Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12221/2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE

5, presso lo studio dell’avvocato TANCREDI TIZIANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMOROSO Mario, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 16595/2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE

5, presso lo studio dell’avvocato TANCREDI TIZIANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMOROSO MARIO, giusta mandato in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 533/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/08/2005 R.G.N. 832/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo la spa Poste Italiane per ottenere la condanna di controparte al pagamento del compenso per lavoro straordinario, avendo di fatto prestato la propria opera per circa dieci ore al giorno in luogo delle sei ore previste dal CCNL. Previa costituzione ed opposizione della società convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

2. Proponeva appello Poste Italiane e la Corte di Appello di Milano riduceva nel “quantum” la condanna, confermando sull'”an” la sentenza di primo grado: le mansioni direttive espletate non impediscono il diritto al compenso, quando lo straordinario, reso necessario da carenze di organico, travalicava il limite della ragionevolezza.

L’accordo transattivo raggiunto in sede di risoluzione del rapporto di lavoro non atteneva al compenso per lavoro straordinario, ma solo alle ferie, risultando per il resto generico.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione S.R., deducendo un motivo. Poste Italiane spa propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale e memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

5. Con l’unico motivo del ricorso, S.R. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 115 e 132 c.,p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: ripercorse le prove espletate, il ricorrente addebita alla sentenza di appello di non avere adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, che sono superiori a quelle ritenute dal giudice di appello.

6. Il motivo è infondato. Esso si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, contrapposta a quella fatta propria dalla Corte di Appello, operazione questa inammissibile in Cassazione. La Corte di Appello motiva nel senso che dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a confermare le ore di straordinario dichiarate dall’attore, “avendo i testi dichiarato orari di inizio e di chiusura diversi tra loro”; tenuto peraltro conto che il lavoratore era presente all’apertura ed alla chiusura dell’ufficio, ha equamente accertato in due ore giornaliere la media del lavoro straordinario riconoscibile. Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, tale da non essere soggetta a censura in sede di legittimità.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1372 e 2113 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: in sede di percezione di una somma a titolo di incentivazione all’esodo, l’attore ha rilasciato una quietanza transattiva, con la quale ha rinunciato a qualsiasi pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro.

8. Replica sul punto il S., proponendo controricorso al ricorso incidentale, che siffatta scrittura è stata tempestivamente impugnata. Il motivo è comunque infondato, avendo la Corte di Appello accertato, in fatto, che trattasi della consueta quietanza a saldo, la quale menziona specificamente soltanto l’istituto delle ferie.

9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione agli artt. 12, 68 e 69 del CCNL 26.11.1994: premesso che la L. n. 29 del 1970, art. 10, vietava la corresponsione di compensi per lavoro straordinario a fronte di prestazioni non effettivamente eseguite, Poste Italiane richiama l’art. 12 del predetto CCNL per sottolineare che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e durata temporanea.

Inoltre l’art. 68 prevede una particolare indennità in favore dei quadri – tale era l’attore – a compensazione di una presenza al lavoro svicolata dalla limitazione giornaliera dell’orario di 36 ore.

10. Il motivo è infondato. Cass. 7.8.2003 n. 11929 afferma: “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l’elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore”. Non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui sopra, del quale la Corte di Appello ha fatto buon governo. Ed infatti l’art. 12 del CCNL conferma l’obbligo di retribuire il lavoro straordinario e la previsione di una indennità di funzione ex art. 68 del contratto stesso, in relazione ad un orario comunque fissato in 36 ore settimanali, non fa venir meno il diritto al compenso per lavoro straordinario una volta superato il limite della “ragionevolezza” richiamato dalla giurisprudenza.

11. Al rigetto dei due ricorsi, per il principio della reciproca soccombenza, segue la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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