Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7533 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 7533 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

Rep.

ORDINANZA
Ud. 05/02/2014

sul ricorso 14509-2008 proposto da:
PU

GULOTTA

ROSARIA

GLTRSR43H61D612P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI P DE CALBOLI l,
presso lo studio dell’avvocato MORO MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDINI
SILVIQ

dgigga

A

margine;

– ricorrente contro

2014

TRANCHIDA ALBERTO;
– intimato –

312

avverso la sentenza n. 2253/2007 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 22/05/2007 R.G.N. 10541/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MAURIZIO MORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente ricorso ha ad oggetto la disciplina della
prescrizione, e in particolare, l’operatività della sospensione
di cui all’art. 2941, n. 1, cod. proc. civ., con riferimento ai
crediti tra coniugi separati.

di Palermo, Alberto Tranchida si oppose al pignoramento presso
terzi notificatogli a istanza della ex moglie Rosaria Gulotta
per il pagamento della somma di euro 31.164,03, da lui
asseritamente dovuta a titolo di assegni di mantenimento
maturati dalla data della separazione, avvenuta nel febbraio
del 1992, fino alla data di notifica del precetto.
L’opponente eccepì che i crediti anteriori al gennaio 2000
erano prescritti di talché residuava un debito di soli euro
8.000,45, per sorte capitale. Chiese, quindi, che, previa
sospensione dell’esecuzione, venisse accertato l’ammontare, nel
predetto importo, del suo debito residuo nonché l’eccedenza dei
diritti e degli onorari chiesti con l’atto di precetto,
rispetto allo scaglione di competenza.
Resistette l’opposta, segnatamente deducendo che il credito
azionato era costituito da assegni di mantenimento, a seguito
di separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio,
mai pagati dal precettato. Contestò l’eccezione di
prescrizione, assumendo che la decorrenza della stessa era
rimasta sospesa, ex art. 2941, n. l, cod. civ.

3

Con ricorso depositato il 15 maggio 2006 innanzi al Tribunale

Con sentenza del 22 maggio 2007 il giudice adito ha dichiarato
prescritta la pretesa creditoria con riferimento agli assegni
di mantenimento antecedenti al gennaio 2000.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte
Rosaria Gulotta, formulando tre motivi.

1

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Nel motivare il suo convincimento ha rilevato il giudice di
merito che il diritto alla corresponsione dell’assegno di
mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni
autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere
da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia
della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze delle
prestazioni dovute.
Sulla base di tali premesse, ha quindi ritenuto prescritta la
pretesa creditoria azionata con l’atto di precetto, con
riferimento ai ratei maturati prima del gennaio 2000.

2 Di tale valutazione si duole quindi l’esponente che, con il
primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.
2941, n. l, e/o 2948 cod. civ., censura la sentenza del
Tribunale di Palermo nella parte in cui ha ritenuto assorbita
la questione della sospensione della prescrizione

ex

art. 2941,

n. 1, cod. civ., in quella della decorrenza e della durata
della stessa, così di fatto negando l’operatività della
predetta sospensione durante il regime di separazione

4

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

personale,

laddove,

come ripetutamente evidenziato dalla

giurisprudenza di legittimità, la separazione non implica il
venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione
del vincolo.
3 Le censure sono fondate.

risolto in senso negativo il problema della operatività della
sospensione del termine di prescrizione durante il regime di
separazione personale, posto che ha ritenuto

tout court

prescritti i ratei antecedenti al gennaio 2000, laddove la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è
stata pronunciata dal Tribunale di Venezia il 19 agosto 2002.
Così statuendo, il decidente è tuttavia incorso in un errore di
giudizio, perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, l’art. 2941, n. 1, cod. civ., trova applicazione
/Ak.ALAkA,
fino a
non venga meno il rapporto di coniugio.
L’esegesi

si

fonda

sul

rilievo

che

l’istituto

della

Il giudice di merito ha implicitamente ma inequivocabilmente

‘-..”.\
prescrizione è finalizzato all’obiettivo di garantire certezza
dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non
esercitato per un determinato periodo di tempo. In tale
prospettiva la sospensione della prescrizione non può non
caratterizzarsi per la tassatività dei casi previsti dalla
legge. Se infatti è vero che ogni diritto, salvo specifiche
eccezioni, “si estingue per prescrizione, quando il titolare
non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” (art.
2934 cod. civ.), ne deriva, coerentemente e specularmente, che

5

non è possibile riconoscere ipotesi di sospensione che non
siano espressamente regolate dal codice civile o da altre norme
speciali. Non a caso gli artt. 2941 e 2942 cod. civ. elencano,
con icastico nitore, i casi, enucleabili in base a rigorosi
criteri formali e giustificati dalla particolarità delle

prescrizione rimane sospesa.
4

Peraltro,

proprio

il

carattere blindato dell’intera

disciplina – e la connessa tassatività dei casi di sospensione
legislativamente previsti

ne impongono un’applicazione

rigida il che, con riferimento al rapporto di coniugio,
comporta che

la regola della sospensione del decorso della

prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel
caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in
stato di separazione personale, la quale, come è ben noto,
implica solo un’attenuazione del vincolo

(confr. Cass. civ. 23

agosto 1985, n. 4502; Cass. civ. 19 giungo 1971, n. 1883).
5

Tale approccio ermeneutico ha del resto ricevuto il

significativo avallo del giudice delle leggi.
Chiamata a scrutinare la compatibilità con il principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, dell’art.
2941, n. 1, del codice civile, nella parte in cui, secondo
l’interpretazione qui accolta, dispone che resti sospesa la
prescrizione tra coniugi anche se legalmente separati, in
ragione dell’ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal
modo, riconosciuto al coniuge separato, nei riguardi della

6

situazioni previste, in cui la decorrenza del termine di

generalità degli altri cittadini, la Corte ha ritenuto
infondata la questione. Ha rilevato, in proposito, che, pur
tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo
matrimoniale che il regime di separazione personale comporta,
è tuttavia indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche

non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste
dall’ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dalla
perdurante vigenza (anche se in forma attenuata) del vincolo
coniugale. Tale qualificazione – ha osservato – diversificando
la situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra
tra soggetti non coniugati, esclude la sussistenza della
dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione. E ciò tanto
più che lo stato di separazione, pur rivelando una incrinatura
dell’unità familiare, non ne implica la definitiva frattura:
potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione
(mediante la conciliazione) della coesione familiare, di talché
non è irrazionale che, per salvaguardare, nei limiti del
possibile, siffatta eventualità, il legislatore comprenda nella
disciplina della sospensione della prescrizione dettata
dall’art. 2941, n. l, cod. civ. l’ipotesi che i coniugi siano
separati, esonerandoli così dal compiere atti – come quelli
necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi
diritti – che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del
contrasto (confr. Corte cost. 19 febbraio 1976, n. 35).

7

patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio

5

Deriva da tanto che, in accoglimento del primo motivo di

ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, volti a
denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per
omessa pronuncia sull’eccezione di sospensione della
prescrizione tempestivamente opposta dalla precettante (secondo

medesima questione (terzo mezzo), la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di
— (A)
cassazione,
ra Cor e
appella)
Palermo, in diversa
composizione. C I)

7 zazuAk asze
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo
accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di

j-no)
cassazione, al1aCort.609/appello
composizione.

Palermo, in diversa

Cti Ti’-

Roma, 5 febbraio 204
Il Consigliere est.

l Presidente

motivo), nonché vizi motivazionali con riferimento alla

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