Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7530 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26500-2015 proposto da:

COMUNE DI SAN VINCENZO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo Studio

Legale CASO – CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO

GRASSI;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 65/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Firenze ha riformato, in relazione al quantum, la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale era stato parzialmente accolto, limitatamente alla pretesa risarcitoria e con rigetto della domanda di conversione a tempo indeterminato, il ricorso di M.F. volto a far accertare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Comune di San Vincenzo in data 16.6.2010;

la Corte territoriale riteneva errato il criterio di liquidazione del danno effettuato dal primo giudice sulla base della L. n. 604 del 1966, art. 8 e nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

considerando viceversa legittimo il criterio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 i giudici di appello riconoscevano al lavoratore un ristoro in misura pari a 20 mensilità di retribuzione;

il Comune di San Vincenzo ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso del M.;

entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il Comune di San Vincenzo afferma la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) L. n. 300 del 1970, art. 18 trattandosi di norma inadeguata alla liquidazione del danno da abuso nella contrattazione a termine; il secondo motivo riguarda il medesimo tema della determinazione del danno ed è dedotto sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione o di apparenza o insufficienza della stessa, sostenendo che la Corte avrebbe arbitrariamente determinato l’indennità nella misura di cui all’art. 18 cit., senza fornire in proposito spiegazioni;

il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’Appello preso posizione sulla richiesta di compensazione delle spese avanzata dal Comune e per non avere disposto alcunchè sulle spese di primo grado, nonostante la predetta domanda di compensazione;

il primo motivo è fondato;

questa Corte, con indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, poi del tutto consolidato e qui da condiviso anche ai sensi dell’art. 118 disp. Att. c.p.c., comma 1 ha affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072);

la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla medesima corte d’Appello affinchè giudichi sulla misura del danno sulla base del corretto criterio sopra richiamato;

il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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