Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 88, rappresentato e difeso da se’ stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27 950/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 4/11/09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal. Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di cassazione con sentenza n. 27950/09 depositata il 30.12.2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da G.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Roma (OMISSIS). Ha motivato la decisione ritenendo che i quattro motivi proposti e denunzianti in concreto violazioni di legge non contenessero il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. in quanto contenevano la sola domanda se vi fosse stata violazione di determinate norme di legge, senza indicare nel quesito la fattispecie concreta che detta violazione sostanzierebbe.

Propone ricorso per revocazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con i quattro motivi il ricorrente qualifica come errori di percezione, rilevanti a sensi dell’art. 395, n. 4 richiamato dall’art. 391 bis c.p.c. ai fini della chiesta revocazione, l’esatta interpretazione dei motivi di ricorso che risponderebbero, secondo il ricorrente, ai requisiti richiesti da questa Corte per la revocazione. I motivi sono infondati in quanto la percezione di cui all’art. 395, n. 4 e’ quella sensoriale e l’errore su di essa e’ l’abbaglio dei sensi, mentre la rispondenza di un quesito alla prescrizione di una norma processuale e’ operazione eminentemente intellettuale, e non sensoriale, di raffronto tra il quesito proposto e i requisiti che esso deve avere secondo la norma, cosi’ come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso, indicando a pag. 2 quello che sarebbe il contenuto testuale minimo del quesito e raffrontandolo nella pagina seguente con il quesito proposto, evidenzia che si prospetta non un errore di percezione della Corte, ma un preteso errore di valutazione di corrispondenza di un testo a determinati requisiti formali.

Si deve concludere per l’inammissibilita’ del ricorso”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che il contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della inammissibilita’ del ricorso per revocazione.

I rilievi contenuti nella memoria, secondo i quali i motivi avrebbero dedotto anche il vizio di motivazione e questa circostanza non sarebbe stata rilevata nella sentenza impugnata, si fondano sull’erronea opinione che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 concerna anche la motivazione in diritto. Il vizio in questione, come si evince anche dalla lettura del secondo periodo dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1 concerne un fatto controverso. La motivazione sulle questioni di diritto non rileva, se non al limitato fine della correzione, in quanto quello che conta e’ la conformita’ a legge della decisione, cfr. art. 384 c.p.c., u.c.. Si deve concludere che il mancato rilievo da parte della sentenza qui impugnata per revocazione della denunzia anche di vizi della motivazione in diritto, come tali inammissibili, e’ priva della decisivita’ richiesta dal vizio revocatorio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro duemila/00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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