Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 753 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 14/01/2011), n.753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio

Massimo n. 88, presso lo studio dell’avv. Leonori Guido, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. D’Antimo Raffaele giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

EGIDA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in persona

del legale rappresentante, domiciliato in Torino, Via Bertola n. 59,

presso lo studio dell’avv. Vaira Carlo;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 191/06 in data

7 ottobre 2005, pubblicata in data 9 febbraio 2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. FINOCCHI Ghersi Renato che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso e in subordine per il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2002 D.G. V. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la compagnia assicuratrice Egida s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo per la rapina della propria autovettura Mercedes Benz E270 Turbodiesel CDI Avantgard tg. (OMISSIS), assicurata presso la Egida per il rischio di furto e rapina in forza di polizza sicurativa Programma Safety Car n. (OMISSIS) in vigore dal 29 maggio 2001.

L’attrice affermava che la suddetta autovettura era stata oggetto di rapina in data (OMISSIS), ad opera di ignoti; che era stata sporta regolare denuncia del reato presso la Questura di Torino e che, nonostante il regolare avvio della procedura assicurativa, l’Egida non aveva ottemperato al proprio obbligo contrattuale. Chiedeva pertanto il pagamento della somma di Euro 29.750,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.

Si costituiva la compagnia eccependo di avere sporto in data 14 dicembre 2001 querela nei confronti dell’attrice, per tentata truffa e simulazione di reato, in ordine alla rapina oggetto di causa e chiedendo pertanto la sospensione del processo civile, nonche’, nel merito, il rigetto della domanda. Affermava, in particolare, che l’autovettura Mercedes risultava immatricolata in (OMISSIS) in data antecedente a quella del furto, e precisamente il (OMISSIS) con targa (OMISSIS).

Con sentenza pubblicata il 21 luglio 2004, il Tribunale di Torino rigettava la domanda e condannava la parte attrice alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 9 febbraio 2006, rigettava l’appello proposto da D.G.V., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione D.G.V. con tre motivi.

La Egida s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia il difetto di motivazione per illogicita’, contraddittorieta’ e irragionevolezza della stessa, anche in relazione alla distribuzione dell’onere della prova. La sentenza impugnata aveva ritenuto che non fosse stata fornita dalla parte attrice la prova del fatto denunciato, quando in fase istruttoria si era negato l’ingresso alle prove, ritenute superflue in considerazione della documentazione prodotta.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della discpilina in materia di assicurazioni e di onere della prova; la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla sussistenza del diritto della assicurata a ricevere l’indennizzo, una volta che erano stati assolti gli oneri alla stessa spettanti e cioe’ il pagamento del premio e la denuncia del sinistro.

Sarebbe spettato alla compagnia di assicurazioni dare la prova di eventuali fatti ostativi, nella specie soltanto prospettati e quindi esclusi dalla sentenza del giudice penale.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1892 c.c. in relazione alla valutazione della documentazione pervenuta dalle autorita’ marocchine, che avrebbero attestato un dato del tutto inverosimile e cioe’ che la vettura sarebbe stata immatricolata in (OMISSIS) lo stesso giorno in cui la stessa era stata immatricolata in Italia e cioe’ il (OMISSIS).

I tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi; si tratta di censure volte far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, risultato di un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimita’.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; non si provvede in ordine alle spese, poiche’ la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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