Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 26/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/03/2020), n.7533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4881-2011 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

STUDIO LEGALE CASALINUOVO & ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAZZACUVA FERDINANDO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA MADDALENA

GIUNGATO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI LEMBO per delega

dell’Avvocato GIUNGATO che ha chiesto l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Regione Calabria, con atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni, chiedeva a M.G.C., medico odontoiatra, il pagamento della “tassa di concessione ragionale”, per “attività RX dentisti”, relativamente agli anni dal 2001 al 2005, ai sensi della L.R. 31 dicembre 1971, n. 1, e della L.R. 10 aprile 1995, n. 11.

Il contribuente si opponeva con successo e la Regione Calabria, soccombente in primo grado, impugnava la sentenza della adita Commissione tributaria provinciale di Cosenza, secondo la quale il tributo richiesto al M. “non ha nulla a che vedere con la tassa di ispezione di cui al T.U. delle Leggi sanitarie, art. 196, commi 2 e 3, poichè quanto richiesto è strettamente legato all’espletamento della professione di odontoiatra”, deducendo che il tributo riguarda unicamente la tassa di ispezione prevista dal R.D. n. 1265 del 1934, artt. 195 e 196, commi 2 e 3, (T.U. Leggi Sanitarie), dovuto dai possessori di apparecchi radiologici usati a scopo diverso da quello terapeutico.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 180/1/10, depositata il 29/7/2010, depositata il 13-2-2007, respingeva il gravame, in forza di quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 1971, e dalla L.R. n. 11 del 1995, fonti normative espressamente richiamate negli atti impositivi, ed in relazione alla tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 1991, ed evidenziava che l’obbligo del pagamento del tributo de quo “coinvolge solo le strutture “aziendali” di ambulatorio o quegli studi anche “personali” che, per specifica “disponibilità” organizzativa, possono creare affidamenti nella clientela abbisognevoli di previe verifiche di adeguatezza (necessarie non meno di quelle che, per effetto di altre previsioni, occorrano per l’esercizio di diagnostica strumentale o di radioterapie)”, che “gli studi personali e privati, in cui i medici generici, gli specialisti e gli odontotecnici esercitano la loro professione”, non essendo soggetti ad autorizzazione all’esercizio della libera professione, neppure sono assoggettati al pagamento della tassa sulle concessioni regionali, e che in ogni caso il tributo richiesto, qualificato “non più come tassa di concessione, ma come tassa di ispezione (…) presuppone, per definizione, che l’imposizione sia conseguente per l’appunto ad una “preventiva” ispezione”.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, a cui il contribuente replica con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le parti hanno presentato istanza congiunta, datata 2/1/2020, per la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo il contribuente provveduto a perfezionare la definizione agevolata dei carichi fiscali, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, (c.d. rottamazione delle cartelle) alla quale il medesimo, come documentato in atti, ha aderito.

L’istanza va conseguentemente accolta e le spese del giudizio di legittimità compensate.

In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020

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