Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7528 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4811-2015 proposto da:

MIPHARM S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO POZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MIPHARM S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega in calce

al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1525/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/8/2014 r.g.n. 1252/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARIO ROMANO per delega Avvocato PAOLO PANARITI;

udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 702/11 il Tribunale di Milano rigettava le domande di M.C., ex dirigente di Mipharm S.p.A., intese ad ottenere – fra l’altro e per quel che rileva nella presente sede – l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare ex art. 19 CCNL dirigenti aziende industriali sul presupposto del carattere ingiustificato del licenziamento intimatogli il 20.1.09.

2. All’attore la società aveva contestato di aver sottostimato l’indebitamento netto della società alla data del 31.8.08, di non aver accantonato i fondi per il pagamento delle imposte per il bimestre novembre-dicembre 2008 e di non aver evaso le richieste del cliente Ma. per il pagamento di fatture.

3. Con sentenza depositata in data 8.8.14 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ritenuto il licenziamento giustificato, ancorchè non assistito pure da giusta causa, condannava la società a pagare a M.C. l’indennità sostitutiva del preavviso (oltre ad altre differenze retributive), ma non anche l’indennità supplementare.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Mipharm S.p.A., affidandosi a quattro motivi.

5. M.C. resiste con controricorso, spiega ricorso incidentale basato su tre motivi – cui a sua volta resiste Mipharm S.p.A. con controricorso – e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla valutazione dell’ingerenza del dott. C. (consulente amministrativo della società) nell’attività lavorativa svolta da M.C., tale sostanzialmente da escluderne la responsabilità in ordine alle non corrette stime sull’indebitamento societario e l’accantonamento necessario per il pagamento delle imposte per il bimestre novembre-dicembre 2008: sostiene la società ricorrente che la deposizione dello stesso C. e dei testi P., G. e B. militano in senso contrario alle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale.

Il secondo motivo del ricorso principale deduce contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata, in relazione all’errata stima dell’indebitamento societario relativo al periodo agosto-novembre 2008, non ha considerato le deposizioni dei testi ma., G. e C., tali da dimostrare – malgrado il R.G. n. 4811/15 contrario avviso dei giudici del gravame – la gravità dell’inadempimento ascritto all’ex dirigente.

Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio concernenti la mancata stima delle imposte per l’ultimo trimestre 2008, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto generiche e fra loro contrastanti le testimonianze del C. e del ma. che invece, ritiene la ricorrente, dimostrano il grave inadempimento del M..

Con il quarto motivo del ricorso principale ci si duole di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi alla valutazione della condotta dell’intimato in merito al mancato pagamento del cliente Ma., avendo la sentenza impugnata erroneamente valorizzato il rilievo che, all’epoca in cui doveva essere eseguito il pagamento, il M. era assente per malattia e che, quindi, tale pagamento doveva essere disposto dal presidente Mi.: obietta la società che una lettura completa ed esauriente delle deposizioni dei testi P., ma., B., C., G. e T. dimostra il contrario.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1175, 1375 e 2118 c.c. e degli artt. 19 e 22 CCNL dirigenti aziende industriali, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur escludendo una giusta causa di recesso, ha tuttavia ritenuto giustificato il licenziamento, per l’effetto riconoscendo a credito di M.C. l’indennità sostitutiva del preavviso, ma non anche l’indennità supplementare, nonostante che – obietta il ricorrente incidentale – la stessa Corte di merito abbia ritenuto sostanzialmente pretestuoso il licenziamento e nonostante che la lettera di recesso non sia stata accompagnata dalla contestuale enunciazione della relativa motivazione, come prescritto dall’art. 22 cit. CCNL.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.c. e art. 2907 c.c., nonchè degli artt. 19 e 22 cit. CCNL, per vizio di extrapetizione, non avendo Mipharm S.p.A. chiesto che fosse accertato il carattere giustificato del licenziamento dell’odierno ricorrente incidentale in quanto non in sintonia con le indicazioni gestionali provenienti dalla società: in realtà – si sostiene nel motivo – la giustificazione del licenziamento era stata riferita unicamente alle cinque contestazioni disciplinari poi risultate infondate all’esito dei due gradi merito.

Con il terzo motivo si chiede la decisione nel merito ex art. 384 c. c., comma 2 circa la liquidazione dell’indennità supplementare, in accoglimento del ricorso incidentale.

3. Tutti i motivi del ricorso principale vanno disattesi perchè l’omesso esame di determinati elementi di prova, così come la loro eventuale erronea valutazione, non è censurabile innanzi a questa S.C. nè sotto forma di error in procedendo nè sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Non lo è sotto il primo profilo perchè l’error in procedendo veicolabile attraverso il canale d’accesso costituito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è solo quello idoneo a determinare nullità della sentenza o del procedimento, mentre tale non è la mancata valutazione d’un documento che si assume essere stato ritualmente prodotto (cfr., e pluribus, Cass. n. 15113/01; Cass. n. 2819/99), la quale – al più – si risolve in un vizio di motivazione (ma su ciò, dopo la novella dell’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., v. meglio infra).

Non lo è neppure sotto il secondo, giacchè il vizio denunciabile attraverso il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv. in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) consiste, come statuito da Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi, nell’omesso esame d’un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non nella diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere o in un difforme od omesso apprezzamento di determinati elementi probatori.

Infatti, sempre come statuito dalla citata sentenza delle S.U., l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso di specie i fatti decisivi erano costituiti dagli addebiti mossi dalla società a M.C., fatti tutti specificamente esaminati e motivatamente ricostruiti dalla sentenza impugnata (che, poi, lo abbia fatto in maniera condivisibile o meno è questione di merito, in quanto tale estranea al giudizio di questa S.C.).

Infine, circa l’asserita contraddittorietà della motivazione lamentata nel secondo motivo del ricorso principale, è appena il caso di segnalare che, dopo la novella di cui all’art. 54 cit., esso non è più denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui vigente formulazione è tornata, pressochè alla lettera, a quella originaria del codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di minimo costituzionale, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., basti ricordare che anche in sede d’impugnazione è ammissibile (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 12884/14) la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo – e, analogamente, in licenziamento comunque giustificato in relazione ad una domanda di indennità supplementare ex art. 19 cit. CCNL – in quanto dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, sia pure con differenti ripercussioni in tema di preavviso e di indennità supplementare.

Trattandosi – dunque – di mere qualificazioni giuridiche, per loro stessa natura spettanti al giudice, non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

La sentenza impugnata ha in parte accertato i fatti denunciati come inadempienze da Mipharm S.p.A., il che già di per sè esclude l’indennità supplementare, limitandosi a rilevarne una non sufficiente gravità tale da legittimare anche un recesso per giusta causa.

In tema di licenziamento del dirigente è, infatti, consolidata nella giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 5671/12) la distinzione concettuale tra ingiustificatezza del licenziamento e insussistenza di giusta causa, nel senso che un licenziamento giustificato (il che esclude l’attribuzione dell’indennità supplementare) non necessariamente è assistito anche da giusta causa (la cui mancanza dà diritto, invece, all’indennità sostituiva del preavviso).

Quanto all’asserita omessa contestuale enunciazione della motivazione del licenziamento, va rilevato che l’assunto, oltre a risultare contraddetto dal tenore generale della sentenza impugnata, è comunque inammissibile perchè sostanzialmente deduce – per di più in maniera neppure autosufficiente – un motivo nuovo, non fatto valere con l’atto d’appello.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Non solo non risponde al vero che gli addebiti mossi a M.C. siano risultati tutti infondati all’esito dei gradi di merito (la Corte territoriale li ha considerati in parte esistenti, ancorchè non tali da giustificare un licenziamento per giusta causa), ma a fronte di un’azione intesa ad ottenere il pagamento di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità supplementare il convenuto (vale a dire Mipharm S.p.A., nel caso di specie) ha soltanto l’onere di eccepire l’esistenza d’una giusta causa di licenziamento o, quanto meno, d’una sua giustificatezza, non già di chiedere un’apposita sentenza dichiarativa in tal senso.

Inoltre, il riferimento alla mancanza di sintonia con le indicazioni gestionali provenienti dalla società è soltanto un’espressione con cui i giudici di merito hanno riassunto lo stato dei rapporti fra le parti come risultante all’esito delle vicende oggetto di addebito disciplinare.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perchè, lungi dal censurare un vizio della sentenza impugnata, si limita ad invocare l’esercizio da parte di questa S.C. del potere di decidere nel merito la causa ex art. 384 c.p.c., comma 2, potere non esercitabile nel caso in oggetto vista l’infondatezza di entrambi i ricorsi.

7. In conclusione, i ricorsi sono da rigettare, il che consiglia di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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