ottobre 1991 aveva segnalato all’UIC che intendeva esercitare l’attività di raccolta del risparmio solo tra i soci e l’attività di concessione prestiti sempre esclusivamente tra i soci stessi, aggiungendo che la richiesta era presentata con riserva, in quanto non riteneva di poter essere ricompresa tra i destinatari dell’art. 6, non svolgendo attività di intermediazione.

Alla luce di tale missiva, ha quindi precisato che non vi era alcuna richiesta di abilitazione alle attività di trasferimento del contante, intendendo semplicemente continuare ad esercitare le attività indicate dall’art. 6, commi 2 e 2 bis.

A tale istanza fece poi seguito la risposta dell’UIC con la quale si comunicava l’avvenuta iscrizione della ricorrente nell’elenco degli intermediari, ma senza alcun riferimento agli obblighi specifici imposti per i soggetti abilitati ex lege ovvero per provvedimento alle operazioni di trasferimento di denaro contante.

Orbene, tale ricostruzione normativa e fattuale, per effetto della quale l’avvenuta iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6 era finalizzata esclusivamente alla prosecuzione della pregressa attività, ma con esclusione della possibilità di trasferire denaro contante, è contestata dall’opponente il quale facendo leva sulla preesistenza della società rispetto alla novella del 1991, ritiene che tale condizione consentiva alla società di beneficiare oltre che dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, anche della possibilità di poter compiere le attività di cui all’art. 1, e ciò sempre a seguito di semplice comunicazione all’UIC.

La tesi di parte ricorrente è però priva di fondamento, ritenendo il Collegio di dover condividere la ricostruzione della disciplina così come effettuata dalla Corte distrettuale.

La soluzione cui mira il ricorrente risulta chiaramente contrastare con il dato letterale delle norme in esame.

Ed, infatti, posto che l’elenco di cui all’art. 6, comma 1 serve a designare i soggetti che possono giovarsi della qualifica di intermediari di cui all’art. 4, comma 2 l’inserzione in tale elenco, concessa con criteri semplificati a coloro che già prima dell’entrata in vigore della legge, esercitavano l’attività di cui all’art. 6, commi 2 e 2 bis come si ricava dalla piana lettura dell’art. 4, comma 2, non implica l’automatico riconoscimento della possibilità di poter effettuare operazioni di trasferimento di contante.

Ed invero, per gli intermediari in oggetto, la legittimità delle operazioni di cui all’art. 1, presuppone una richiesta di abilitazione indirizzata al Ministero del Tesoro con la successiva emanazione del provvedimento abilitativo, di guisa che deve escludersi che il regime di favore previsto per gli intermediari già operanti alla data di entrata in vigore del decreto legge, possa estendersi anche alla possibilità di negoziare in contanti senza la previa richiesta di abilitazione al Ministero, richiedendo la legge ai fini in esame il concorso di entrambe le condizioni.

Nè, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la richiesta inoltrata all’UIC per l’iscrizione nell’elenco ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis può ritenersi contenere un’implicita richiesta di abilitazione ex art. 4, comma 2, essendo diversi i soggetti destinatari delle due richieste (per la seconda è infatti previsto che il provvedimento di abilitazione debba essere rilasciato dal Ministero del Tesoro).

Ancora, il dettato dell’art. 4, comma 2 lascia chiaramente intendere che vi possano essere intermediari, non abilitati ex lege al trasferimento del contante, che pur essendo inseriti nell’elenco oggi previsto dall’art. 106 TUB, non siano altresì abilitati al trasferimento del contante, il che mina ab imis le premesse del ragionamento della ricorrente per le quali l’iscrizione per le società già operanti, determina l’abilitazione anche alle operazioni di cui al comma 1, non potendosi escludere che anche prima della novella vi fossero soggetti svolgenti attività di cui all’art. 6, commi 2 e 2bis che però operassero senza effettuare trasferimento di contanti.

Infine, depone in senso contrario alla censura sollevata dal G. anche l’interpretazione teleologica delle norme, in quanto, essendo la finalità del legislatore quella di porre un freno all’utilizzo del contante in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante, il prevedere per un presumibilmente cospicuo numero di intermediari già operanti alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità di continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante, senza una previa abilitazione da parte del Ministero, vanificherebbe le stesse finalità sottese all’emanazione della legge.

Il motivo pertanto deve essere rigettato.

3. Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla riforma della decisione del Tribunale che aveva invece accolto l’opposizione del G. in considerazione della carenza dell’elemento soggettivo e per la sussistenza di un errore scusabile.

La Corte di merito avrebbe disatteso le difese del ricorrente limitandosi a richiamare la presunzione di colpa prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 aggiungendo che la normativa antiriciclaggio è conosciuta diffusamente anche dai semplici cittadini, sicchè non può definirsi equivoca o poco chiara.

In realtà l’errore scusabile era da individuarsi nel possesso in capo alla CAM della qualità di intermediario abilitato, che costituisce un errore sul fatto, piuttosto che un errore di diritto.

L’incertezza circa la corretta qualificazione soggettiva era poi avvalorata da varie pronunce emesse dal Tribunale di Ariano Irpino che avevano sposato la tesi della ricorrente circa la possibilità di poter effettuare trasferimenti di denaro contante oltre soglia. Inoltre si era omessa la disamina di vari fatti storici, quali l’elevato numero di operazioni effettuate dal 1993 al 2004, che non avevano destato alcuna osservazione in sede ispettiva da parte della Banca d’Italia, nonchè la circostanza che la CANI aveva comunque osservato la normativa antiriciclaggio allorchè aveva eseguito le numerose operazioni oggetto della contestazione.

Ancora lo stesso UIC all’esito del PVC per cui è causa, aveva contestato la violazione dell’art. 116 TUB, per l’assenza nei locali della Cassa degli avvisi e/o dei fogli informativi, e dell’art. 133 TUB in quanto la denominazione sociale era idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività.

Infine, sebbene si fosse dedotto che il G. era un commerciante, l’affermazione che la qualità di socio non gli impediva di avere contezza delle effettive abilitazioni della CAM, si scontrava con l’enorme base societaria che di fatto equiparava la Cassa ad un soggetto operante con un pubblico indiscriminato, dovendosi quindi equiparare la qualità di socio in sostanza a quella di un semplice cliente. Anche tale motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non appare conformarsi alla novellata previsione della norma in esame, dovendosi escludere che la motivazione della Corte di merito abbia omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo.

Ed, infatti, nel caso in esame, il fatto valutato è proprio la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, e la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a far riferimento alla sola conoscenza della norma da parte della generalità dei consociati, ha valutato, escludendone l’idoneità in chiave esimente per la responsabilità del ricorrente, proprio alcuni dei fatti che in motivo si assume essere stati non esaminati, quali la rilevanza dell’attività ispettiva compiuta dalla Banca d’Italia, ovvero gli accertamenti compiuti in sede penale, aggiungendosi il richiamo alla qualità di socio del ricorrente, che gli avrebbe consentito di informarsi sulle attribuzioni della CAM, a prescindere dal compimento di un’attività decettiva di quest’ultima, favorita anche dalla sua denominazione.

In tal senso, poi le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, di modo che, avendo la sentenza gravata fornito ampia e coerente motivazione in ordine agli elementi in base ai quali reputava sussistere l’elemento soggettivo dell’illecito, il fatto che alcuni elementi siano stati invece trascurati o ritenuti irrilevanti, non determina la fondatezza della doglianza proposta.

Emerge pertanto un’ampia ed articolata disamina degli elementi fattuali, connotata da logicità e coerenza argomentativa, che pone la motivazione della sentenza impugnata al riparo da qualsivoglia censura, non solo in base al novellato tenore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche per l’ipotesi in cui la valutazione fosse avvenuta sulla base del vecchio testo della norma, risolvendosi la critica della società in una non consentita sollecitazione ad una diversa valutazione dei fatti di causa ad opera di questa Corte.

4. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in quanto il ricorrente con un motivo di appello incidentale aveva reiterato la richiesta di riduzione della sanzione, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello.

La Corte di appello ha disatteso la doglianza ritenendo proporzionale ed equa la sanzione nella misura del 5 rispetto alle somme oggetto di trasferimento, pervenendo quindi all’applicazione della medesima percentuale applicata anche per la sanzione irrogata alla CAM, autrice di oltre mille violazioni, a fronte di solo nove operazioni contestate al G..

Con il quinto motivo si contesta, sempre in relazione alla misura della sanzione, la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 23.

Il ricorrente con un motivo di appello incidentale aveva criticato le modalità di calcolo della sanzione, invocando una nuova graduazione della sanzione stessa in senso più favorevole.

La Corte di merito ha invece valutato esclusivamente il divario esistente tra il minimo ed il massimo edittali della sanzione, ritenendo congrua, a fronte di un massimo pari al 40% della somma illecitamente oggetto di transazione, la sanzione determinata in una percentuale pari al 5 %.

L’art. 11 tuttavia prevede che quali parametri di valutazione dell’entità della sanzione, debba tenersi conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, ma non anche il parametro del delta tra minimo e massimo edittale.

I motivi, che per la loro connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Ed infatti costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte, quello per il quale (cfr. Cass. n. 9255/2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (conf. Cass. n. 5877/2004; Cass. n. 2406/2016; Cass. n. 6778/2015).

Ne consegue che avendo il giudice di merito applicato la sanzione nel rispetto dei limiti edittali, ed avendo anche dato conto, con il riferimento alla equità e proporzionalità, di aver compiuto una valutazione legata ai criteri previsti per legge per la graduazione della sanzione, la doglianza, formulata sotto profilo della violazione di legge, non può trovare accoglimento.

Altrettanto infondata deve reputarsi la censura anche in relazione, al prospettato vizio motivazionale, e ciò sempre alla luce della novella di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dovendosi escludere che vi sia l’omessa disamina di fatti decisivi, non potendosi peraltro ravvisare una pretesa illogicità della motivazione (denunzia oggi non più possibile) per l’avere fatto applicazione della medesima percentuale rispetto alle infrazioni contestate, sia ala società che al socio, posto che proprio il ben più rilevante importo delle operazioni poste in essere dalla società, pur in presenza di un coefficiente uguale per tutti i soggetti coinvolti, è in grado di assicurare la maggiore afflittività della sanzione irrogata alla società.

5. Attesa l’assoluta novità della questione giuridica concernente l’interpretazione della disciplina intertemporale e la sua concreta applicabilità agli intermediari già operanti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 1991, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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