Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7529 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE

7, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RIANNA ANDREA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

12/12/06, rep. 72329;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 7040/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/02/2006 r.g.n. 3935/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 novembre 1995 presso la Pretura del lavoro di Santa Maria Capua Vetere M.M. riferiva che il marito A.G., necroforo addetto alla custodia del cimitero di (OMISSIS), nel pomeriggio del 2 luglio 1994 nell’espletamento del servizio, era stato attinto da colpi di arma da fuoco ed era deceduto e che il procedimento penale era stato archiviato senza individuazione dei responsabili. L’istanza amministrativa inoltrata all’INPS per la corresponsione dell’assegno di lutto e della rendita al superstite di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, era stata respinta dall’Istituto per la non indennizzabilità dell’evento. Tutto ciò premesso chiedeva all’adito giudice la condanna dell’Istituto alla corresponsione delle prestazioni richieste oltre accessori e rivalsa delle spese.

Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l’INAIL al pagamento delle spese.

Dopo che l’INAIL aveva proposto gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l’impugnazione riformando integralmente la decisione di primo grado ma a seguito di ricorso di M.M. la Corte di Cassazione con sentenza del 27 febbraio 2002 accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rimetteva gli atti alla Corte d’appello di Napoli enunciando i principi ai quali il giudice di rinvio doveva attenersi. Detto giudice con sentenza del 9 febbraio 2006 accoglieva l’appello proposto dall’INAIL il 29 maggio 1998 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l’effetto, rigettava la domanda formulata in primo grado da M.M., compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice d’appello, richiamando quanto statuito dai giudici di legittimità, osservava – per quanto rileva in questo sede di legittimità – che sulla base delle risultanze istruttorie del processo non vi era alcuna prova del nesso eziologico tra attività lavorativa di necroforo dell’ A. e il suo omicidio, e per tale motivo non si riscontravno i presupposti per accogliere la domanda della M.. Avvero tale sentenza M. M. propone ricorso per Cassazione. L’Inail ha spiegato attività difensiva in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso M.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia assumendo che il giudice di rinvio non si è attenuto alle statuizioni del giudice di legittimità. Questi infatti aveva rimarcato come l’evento infortunistico non vada considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dallo stesso ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata, potendo in tale contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela, con l’unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall’ambiente e dalla prestazione di lavoro(cd rischio elettivo). Il giudice d’appello più specificamente ha operato un irrazionale distacco dai fatti storici acquisiti nelle pregresse fasi processuali coperti dal giudicato interno, che comunque delimitavano i suoi poteri di cognizione e di decisione.

Deduce ancora la ricorrente che il giudice di rinvio leggendo ed esaminando solo in parte le carte processuali aveva finito per corroborare l’inaccettabile tesi del rischio elettivo attraverso congetture ed illazioni prive di riscontro. Il ricorso va rigettato perchè privo di fondamento.

Il giudice di rinvio prima di riesaminare le risultanze processuali ha premesso il principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità(Cass. 27 febbraio 2002 n. 2942), che era tenuto ad osservare, e con il quale si è statuito che per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.

Il giudice di rinvio – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – ha interpretato correttamente tale dictum alla luce della motivazione della sentenza di rinvio e tale interpretazione non è stata censurata in ricorso in alcun modo nè alla stregua del artt. 12 e ss. preleggi (così Cass., Sez. Un., 9 maggio 2008 n. 11501, secondo cui ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e segg. preleggi in ragione dell’assimilabilità di detti atti per natura ed effetti agli atti normativi) nè tanto meno ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., (come ritenuto da un indirizzo dottrinario ed in giurisprudenza da: Cass. 25 maggio 2005 n. 10979, secondo cui il giudice di rinvio, al fine di individuare il principio di diritto al quale deve uniformarsi, deve ricorrere ai criteri interpretativi codicistici, pur dovendo tali criteri essere calibrati in ragione della natura dell’atto da interpretare sicchè il ricorrente che denunzi una errata interpretazione del principio di diritto pronunziato dalla sentenza di Cassazione deve specificare le singole norme codicistiche in concreto violate in riferimento alle parti della motivazione, che della sentenza impugnata sono state censurate, nonchè indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata).

Più specificamente la Corte d’appello di Napoli, esaminando attentamente -a seguito di quanto richiesto dalla sentenza n. 2942 del 2002 dei giudici di legittimità – tutte le risultanze acquisite al processo ed in particolare le prove raccolte in sede penale e ricostruendo le condizioni in cui si era verificato l’evento delittuoso ai danni dell’ A. nonchè la realtà ambientale e socio-economica in cui l’attività lavorativa dello stesso si era svolta, ha concluso per l’infondatezza delle richieste avanzate dalla M.M..

Ha rilevato al riguardo la Corte territoriale che non era stato provato il nesso eziologico tra l’attività lavorativa di necroforo e l’omicidio del lavoratore “in quanto nè le mansioni dell’ A. nè il luogo di esecuzione della prestazione (il cimitero di (OMISSIS)), erano tali da avere determinato, sia pure in via indiretta, un aggravamento del rischio, e ciò con riferimento, in particolare, alle condizioni socio-economiche ed ambientali, connesse all’attività lavorativa, ben potendosi ascrivere l’omicidio dell’ A. a fatti scollegati dal suo lavoro di necroforo, ed avvenuto per puro caso durante l’orario di lavoro e sul luogo di lavoro; elementi questi non idonei, da soli, a concretizzare la esistenza della “occasione di lavoro” mancando ogni nesso tra mansioni, rischio ed evento”.

La sentenza impugnata per essere rispettosa, come si è detto, del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità e per essere pervenuta – dopo un esame ragionato delle emergenze processuali – ad una decisione supportata da un iter argomentativo adeguato e logico si sottrae alle censure che le sono state mosse nel ricorso.

Nessuna statuizione può essere emessa, stante la natura della controversia, con riferimento alle spese del presente giudizio di Cassazione (art. 152 disp. att. c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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