Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1553/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati FULVIO SALVATORI FOTI e FRANCESCO LUCCHETTA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERNARDO MARINO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2015, emessa l’11/12/2014, della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. In prossimità dell’udienza C.A., ha depositato memoria.

Il Collegio letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 262/2015 con la quale la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza n. 9412/10 con la quale il Tribunale di Milano, su domanda di A.M. (promissario acquirente) stante l’impossibilità di conseguimento degli effetti del vincolo contrattuale dichiarava risolto il contratto preliminare intercorso tra le parti con i conseguenti effetti restitutori.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da C.A. con ricorso affidato ad un motivo illustrato con memoria. A.M. ha resistito con controricorso.

1. – C.A. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso, la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata perchè la Corte distrettuale avrebbe ritenuto termine del 30 gennaio 2006 indicato nel contratto preliminare quale termine essenziale sol perchè era accompagnato dalla dicitura “entro e non oltre”.

b) con il secondo motivo al ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1367 c.p.c., perchè non avendo la Corte distrettuale attribuito colpe o responsabilità a nessuna delle parti avrebbe dovuto risolvere la questione alla luce del principio di conservazione del contratto, nel caso specifico, del contratto preliminare.

2. – In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per decorso dei termini per l’impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c.. Nel caso specifico il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso per cassazione decorreva dal 5 novembre 2015 cioè dalla data di notifica della sentenza e il ricorso andava notificato entro il 4 gennaio 2016. Sennonchè, la notifica del ricorso per via Pec è stata effettuata il 5 gennaio 2016 alle ore 1.44.

3. – Non può essere accolta l’istanza di rimessione in termini perchè, nel caso specifico, la notifica è stata effettuata regolarmente e la ricorrente non ha indicato ragioni sufficienti da giustificare il ritardo posto che l’unica ragione che avrebbe consentito una rimessione in termini sarebbe stata, una disfunzione o un mal funzionamento, o un “oscuramento”, del sistema telematico, ma non anche una disattenzione umana o un mal funzionamento dei sistemi di trasmissione appartenenti al privato.

Il ricorso, pertanto va rigettato., Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15% e accessori come per legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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