Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7534 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7534 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 22350-2010 proposto da:
APOLLONI

IGNAZIO

PLLGNZ32TO5G273A,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA WRTE

DI

rgppresenLmto e

L;IASAZIONE,

dite=

dall’avvocato APOLLONI GIOVANNI giusta procura
speciale in calce;
– ricorrente –

2014
395

contro

RAFFA ALESSANDRO RFFLSN63E04G273T;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2751/2010 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

PALERMO, depositata il 29/05/2010, R.G.N. 5180/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Ignazio Apolloni propone ricorso per cassazione, sulla base di
sei motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, in riforma
della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Palermo, ha rigettato
la domanda di esso ricorrente, tendente ad ottenere la restituzione della
somma di € 200, corrisposta al CTU, in qualità di procuratore antistatario
di Vella Francesco, in sede di operazioni peritali in un giudizio vertente tra

L’intimato Raffa Alessandro non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente deduce l’inesistenza della sentenza in quanto non contenente
lo “svolgimento del processo”.
j
1.1.- Il mezzo è inammissibile. È infatti pacifico che, in materia di
impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole
durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la
denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità
della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce
soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente
subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che
l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché
nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia
diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. n. 3024 del
2011). Il ricorrente avrebbe dovuto perciò indicare quale pregiudizio al
diritto di difesa gli sia derivato dalla pretesa omissione del giudice di
secondo grado.
2.-

I restanti motivi sono inammissibili non contenendo, a norma

dell’art. 366, n.4), cod. proc. civ., l’indicazione dei motivi, tra quelli
elencati dall’art. 360 cod. proc. civ., per i quali si chiede la cassazione
della sentenza.
3.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo al regolamento delle spese, non essendosi l’intimato
costituito.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
3

il Vella e Montefusco Militello Giuseppa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

civile, il 14 febbraio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA