Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7532 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25629/2006 proposto da:

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA, in persona del

Dirigente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PICCI Giuseppe, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2005 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

19/12/2005 R.G.N. 23/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e la dichiarazione di assorbimento del secondo.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il Tribunale di Gela, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, accoglie l’opposizione proposta da G.N. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta per il pagamento della somma di Euro 1.044,32 a titolo di sanzione amministrativa, per avere omesso di comunicare, quale titolare di azienda agricola, il nominativo del responsabile della sicurezza e, in particolare, del servizio di prevenzione e protezione.

L’annullamento dell’ordinanza è pronunciato perchè ricorreva l’ipotesi del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 10, non quella, contestata, di cui all’art. 8 dello stesso testo normativo.

Il ricorso dell’amministrazione si articola in due motivi, resiste con controricorso G.N..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Rileva, preliminarmente, la Corte che il ricorso, notificato il 9 settembre 2006, è tempestivo.

Infatti, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa all’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3, dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, nè l’inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell’assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dalla L. n. 689 del 1981, art. 35 (violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l’omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che l’osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 35 (Cass. SU n. 63/2000 e n. 10452/2006, nonchè n. 20189/2008).

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., art. 134 c.p.c., comma 2, artt. 136, 156 e 159 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2.

Si deduce che alla parte opposta non è stata notificata o comunicata l’ordinanza, depositata in cancelleria in data 8.4.2005, con la quale il giudice unico aveva sciolto la riserva relativa all’esame dell’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza e fissata l’udienza del 19.5.2005 per la discussione della causa, sicchè la pronuncia della sentenza è avvenuta in violazione del diritto di difesa con conseguente nullità di tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza, atteso che la mancata comunicazione aveva determinato l’assenza della parte all’udienza fissata ed a quella successiva del 16.6.2005.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, la mancata comunicazione ad una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio ove la parte cui l’ordinanza non è stata comunicata sia rimasta assente nell’udienza di discussione (vedi, tra le numerose, Cass. n. 12006/2009, n. 4866/2007, n. 14045/2001, n. 3377/1983).

Si tratta di un principio generale che trova evidentemente applicazione anche nel procedimento di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23.

Orbene, poichè nella specie non risulta comunicata l’ordinanza pronunciata fuori udienza alla parte opposta costituita e questa non ha partecipato all’udienza di discussione, gli atti successivi e, quindi, la sentenza sono nulli per violazione del principio del contraddittorio.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad allo stesso Tribunale di Gela, in persona di un diverso giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, concernente il merito della controversia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gela in persona di un diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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