Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7531 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 03/02/2021, dep. 08/03/2022), n.7531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 16961/2021

R.G., sollevato da:

Tribunale di Catania, con ordinanza del 15/06/2021;

nel procedimento relativo alla tutela di:

I.C., ed iscritto al n. 1551/2021 R.G. V.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/02/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che

Codesta Suprema Corte voglia accogliere il regolamento di ufficio,

dichiarando competente il Tribunale di Livorno.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in atti il Tribunale di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Livorno a seguito della trasmissione da parte di questo degli atti riguardanti la tutela dell’interdetto legale da condanna a pena detentiva I.C., essendo costui ristretto presso la locale casa circondariale.

Nel sollevare il predetto conflitto il giudice a quo ha fatto rilevare che secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel caso dell’interdizione legale derivante da condanna penale la competenza territoriale si radica nel luogo di ultima dimora abituale dell’interdetto prima della detenzione.

Il P.M. ha concluso ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. per l’accoglimento del proposto regolamento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La competenza va regolata in favore del Tribunale di Livorno.

3. E’ invero principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “da competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale… si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta”. (Cass., Sez. VI-I, 13/01/2020, n. 324).

Ne discende che essendo l’ultimo luogo di dimora abituale dell’IDEMUDIA ubicato nel circondario del Tribunale di Livono, vada dichiarata la competenza per territorio di quel Tribunale.

P.Q.M.

Accoglie il proposto regolamento e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Livorno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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