Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7535 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7535 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 28723-2010 proposto da:
CASA DELL’AUTO DI MARTA SERGIO & C SAS 00040740078 in
persona

del

accomandatario

socio

e

legale

rappresentante Sig. SERGIO MARTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo
studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO,
2014
403

rappresentata e difesa dagli avvocati BAUDINO BESSONE
MARCO ANDREA, BAUDINO BESSONE ALESSANDRO giusta
procura speciale in calce;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

FORO ITALIA SPA 00894451004 in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante Dott. GAETANO THOREL, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso
lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1598/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2010, R.G.N.
8121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento;

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rappresenta e difende giusta procura a margine;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casa dell’Auto di Marta Sergio & C. s.a.s. propone ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado
pronunciata in tre giudizi riuniti, ha dichiarato risolto il contratto con la
Ford Italia S.p.A. 30/9/85 per inadempimento di essa ricorrente.
La Ford Italia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della nullità

della sentenza, deduce che in sentenza non sono riportate le conclusioni
delle parti, aggiungendo che non sono state esaminate le proprie
conclusioni, di merito ed istruttorie, circa il precedente inadempimento
della FORD.
1.1.- Il mezzo è infondato, in quanto la Casa dell’Auto ricollega la
nullità non al mancato esame di proprie conclusioni (e cioè all’art. 112
cod. proc. civ.) ma alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., laddove,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa trascrizione
delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza
soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di
guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed
eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta
che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve
in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della
sentenza (Cass. SSUU n. 20469 del 2005).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione
quanto alla conformità dell’art 5, b 1), del contratto di concessione di
vendita con l’art. 5.3 del Regolamento CE 123/85.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente deduce il contrasto tra l’art. 5 del contratto di concessione di
vendita e l’art. 5 del Regolamento CE 123/85.
Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la
ricorrente deduce che non vi sarebbe valutazione dei precedenti
inadempimenti della FORD da essa dedotti.
Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente deduce che nel luglio 1994 (epoca degli inadempimenti
3

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

contestati da FORD), per effetto dei precedenti inadempimenti di questa,
il contratto doveva intendersi risolto ed essa non era più tenuta ad
adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della FORD.
2.1.- Il quarto e quinto motivo, di carattere assorbente, sono
fondati. Questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 18728 del 2003,
che, nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale
parte stia l’inadempimento colpevole, è necessaria la valutazione unitaria

con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalità,
la rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del contratto e per
stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il
rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. Tale esame
comparativo è del tutto mancato nel caso di specie.
3.- Restano assorbiti i restanti motivi.
4.-

Il quarto e quinto motivo del ricorso vanno dunque accolti,

rigettato il primo ed assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettato il
primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 14 febbraio 2014.

e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne,

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