Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7528 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10568/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 13.2.08, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. D.G.N. per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe per insufficiente motivazione.

La controversia ha ad oggetto la tempestività della iscrizione a ruolo, in data 29 dicembre 2004, di una somma dovuta a titolo di Iva, a seguito di rettifica notificata il 4 luglio 1994.

La CTR rileva che l’Iva dovuta in forza di avvisi di rettifica divenuti esecutivi prima del 30 giugno 1999 dovevano essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2000. L’Agenzia delle Entrate denuncia, sotto il profilo della insufficiente motivazione, che la CTR non ha considerato che l’ufficio aveva eccepito che l’avviso di rettifica era stato impugnato e che il ricorso era stato rigettato con sentenza del 26 novembre 2001, passata in giudicato soltanto il 30 giugno 2004 (in ragione della sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002).

Il ricorso, che nel merito è inammissibile perchè implica valutazioni in fatto sugli alti, ovvero andava proposto sotto la forma della omessa pronuncia sulla specifica eccezione relativa al contenuto e al passaggio in giudicato della sentenza, della quale non parla la CTR”.

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza liquidazione di spese, attesa la mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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