Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7532 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 363-2016 proposto da:

CARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo

studio dell’avvocato MONTONE REMO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ALBANO LAZIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2828/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che si rimette alla decisione del collegio in sub

chiede l’accoglimento.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Care s.r.l., in persona del L.R., ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza n. 2828/28/2015 della CTR del Lazio – depositata il 19.05.2015 – la quale, nel respingere il.gravame avverso la prima decisione, affermava l’inapplicabilità del disposto dell’art. 115 c.p.c. al caso in esame, sia perchè il Comune non aveva ricevuto comunicazione della data della pubblica udienza sia perchè la semplice “ammissione dell’alienazione degli immobili” non era idonea ad integrare il presupposto della ” non contestazione” di “fatti specifici” richiesti dalla norma citata. Per il resto, statuiva chè l’impugnante si era li.mitata a ribadire le argomentazioni esposte in primo grado e che l’eventuale errore relativo alla tassazione di cespiti trasferiti era stato determinato dalla mancata dichiarazione Ici della contribuente(relative alle annualità 2007-2010) Nella motivazione, i giudici regionali confermavano la legittimità dell’avviso, per la parte in contestazione, esclusi gli immobili per i quali lo stesso ente locale aveva dichiarato che avrebbe proceduto allo sgravio, mentre, nel dispositivo respingevano l’appello, senza alcun riferimento alle somme dovute.

Il Comune di Albano Laziale è rimasto intimato.

Con apposita istanza, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, sul presupposto che, nelle more del giudizio di legittimità, aveva presentato domanda di “rottamazione” degli avvisi di accertamento D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e aveva estinto la pretesa tributaria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato attestazione di versamento di tutte le rate dovute.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

In via preliminare, va dichiarato estinto il giudizio avendo la ricorrente integralmente definito i carichi tributari oggetto del presente giudizio, mediante adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

La società ha interamente pagato le rate dovute sulla base di quanto determinato dalla concessionaria per la riscossione e ha ottenuto i corrispondenti provvedimenti di sgravio. Va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. 2/5/2019, n. 11540; Cass. 3/10/2018, n. 24082 e 24083), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al’momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto, come nel caso di specie, al pagamento integrale del debito rateizzato;

nel caso in esame, parte ricorrente ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche il pagamento di tutte le rate indicate nel piano di definizione; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata; la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.

Non è luogo a provvedere sulle spese, anche vista la mancata costituzione in giudizio del Comune.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione ex lege del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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