Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7530 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7530 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 24698-2010 proposto da:
PUGLIESE GIUSEPPE PGLGPP27B041905W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso
lo studio dell’avvocato RUSSO CARMELO, rappresentato
e difeso dall’avvocato D’AGOSTINO NICOLA MARIA
GIUSEPPE giusta procura speciale a margine;
– ricorrente –

2014
292

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA ASL 8 DI VIBO VALENTIA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 670/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 01/04/2014

di CATANZARO, depositata il 26/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso in subordine per il rinvio per
l’acquisizione del fascicolo d’ufficio;

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Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso Pugliese Giuseppe otteneva decreto ingiuntivo in
danno della Regione Calabria, in persona del Commissario
liquidatore dell’ex Usi 8, per il pagamento di L.12.666.666 a
titolo di rimborso di spese per prestazioni medico-ospedaliere.

giudizio il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione la soccombente proponeva appello ed in
esito al giudizio, in cui si costituiva il Pugliese proponendo
a sua volta appello incidentale, la Corte di Appello di
Catanzaro con sentenza depositata in data 26 luglio 2010
revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda
proposta dal Pugliese, compensava le spese dei due gradi di
giudizio. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi
proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unica

doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione degli artt.413, 414, 415, 442, 641 e 645 cpc, il
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la Corte di Appello ha dichiarato infondato l’appello
incidentale da lui proposto, impugnazione con cui esso Pugliese
aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione al decreto
ingiuntivo proposta dalla Gestione liquidatoria oltre il
termine di legge. Ed invero, la controversia avrebbe dovuto
essere trattata con il rito del lavoro, trattandosi di giudizio
riguardante la materia dell’assistenza obbligatoria di cui

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La Gestione liquidatoria proponeva opposizione. In esito al

all’art.442 cpc, con la conseguenza che l’opposizione avrebbe
dovuto essere depositata in cancelleria entro 40 giorni dalla
notifica del decreto avvenuta il 17.5.1999 mentre l’opponente
aveva invece introdotto la causa con citazione notificata il
25.6.1999 ma depositata in cancelleria all’atto dell’iscrizione

La censura è infondata. A riguardo, giova premettere che la
ratio decidendi

della decisione impugnata si fonda sulla

premessa che la questione del rito da applicare al processo non
era stata affatto sollevata dal creditore opposto né rilevata
dal giudice durante tutto il corso del giudizio di primo grado,
che era stato interamente trattato secondo il rito ordinario.
Del resto, il Pugliese -così continua la Corte in un altro
passo della sentenza – aveva espressamente introdotto il
procedimento monitorio senza esplicitare nel ricorso per
decreto ingiuntivo alcun riferimento alla natura della causa
introdotta ed al fatto che essa vertesse in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria ex art.442 cpc. Vi era
stata quindi una precisa scelta del rito (ordinario) da parte
dello stesso creditore e la Gestione liquidatoria aveva
proposto la sua opposizione nelle forme del rito ordinario.
(v.pag.6)
Ne

derivava

pertanto

l’infondatezza

dell’eccezione

di

inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo,
proposta con l’atto di appello incidentale dal Pugliese, ad
onta del fatto che l’opposizione fosse stata effettuata con

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della causa al ruolo solo il 27.6.1999.

citazione, e non con ricorso, e che la citazione notificata
entro il quarantesimo giorno fosse stata depositata il 41 °
giorno dopo la notificazione del decreto ingiuntivo. E ciò, in
linea con il consolidato orientamento della Cassazione, secondo
cui “la scelta da parte del creditore del rito ordinario e

della domanda comporta che l’eventuale opposizione al decreto
ingiuntivo vada a sua volta proposta nella medesima forma
ordinaria (Cass. n. 26372/07, n. 15720/06, n.10206/01)
La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia come il
ricorrente nel proprio ricorso non si contrapponga affatto, ed
in maniera specifica, alle ragioni della decisione impugnata,
fondate – giova ripeterlo – sulla scelta del rito ordinario
operata dallo stesso creditore opposto. Ed invero, si limita ad
osservare che la controversia appariva sin dall’inizio soggetta
al rito del lavoro per cui l’opposizione andava fatta con
ricorso. Ove fatta con citazione,quest’ultima al fine di
produrre gli effetti del ricorso andava depositata in
cancelleria nel termine di cui all’art.641 cpc.
Tutto ciò premesso,

a parte l’evidenziato difetto di

correlazione della doglianza con le ragioni della decisione,
ove anche si voglia prescindere dal rilievo fondato sulla
scelta del rito ordinario, effettuata dal creditore, si deve
sottolineare che un’ulteriore ragione di infondatezza della
censura riposa sulla circostanza che, come scrive la Corte di
merito, la questione del rito da applicare al processo non era

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delle forme del procedimento monitorio per la proposizione

stata comunque sollevata dal creditore opposto né rilevata dal
giudice durante tutto il corso del giudizio di primo grado, che
era stato interamente trattato secondo il rito ordinario (v.
pag.5).
Ed invero, l’errore consistito nell’utilizzazione di un diverso

soltanto ove la questione sia stata già sollevata nel
precedente giudizio e la parte interessata indichi altresì uno
specifico pregiudizio che le sia derivato, per aver inciso sul
contraddittorio o sui diritti di difesa, mentre non può essere
dedotto per la prima volta con l’atto di appello, dopo
l’avvenuta

accettazione

del

diverso

rito

utilizzato

pacificamente senza muovere la minima contestazione.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che
occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa,
non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 4.2.2014

rito processuale può essere dedotto come motivo di impugnazione

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