Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7532 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28562/2015 proposto da:

FINSECO SRL, (C.F.. e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA SCROFA N. 64, presso lo studio dell’avvocato FELICE EUGENIO

X., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio

dell’avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dagli avvocati

BIANCALAURA CAPRUZZI, ROSARIA BASILE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1911/2015, emessa il 22/04/2015, del TRIBUNALE

di BARI, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. In prossimità dell’udienza la società Finseco, ricorrente, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

Finseco s.r.l. ha opposto innanzi al giudice di pace di Bari l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla polizia municipale di quella città in conseguenza dell’accertata violazione della L.R. n. 11 del 2003, art. 18, consistita nell’apertura di un esercizio commerciale da parte della società in data festiva non compresa nel calendario di cui all’ordinanza del sindaco di Bari n. 1142/2008.

Il Comune di Bari si è costituito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza depositata il 30.3.2012 il giudice di pace ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello Finseco con citazione notificata il 6.11.2012 ed il Comune di Bari si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 27.4.2015 il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Ha rilevato che lo stesso, introdotto con citazione e non con ricorso pur essendo assoggettato al rito del lavoro, doveva, comunque, essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza a norma del combinato disposto degli artt. 327 e 434 c.p.c. e che tale termine non era stato rispettato. Solo per completezza ha poi rilevato l’infondatezza dell’appello, richiamandosi al contenuto di una pronunzia del giudice amministrativo, che aveva ritenuto la legittimità dell’ordinanza sindacale alla cui violazione era conseguito l’esercizio della potestà sanzionatoria da parte del Comune.

Finseco ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, e l’ente intimato ha depositato controricorso.

1. – Con il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2, 4, 5 e 6, in relazione al rilievo di tardività dell’appello. Assume, per un verso, che l’assoggettamento al rito del lavoro della materia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione non riguarderebbe il giudizio di appello, poichè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, esclude espressamente l’art. 433 c.p.c.; e che, in ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto tener conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto e qualificare come errore scusabile la proposizione dell’appello con citazione, anzichè dichiarare inammissibile il gravame.

Per altro verso, si duole del fatto che il tribunale abbia rilevato la ragione di inammissibilità, soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, assumendo che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, sarebbe dovuta intervenire l’ordinanza che disponeva il mutamento del rito entro la prima udienza di comparizione delle parti, in mancanza della quale dovevano intendersi prodotti gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo le norme del rito originariamente applicato, in base al disposto dal successivo art. 5.

1.1. – I motivi appaiono infondati.

Come è stato chiarito dalla sentenza n. 2907/2014 delle Sezioni Unite, il D.Lgs. n. 150 del 2011, ha disposto l’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi da 2 a 7, 22 bis e 23, ed ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti dopo la data di entrata in vigore (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto.

Lo stesso decreto, infatti, dispone all’art. 2, comma 1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2^ (rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417- bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi da 1 a 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2 e art. 439 c.p.c.”; ne deriva l’applicabilità a tali controversie delle disposizioni codicistiche concernenti la disciplina dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernente l’individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 438, comma 2, contenente il rinvio all’art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello.

In particolare, l’indubbia applicabilità al giudizio di cui all’art. 6 dell’art. 434 c.p.c., che, sotto la rubrica “Deposito del ricorso in appello”, individua nel ricorso l’atto introduttivo del giudizio di appello, implica che l’appello debba essere proposto in tale forma e con le modalità e nei termini ivi previsti, fra cui l’obbligo di deposito dell’atto introduttivo nel termine perentorio di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata.

Ciò posto, poichè – come pacifico – tale termine non risulta rispettato, appare corretta la decisione del giudice d’appello.

La stessa pronunzia delle Sezioni Unite, peraltro, ha precisato che nella specie non è possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Del tutto non pertinente appare, poi, il richiamo al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 5, poichè l’ordinanza di mutamento del rito – che il ricorrente assume tardivamente adottata – postula l’ammissibilità dell’impugnazione e quindi, nel caso di specie, il tempestivo deposito dell’atto introduttivo, invece non verificatosi.

Il rigetto dei primi due motivi rende superflua la disamina dei restanti, attinenti al contenuto della decisione nel merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato. La particolarità della questione esaminata è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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