Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7528 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1194/19 proposto da:

-) E.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Marcora

18 (c/o avv. Guido Faggiani), difeso dall’avvocato Roberto Dalla

Bona in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

E.C., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di essere stato costretto a lasciare la Nigeria perchè minacciato di morte da cinque persone che gli avevano intimato di prendere il posto del proprio padre, gravemente ammalato, in una associazione segreta (“cult”);

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento E.C. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 7.6.2017;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 24.8.2018;

la Corte d’appello ritenne che il racconto del richiedente asilo fosse totalmente inattendibile; che di conseguenza non poteva essere accolta la domanda di asilo; che per la stessa ragione non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che nemmeno poteva concedersi la protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) della suddetta norma, dal momento che nella regione di provenienza del richiedente asilo (e cioè l’Edo State), non sussisteva alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che non poteva concedersi nemmeno la produzione umanitaria, dal momento che il richiedente asilo a tre anni dal suo ingresso in Italia non era occupato, non si era inserito nel paese ospitante, non era nemmeno comparso all’udienza di comparizione, e non aveva adeguatamente dimostrato nemmeno di aver imparato l’italiano.

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da E.C. con ricorso fondato su cinque motivi; il ministero dell’interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente censura, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, il giudizio di inattendibilità del richiedente asilo formulato dalla Corte d’appello; nell’illustrazione del motivo, tuttavia, quel che forma oggetto di censura non è la sentenza d’appello, ma la sentenza di primo grado. Il ricorrente, infatti, elenca una serie di errori che a suo dire avrebbe commesso il tribunale;

il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni: sia perchè censura un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (ovvero il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente asilo); sia perchè investe non la sentenza d’appello, ma quella di primo grado; col secondo motivo il ricorrente investe la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria;

sostiene che nel caso di specie “è mancata del tutto da parte del tribunale” una specifica indagine sul pericolo per l’incolumità cui sia esposto cittadino straniero in caso di rientro nel Paese;

il motivo è inammissibile;

in primo luogo il motivo è ambiguo, in quanto il ricorrente torna ancora una volta a censurare la sentenza del Tribunale invece che quella d’appello (“vi si legge infatti: “al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale”; “il Tribunale non ha svolto alcuna analisi”, ecc.); in secondo luogo prescinde del tutto dalla ratio decidendi della sentenza impugnata; in terzo luogo il motivo nel suo sintetico ermetismo non contiene alcuna censura alla sentenza impugnata, ma si limita a giustapporre una serie di principi di diritto, francobollati uno via l’altro, senza esporre alcun ragionato argomentare sul perchè la Corte d’appello li avrebbe violati;

col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria; sostiene (secondo l’unica interpretazione che questa Corte ritiene plausibile delle eteroclita tecnica scrittoria adottata dalla difesa dal ricorrente) che il riconoscimento della protezione umanitaria “prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prove”, e dipende dall’attività ufficiosa del giudice, “attività che evidentemente non è stata svolta”;

il motivo è inammissibile in quanto contiene una sequela di affermazioni di puro diritto che prescindono del tutto dalla sentenza impugnata, e che non contengono alcuna censura verso questa;

in ogni caso giova ribadire, da un lato, che lo stabilire se una persona si trovi in condizioni di vulnerabilità tale da giustificare il rilascio del permesso umanitario è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede; e dall’altro che l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo costituisce motivo da solo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria, in quanto la suddetta inattendibilità rende impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1088 del 20.1.2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01);

col quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria, ha utilizzato COI “ignote alla difesa del ricorrente senza assegnare un termine ex art. 101 c.p.c. perchè il difensore, presane conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva”;

il motivo è manifestamente infondato, come certamente noto alla difesa del ricorrente, la quale torna ad insistere su esso mostrando, non senza una buona dose di nonchalance, che analoga censura in analoghi ricorsi proposti dal medesimo difensore è stata già ritenuta infondata da questa Corte in undici casi (ex aliis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1600 del 24.1.2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1601 del 24.1.2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1602 del 24.1.2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1603 del 24.1.2020.; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23025 del 16.9.2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23026 del 16.9.2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23027 del 16.9.2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25703 del 11.10.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 26543 del 17.10.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 26545 del 17.10.2019; e soprattutto Sez. 1, Ordinanza n. 29056 del 11.11.2019, con ampia motivazione);

in tali decisioni si è affermato che “in tema di protezione internazionale, la ricerca delle fonti informative aggiornate è un obbligo officioso del giudice, che deve svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, e tali fonti d’informazione, non appartenendo alla scienza privata del giudice, possono considerarsi “fatti notori” che erano a disposizione di chiunque e, quindi, anche delle parti private”, e di conseguenza “le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere facendo esercizio del suo prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento”;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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