Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7529 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 08/03/2022), n.7529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO A. Francesc – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9503 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Abbondante Francesco;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 6501/26/19, depositata in data 1 agosto

2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

-l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Abbondante Francesco avverso la sentenza n. 12809/07/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, titolare di omonima ditta individuale, per l’anno 2011, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, add. com e reg., e aveva recuperato Iva indebitamente detratta per mancata applicazione del pro- rata D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, comma 5;

-il contribuente rimane intimato;

-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 42, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 56 per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso per difetto di sottoscrizione stante la supposta inidoneità della delega prodotta dall’Ufficio in sede di gravame ad attribuire un valido potere di firma dell’accertamento in capo al delegato per mancata indicazione del nominativo di quest’ultimo nonché delle ragioni e della durata della delega medesima; con ciò, ad avviso della ricorrente, estendendo erroneamente alla delega di firma i requisiti della delega di funzioni.

2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione in violazione degli artt. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per non avere la CTR esplicitato la ratio decidendi in merito alla ritenuta mancanza di prova degli elementi legittimanti la delega.

3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

3.1. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e comma 4) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in grado di appello dall’Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; si è al riguardo precisato che “la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (cfr. tra le tante Cass. n. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021).

E stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3.2.Nel caso di specie, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi, nel ritenere illegittimo l’avviso per difetto di sottoscrizione stante la asserita inidoneità della disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in sede di gravame dall’Ufficio ad attribuire valido potere di firma in capo al delegato in assenza di indicazione del nominativo di quest’ultimo, delle ragioni e della durata della delega, ancorché tale disposizione-come accertato in punto di fatto dallo stesso giudice di appello individuasse il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dallo stesso (nella specie come “capo team gestione”).

4.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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