Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7531 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/03/2018, (ud. 24/01/2018, dep.27/03/2018),  n. 7531

Fatto

 

Rilevato che:

1. Nell’ottobre 2001 M.B. conveniva in giudizio i dottori D.S., P.U. e D.P.F., nonchè l’azienda USI, di Frosinone per sentirli condannare, anche in solido, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni materiali e morali sofferti in ragione di un errore diagnostico, che le aveva fatto subire un intervento chirurgico, di laparatomia, invasivo ed evitabile, eseguito il (OMISSIS) presso l’ospedale (OMISSIS) da cui le erano derivati un danno biologico pari al 26-28% ed un danno morale grave.

Espose che in ragione di continui dolori addominali, successivi ad un intervento di appendicectomia, M.B. veniva ricoverata in più occasioni presso l’Ospedale di (OMISSIS), dal quale veniva puntualmente dimessa con la diagnosi di coliche addominali. Per il persistere della sintomatologia, la M. si sottoponeva ad intervento chirurgico, nel corso del quale emergeva la presenza di una cisti ovarica, che veniva poi rimossa.

Si costituivano con distinte difese i tre predetti medici, nonchè l’azienda USL, chiedendo, ciascuno a vario titolo e per quanto di rispettiva ragione il rigetto nel merito delle domande risarcitorie proposte dall’attrice e chiedevano anche di chiamare in causa ai fini della manleva le proprie assicurazioni.

Istruita la causa documentalmente e mediante c.t.u. medico legale, integrata da successivi chiarimenti con sentenza n. 47/2009, il Tribunale di (OMISSIS) accolse parzialmente la domanda dell’attrice, condannando la USL convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla M., nella misura di Euro 1.945,79, ritenendo che i sanitari del presidio ospedaliero avessero violato le regole di diligenza e correttezza professionale eseguendo un inutile intervento che poteva essere evitato effettuando indagini preoperatorie meno superficiali, usando strumenti meno invasivi di quelli in concreto utilizzati; rigettò la domanda nei confronti dei medici, restando assorbite le domande di manleva, escludendo la loro responsabilità atteso che le autonome erronee diagnosi circa la presenza della appendicite non si potevano configurare come necessario antecedente, causale ed imprescindibile dell’evento dannoso de quo, nel senso che qualora non ci fossero state l’intervento non sarebbe stato posto in essere.

2. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 7002, del 14 novembre 2014, ha ritenuto innanzitutto formatosi il giudicato interno sull’an debeatur in quanto l’azienda non aveva impugnato la dichiarazione relativa alla responsabilità dei medici dipendenti dell’ospedale di (OMISSIS). Accoglieva, quindi, parzialmente il gravame, condannando l’appellata al risarcimento del danno morale e del danno estetico liquidandolo in Euro 10.000.

3. Avverso tale sentenza, la USL di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da memoria.

3. M.B. e la UnipolSai Ass.ni Spa resistono con autonomi controricorsi.

Considerato che:

4. Con il primo motivo l’azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello liquidato il danno non patrimoniale in modo automatico, arbitrariamente, senza illustrare i criteri adottati.

4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe errato perchè ha liquidato il danno morale ed estetico nonostante che la M. non abbia allegato i fatti posti a fondamento della sua pretesa.

I motivi congiuntamente esaminati sono inammissibili.

In disparte i non marginali profili di inammissibilità, perchè il motivo sembra porsi al di fuori dei confini individuati Cass. S.U. n. 7161/2010 e Cass. S.U. n. 28547/2008, in ogni caso, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la Corte di Appello ha motivato circa i criteri di liquidazione adottati.

Difatti, la Corte territoriale/con congrua e logica motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, indica il percorso motivazionale seguito, partendo dal principio, affermato da questa Corte, che il danno non patrimoniale non può essere liquidato in modo esiguo ed irrisorio, come invece è stato fatto dal giudice di primo grado, ma la liquidazione deve essere fatta tenendo conto dei notevoli e stressanti patemi d’animo subiti dalla M. nel corso dell’annosa vicenda sanitaria (…). Anche in relazione al danno estetico la Corte ha motivato sulla lunghezza della cicatrice e della sua collocazione in rapporto anche alla età della danneggiata.

Il giudice ha ritenuto, inoltre, nell’esplicazione del suo potere discrezionale determinarsi la misura del risarcimento del danno in via equitativa, come recentemente affermato anche da Cass. 24070/2017 e Cass. 23425/2014 che ha ribadito che l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà. Come appunto nel caso di specie dove emerge il percorso valutativo seguito per la liquidazione del danno morale ed estetico.

4.3. Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Azienda ricorrente eccepisce l’ingiustizia e l’illegittimità della condanna al pagamento.

A parte che trattasi di un non motivo e comunque anch’esso inammissibile perchè il giudice ha deciso secondo il principio della soccombenza.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA