Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7530 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14899-2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCARPANTONI CARLO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIELE CARMINE, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, CORRERA’

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, giusta mandato in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 688/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/12/2005 R.G.N. 928/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato MONZINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2003 P.G. impugnava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti dell’Istituto (OMISSIS) per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo marzo 1989 – dicembre 1990 oltre tfr nonchè la ricostruzione della posizione contributiva per l’attività di impiegato con mansioni di psicologo svolta alle dipendenze dell’istituto.

Ricostituitosi il contraddittorio con l’INPS e l’Istituto, la Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 9 dicembre 2005 rigettava l’appello e compensava le spese.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte premetteva che il P. aveva fondato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Istituto sulla dichiarazione della direttrice di detto istituto e su quella resa in udienza dal direttore amministrativo, dalle quali era risultato che egli era iscritto fino al 1990 nei libri paga e matricola sicchè doveva riconoscersi alla stregua dell’art. 2709 c.c. l’efficacia probatoria delle predette scritture contro il datore di lavoro. Tanto premesso il giudice d’appello osservava però – per quello che interessa in questa sede di legittimità – che nonostante il contenuto di dette dichiarazioni non si poteva fare a meno di dare rilievo alle modalità con le quali si era sviluppato il rapporto con l’Istituto per essere detto rapporto nato nell’ambito di una amicizia che legava il rappresentante legale dell’istituto al P. allorquando non era ancora intervenuto il riconoscimento della professione di psicologo praticata dal P.. Inoltre le deposizioni dei testi escussi non confortavano la tesi del P., in quanto tutti i testi sentiti si erano limitati a riferire di avere frequentato il P. per essere stati curati presso il suo studio o che si erano recati da “esterni” presso l’Istituto (OMISSIS), dove il suddetto P. aveva la disponibilità di un locale, precisando anche che avevano effettuato i pagamenti nel suo studio direttamente al P., che rilasciava ricevuta, o presso l’Istituto alla segretaria ovvero al P. stesso. La circostanza poi che il P. seguisse anche dei pazienti dell’Istituto oltre ai propri era indice della esistenza di un precedente accordo ma non necessariamente provava l’esistenza di un vincolo di subordinazione.

Avverso tale sentenza P.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Istituto (OMISSIS).

L’INPS non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709, 2737 e 2735 c.c. deducendo al riguardo che in relazione alla sua posizione G.A., direttrice dell’Istituto “(OMISSIS)” aveva attestato che il dottor P.G., nato a (OMISSIS) a tutt’oggi è regolarmente assunto in qualità di impiegato con ruolo di psicologo dell’istituto medico pedagogico ” (OMISSIS)” di (OMISSIS), riconosciuto con D.P.R. 2 settembre 1963. Lamenta ancora che alla suddetta attestazione ed alle risultanze del libro paga e matricola non era stato attribuito il dovuto rilievo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. lamentando che il giudice d’appello ha, sulla base di una sua lettera del 11 luglio 1987 (nella quale aveva segnalato al legale rappresentante dell’istituto la necessità di prosecuzione dei versamenti contributivi previdenziali fino alla istituzione del ruolo per la professione di psicologo, dal momento dal quale avrebbe poi potuto provvedere personalmente al versamento dei contributi necessari per acquisire il trattamento pensionistico, proponendo altresì di passare all’istituto il denaro per effettuare il versamento), ritenuto simulato il suo rapporto di lavoro trascurando in tal modo di considerare ai fini decisori le particolari condizioni in cui versava nel momento dell’invio di detta lettera, essendo stato posto di fronte alla minaccia di licenziamento in ragione delle difficoltà finanziarie dell’istituto stante la onerosità dei versamenti contributivi per il suo rapporto.

Con il terzo motivo il P. deduce ancora vizio di motivazione, sostenendo che dalle risultanze di causa era emerso il carattere subordinato del rapporto lavorativo anche se nella fattispecie il vincolo della subordinazione – in considerazione del contenuto intellettuale della prestazione oggetto del contratto stesso – si era manifestato in maniera attenuata.

I tre motivi del ricorso, per comportare l’esame di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento. Come questa Corte di cassazione ha più volte ribadito, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono, invece, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. in tali termini ex plurimis: Cass. 11 luglio 2007 n. 15489 e, più di recente, Cass. 2 luglio 2008 n. 18119). Alla stregua dei consolidati principi di cui alle ricordate pronunzie la sentenza impugnata, per essere congruamente motivata e per avere seguito un iter motivazionale improntato a coerenza logica, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità, anche perchè – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – ha proceduto ad una valutazione giuridicamente corretta dell’intero materiale probatorio.

Ed invero va segnalato come il giudice d’appello abbia evidenziato le ragioni per le quali non si poteva assegnare valore decisivo per l’accoglimento della domanda del P. sia alla dichiarazione della direttrice dell’Istituto sia alla dichiarazione resa in udienza dal direttore amministrativo, dovendosi considerare – sulla base di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie – il rapporto che legava all’Istituto il P., e che portava ad escludere la natura subordinata del suo rapporto lavorativo anche per le concrete modalità con cui esso si era svolto.

Nè può addursi per andare in contrario avviso il riferimento fatto in ricorso al libro paga e matricola, non essendo riportati nel ricorso stesso – in osservanza del principio dell’autosufficienza – i dati contenuti nel suddetto libro con riferimento al P. ed essendo del tutto carenti i presupposti per assegnare ad esso il valore probatorio rivendicato dal ricorrente. Per concludere, quindi, il ricorso va rigettato.

Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento al favore dell’Istituto delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese con riferimento all’INPS che non ha spiegato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Istituto Piccola Opera Charitas delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA