Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7529 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24612/2015 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ANTONIETTA PERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIANCARLO SOAVE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza emessa il 06/11/2014, della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO
SCALISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che:
il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti le quali non hanno formulato osservazioni.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Ritenuto che:
la Corte d’Appello di Roma, con ordinanza in data 11 marzo 2015, ha liquidato all’avv. S.G., quale compenso per l’attività professionale svolta, la somma complessiva di Euro 28.015,19, compensando per un terzo le spese processuali e ponendo il rimanente a carico della Fondiaria Sai s.p.a.;
La cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Roma è stata chiesta dall’avv. S. sulla base di due motivi;
Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;
Atteso che:
1. – il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è manifestamente infondato in quanto la Corte d’appello ha fornito una specifica motivazione sulla determinazione del valore della controversia nel cui ambito è stato espletato il mandato difensivo, sulla base di quanto dedotto dalle parti, nè si ravvisa nella ricostruzione della Corte d’appello il vizio dedotto;
2. – il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità della pronuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe motivato la sua decisione sul punto decisivo del valore attribuito alla causa principale, da cui ricavare il valore della causa affidata all’avv. S., determinando una carenza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia e quindi la nullità del provvedimento) è manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha provveduto a determinare il valore del petitum della causa patrocinata, motivando le ragioni della sua decisione.
Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.
Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie pari al 15% e accessori, come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017