Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15463-2021 proposto da:

GENOMA GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato DE FAZI MARCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANELLI SILVIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il

27/05/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA;

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. De

Matteis Stanislao.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs n. 150 del 2011, ex art. 6, la Genoma Group s.r.l. propose opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino per violazione del D.Lgs. n. 332 del 2000, art. 19, comma 3. per “pratica indebita della marcatura sulle provette prodotte da FL Medical”.

I Carabinieri del NAS di Torino, nel corso di un’ispezione presso il Centro Artemisia e la Casa di Cura Pitor di Torino, avevano accertato che tra gli esami effettuati dalla Genoma Group vi era un test denominato “PrenatalSafe”, che consisteva in un esame genetico eseguito nel corso di una gravidanza su un campione ematico prelevato dalla gestante allo scopo di verificare la presenza di eventuali anomalie cromosomiche fetali.

La procedura per il test “PrenatalSafe” prevedeva che il medico effettuasse il prelievo di un campione ematico, lo inserisse in una provetta contenente anticoagulante, per inviarlo poi al laboratorio per la relativa analisi.

La Genoma Group aveva inviato la provetta con l’anticoagulante presso le strutture sanitarie Centro Artemisia e la Casa di Cura Pitor di Torino, che ne avevano fatto richiesta, per effettuare nei suoi laboratori il prelievo ematico, inserirlo nella provetta e poi inviarlo alla Genoma Group s.r.l. per la fase di analisi.

I Nas di Torino accertarono l’esistenza di tale procedura nel corso di attività ispettiva presso le due strutture, che disponevano di provette contenenti l’anticoagulante inviate dalla Genoma Group, allo scopo di raccogliere il campione ematico per la successiva spedizione presso i laboratori della Genoma Group, ai fini dell’analisi di laboratorio.

Alla Genoma Group venne contestato di aver inserito l’anticoagulante ed inviato il kit senza una nuova marcatura CE, sicché la provetta non era la stessa posta sul mercato dal produttore. Il Tribunale di Roma rilevò d’ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, sul rilievo che fosse competente il giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione.

Il Tribunale di Torino ha sollevato d’ufficio la questione d competenza. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

In prossimità dell’udienza la Genoma Group s.r.l. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva il collegio che l’illecito amministrativo contestato si è perfezionato con la condotta da parte della Genoma Group di predisposizione del kit Prenatal Safe contenente l’antocoagulante e l’invio delle provette al Centro Artemisia ed alla Casa di Cura Pitor di Torino.

Poiché dette provette, secondo la contestazione dell’illecito, dovevano essere marchiate CE per prodotto sterile, la violazione della condotta si è perfezionata in Roma, presso la sede della Gemoma Group e non nel luogo di destinazione delle medesime o nel luogo in cui furono effettuati i prelievi ematici.

La competenza va, quindi individuata, non in base al luogo dell’accertamento dell’illecito, ma sulla base del luogo della commissione del fatto.

Come affermato da questa Corte, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui alla L. 24 novembre n. 689 del 1981, art. 22 è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell’accertamento (Cassazione civile sez. VI, 28/03/2014, n. 7397).

Sussiste la presunzione che il luogo della commissione dell’illecito coincida con il luogo dell’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito. L’operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell’organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (Cassazione civile sez. H, 18/02/2010, n. 3923).

Nel caso di specie, anche se il fatto è stato accertato in Torino, l’illecito contestato, secondo l’accertamento dei NAS, è avvenuto in Roma, presso la sede della Gemoma Group, società che aveva disposto l’invio delle provette con pratica indebita della marcatura CE.

Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge.

Non deve provvedersi sulle spese in quanto il regolamento di competenza è stato sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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