Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7528 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9380-2021 proposto da:

P.G., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

L. ALESSANDRIA DEL CARRETTO, 18, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALINI FABIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.A., D.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIVIDALE DEL FRIULI, 13, presso lo studio dell’avvocato

TATARELLI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avvocati ALIMONTI

SANDRO, NAPOLEONI MARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6419/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti:

“- il Tribunale rigettò la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, avanzata da C.P. e P.G. nei con fronti di V.A. e D.R., sui presupposto che l’erezione di un muro da parte dei convenuti, posto a recinzione del loro fondo, non aveva procurato pregiudizi al transito;

– la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione degli attori, condividendo le valutazioni del primo Giudice, chiarendo che la modifica non era tale da aver turbato la situazione possessoria, nel rispetto del principio di diritto enunciato più volte da questa Corte (Cass. nn. 10819/2001, 827512011,15517/ 2017).

– gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi di doglianza egli intimati resistono con controricorso”;

che il relatore ha motivatamente proposto dichiararsi inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

che i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è improcedibile per le ragioni di cui appresso.

I ricorrenti dichiarano in ricorso che la sentenza d’appello, depositata il 16/12/2020, era stata loro notificata il 5/3/2021 e nell’indice del ricorso attestano di aver prodotto la copia autentica della predetta sentenza, ma non della relata della notifica di essa. Il ricorso risulta essere stato notificato il 12/4/2021, quindi ben oltre il cd. termine breve di giorni sessanta (art. 325 c.p.c., comma 2) dal deposito di cui si è detto.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Sez. 6, n. 15832, 07/06/2021, Rv. 661874). Ciò in quanto la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (medesima ordinanza, Rv. 661874). Inoltre, nel fascicolo non si rinviene la relata. Con la conseguenza che una tale dichiarazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. o art. 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell’autoresponsabilità” della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso (medesima ordinanza, Rv. 661874) – in senso conforme sul principio in genere, ex multis, Cass. nn. 14360/2021, 21386/2017, 13751/2018 -.

I soccombenti ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, anche in relazione al subprocedimento di cui all’art. 373 c.p.c. (per come da costoro chiesto con la memoria), tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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