Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7532 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRANGELI

BERNABEI MAURO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 4/5/09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernardo;

udito per il controricorrente l’Avvocato PIETRANGELI BERNABEI MAURO

che si riporta alla memoria;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Umbria ha accolto il ricorso di F.M. annullando l’avviso di liquidazione per imposta di registro emesso sul presupposto che non spettassero i benefici di prima casa all’edificio acquistato con atto del 15.12.2004 per essere di lusso. Ha motivato la decisione ritenendo che era irrilevante il successivo inquadramento catastale e che rilevava la prova offerta con consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che l’area di sedime era di 855 mq inferiore a sei volte la superficie dell’abitazione superiore a 200 mq.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, si e’ costituito con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo, deducendo violazione di legge, l’Agenzia contesta che la caratteristica di lusso debba essere dedotta dall’accatastamento in A2 al momento della vendita. La censura e’ infondata in quanto la sentenza impugnata dopo aver dato conto delle vicende catastali dell’immobile esattamente rileva che la categoria catastale non e’ rilevante ma quelle che rilevano sono le effettive condizioni dell’immobile.

Fondati invece sono il secondo e terzo motivo con i quali si contesta l’accertamento di fatto della superficie pertinenziale dell’area sulla quale sorge l’immobile dando prevalenza all’accertamento di un consulente di parte rispetto all’atto nel quale la parte ha riconosciuto a pagina 1 del contratto di compravendita che oggetto della stessa era un fabbricato uso abitazione con annesso in proprieta’ esclusiva un circostante pertinenziale appezzamento di terreno della superficie di 12.195 mq..

L’erronea indicazione da parte dell’Agenzia del D.M. e dell’articolo che identifica le caratteristiche delle abitazioni di lusso non rileva in quanto e’ esatta la regola di diritto invocata dalla parte che nella specie e’ il D.M. 2 agosto 1969, art. 5.” Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso e della infondatezza del primo. La memoria non coglie l’elemento volontario della pertinenza di cui all’art. 817 c.c., comma 2 desumibile dall’atto notarile che certifica la volonta’ delle parti, non impedita dalla condizione incolta del terreno successivamente accertata dalla CTU. Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.

Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Così deciso in Roma, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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