Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7531 del 26/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 26/03/2020), n.7531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14653-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza 50/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/201 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate elevava avviso di accertamento nei confronti di V.A., titolare della ditta individuale Multicars, per l’anno d’imposta 2004, e recuperava a tassazione l’IRPEF e l’IVA per indebita detrazione, relativa a fatture di acquisto per operazioni inesistenti, sul presupposto che la suddetta ditta Multicars fosse una società cartiera.

2. Il giudice di prime cure adito dal contribuente ne accoglieva il gravame.

3. La CTR della Lombardia, Sez. Brescia, con la sentenza n. 50/65/12, depositata in data 12/4/2012, rigettava l’appello interposto dall’Agenzia delle Entrate.

4. La CTR, per quanto qui rileva, riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prove concrete e documentate attestanti l’esistenza di una società cartiera.

5. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a nove motivi.

6. V.A., intimato, non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, per avere la CTR rigettato l’appello, pur riconoscendo una certa valenza ai rilievi dell’Ufficio, sulla base della modesta entità delle riprese.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria ed insufficiente motivazione, circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla modesta entità delle riprese e dalla sussistenza o meno dei costi non inerenti.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e dell’art. 2697 c.c., in riferimento alla questione relativa alla deducibilità dei componenti negativi del reddito.

4. Con il quarto motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di riconoscimento della ripresa a tassazione anche dei costi per ricambi e riparazioni.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, concernente la sussistenza o meno dei costi non inerenti.

6. Con il sesto motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento al recupero dell’IVA indebitamente detratta sulle fatture per operazioni inesistenti;

7. Con il settimo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR violato i principi giurisprudenziali in materia di buona fede del contribuente che abbia tratto profitto da operazioni fraudolente.

8. Con l’ottavo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di omessa fatturazione di caparre.

9. Con il nono motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10 vanno divisati congiuntamente i motivi di cui ai nn. 2, 5, 6, e 9, in quanto connessi, riguardando tutti, censure rivolte all’apparato motivazionale della sentenza assoggettata a gravame.

11. I motivi appaiono, all’evidenza, manifestamente fondati.

12. In tema di insufficiente motivazione, infatti, questa Corte ha ribadito costantemente che “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico della dichiarazione stessa” (Cass. n. 1236/2006 – Cass. n. 15964/2016).

13. Alla luce del su enunciato e condiviso principio, l’affermazione della CTR secondo cui “in merito all’esistenza di una possibile cartiera, come ha sostenuto l’Ufficio, la Commissione ritiene non siano state evidenziate prove concrete e documentate al riguardo”, essendo stata, tra l’altro emessa in riferimento al tema centrale oggetto dell’atto impositivo, risulta, pertanto, apodittica e del tutto insufficiente.

14. I motivi di cui ai nn. 1, 3 e 7, sono assorbiti da quanto concluso sui mezzi di gravame dianzi esaminati.

15. Parimenti, s’appalesano fondati i restanti motivi concernenti la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza di secondo grado è priva di qualsiasi riferimento motivazionale, anche implicito, in relazione ai rilievi, dedotti nell’atto d’appello, e riferentisi alla fatturazione di somme che il contribuente ha sostenuto trattarsi di caparre, ed ai costi per ricambi e riparazioni, oggetto della ripresa a tassazione.

16. Per quanto precede il ricorso va accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. Brescia, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020

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