Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7529 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1760-2019 proposto da:

AZIENDA SPECIALE MULTISERVICE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, rappresentata e difesa dagli

avvocati AURELIA ZICARO, VALERIO ZICARO;

– ricorrente –

contro

M.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEI

LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LA TORRE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/06/2018 R.G.N. 799/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per inammissibilità del ricorso e in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato SERENELLA LONGO, per delega verbale Avvocato ANTONIO

LA TORRE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dall’Azienda Speciale Multiservizi Comune di San Lorenzo del Vallo avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento intimato nei confronti di M.A.R., nel gennaio 2012, per giustificato motivo obiettivo.

La Corte territoriale rimarcava come l’Azienda non avesse articolato prova della affermata soppressione del posto della ricorrente e come dalla prova testimoniale svolta su impulso della lavoratrice fosse anzi emersa l’assunzione di altro addetto nel posto precedentemente occupato dalla M..

Inoltre, la Corte territoriale, premesso che era infondata la pretesa dell’appellante di interruzione del processo per apertura della liquidazione dell’Azienda, affermava che tale condizione non fosse neanche ostativa alla disposta reintegrazione, mentre l’azzeramento del personale e la cessazione dell’attività non erano state provate.

2. L’Azienda Speciale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è addotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, sostenendosi che erroneamente la Corte territoriale ha ordinato la reintegra del lavoratore, nonostante la cessazione integrale dell’attività di liquidazione alla data del dicembre 2014.

La ricorrente in proposito assume che la “Legge di stabilità del 2015” avrebbe imposto la chiusura delle Aziende con personale inferiore a dieci dipendenti e, nello specifico, che con Delib. 18 dicembre 2014, n. 27 il Consiglio Comunale di San Lorenzo del Vallo aveva decretato la “messa in liquidazione dell’Azienda Multiservice”.

La sentenza d’appello era dunque criticabile, in quanto non era corretto che l’Azienda non avesse allegato e provato la propria messa in liquidazione e l’azzeramento del personale, sicchè la reintegrazione era stata disposta rispetto ad un’azienda che fin dal 2015 aveva dismesso ogni tipo di attività.

Il secondo motivo censura invece la sentenza di appello per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Esso afferma, da un primo punto di vista, che l’onere probatorio della soppressione del posto già ricoperto dalla M. era da aversi per assolto sulla base della relazione redatta dal Commissario Straordinario, da cui emergeva l’estinzione della figura dell’addetto di segreteria, in ragione della riorganizzazione aziendale e della situazione finanziaria dell’Azienda.

D’altra parte, aggiungeva la ricorrente, lo stretto nesso funzionale e strumentale esistente tra l’ente pubblico di riferimento e l’azienda speciale faceva venire meno, data la natura pubblicistica dell’ente, l’onere datoriale di dimostrare la riferibilità del licenziamento ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, così come di fornire prova dell’impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale, in ragione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

In ogni caso, non era vero che dall’istruttoria fosse emerso che le mansioni della M. fossero state poi affidate, dopo il suo licenziamento, ad altro addetto, in quanto i testimoni avevano soltanto detto di averlo visto nei luoghi ove la medesima lavorava ed il Commissario, ascoltato come teste, aveva escluso che “ufficialmente il Sindaco” avesse “mai sollecitato il licenziamento”.

2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stressa connessione.

2.1 In ordine logico la prima questione attiene alle caratteristiche ed alla disciplina del licenziamento oggetto di causa.

E’ indubbio che la procedura seguita dall’Azienda Speciale non sia stata per nulla quella propria delle riorganizzazione degli enti pubblici non economici, nella sua proiezione lavoristica (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33), quanto quella propria del licenziamento per ragioni riorganizzative proprio dei datori di lavoro soggetti al diritto privato.

E’ altresì noto che la distinzione tra enti pubblici non economici, cui si applica la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed enti pubblici economici, soggetti alle regole proprie del diritto privato anche per quanto riguarda i licenziamenti (L. n. 604 del 1966, art. 1 e L. n. 300 del 1970, art. 37), è rimessa alla ricostruzione del regime legale e statutario volta a volta destinato alle diverse figure nella loro connotazione concreta.

Ciò posto e ribadito che l’intero contenzioso si è mosso palesemente lungo le linee del diritto del lavoro privato, è evidente come il secondo motivo, nella parte in cui con esso si intenderebbe riportare la fattispecie ad un (peraltro non meglio definito) regime di specialità giuridica indotto dalla connessione dell’Azienda con l’ente territoriale di riferimento, è inammissibile, perchè esso è formulato senza che sia apportato alcun concreto elemento fattuale idoneo a far trasmigrare la qualificazione giuridica da quella, come detto propria dei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina privatistica, lungo la quale si è dipanato il contenzioso nei gradi di merito.

Deve quindi aversi per acquisito che il rapporto di lavoro era disciplinato dal diritto privato, così come che quello posto in essere è un licenziamento per ragioni riorganizzative (soppressione) del posto, da riportare all’ipotesi del recesso per giustificato motivo obiettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3 sicchè non vi è alcuna ragione perchè, a differenza di quanto sostenuto dall’Azienda, gli oneri probatori restino in alcun modo alterati da quelli tradizionalmente propri dell’ipotesi privatistica cui si riporta l’oggetto del contendere.

2.2 Su tali presupposti, il secondo motivo, nella parte in cui assume che le ragioni riorganizzative sarebbero state provate dalla relazione del Commissario Straordinario è parimenti inammissibile perchè il contenuto concreto di tale relazione non è stato trascritto nel ricorso per cassazione.

La formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469).

Così come inammissibile, perchè finalizzata ad una mera rilettura dell’istruttoria e quindi ad un’attività propria del giudizio di merito e non consona al processo di cassazione (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477), è quella parte del medesimo motivo con la quale si prospetta una diversa valutazione dei dati istruttori testimoniali in relazione al fatto che non vi sarebbe stata adibizione di altro addetto al posto già coperto dalla M..

2.3 In ordine logico, segue quindi la questione sulla liquidazione o cessazione dell’attività dell’ente, quali fatti ostativi alla reintegrazione disposta nel primo grado di giudizio e confermata in appello.

L’apertura di una fase di liquidazione dell’Azienda, in forme non meglio specificate in ricorso, non è di per sè ragione contraria alla pronuncia della reintegrazione.

La fase di liquidazione ha lo scopo di definire i rapporti ancora pendenti presso il soggetto ad essa interessato e dunque in sè non significa necessariamente che l’attività non prosegua medio tempore, anche al fine del raggiungimento dei fini della liquidazione stessa (Cass. 19 giugno 2018, n. 16136; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2983).

E’ invece certamente ostativa alla reintegrazione la cessazione dell’attività economica (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1888).

Tuttavia, rispetto a tale decisiva circostanza, anche nel giudizio di cassazione non sono apportati elementi tangibili che dimostrino l’erroneità della sentenza impugnata sul punto.

Viene in proposito richiamata, del tutto genericamente, la “Legge di stabilità del 2015”, che avrebbe imposto la chiusura delle Aziende e si fa riferimento ad una delibera comunale conseguente, che avrebbe “decretato la messa in liquidazione dell’Azienda Multiservice”.

Ma già si è detto dell’insufficienza della mera apertura di una procedura di liquidazione e comunque anche tale delibera non è trascritta, sicchè anche in questo caso si determina quella già segnalata carenza di specificità che rende inammissibile il motivo (v. viceversa, Cass. 1888/2020, ove difesa analoga a quella qui esaminata fu accolta, appunto sul presupposto della compiuta trascrizione degli atti a tal fine rilevanti).

L’impreciso richiamo alla “Legge di stabilità del 2015”, senza indicazione di una norma o di una esatta fattispecie in essa regolata, per giunta rispetto ad un effetto (la “chiusura” delle Aziende Speciali) del tutto indefinito e cui avrebbe fatto seguito l’apertura di una liquidazione (e quindi, non ancora o non necessariamente, una cessazione di attività) sono affermazioni eccessivamente generiche per comportare una valida devoluzione al giudizio di cassazione dell’apprezzamento delle ragioni giuridiche che da esse si intenderebbero desumere.

3. In definitiva il ricorso è nel suo insieme inammissibile e va pertanto disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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