Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7528 del 01/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7528 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 18805-2008 proposto da:
FOTOAMINTA DI INCARNATO GIUSEPPE & C SAS, in persona
del suo socio gerente e legale rappresentante pro
tempore GIUSEPPE INCARNATO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa
2014
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dall’avvocato
ESPOSITO
MASSIMO
giusta
procura
speciale a margine;
– ricorrente contro
COMITATO CONCORSO IPPICO TERRA DELLE SIRENE, in
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Data pubblicazione: 01/04/2014
persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore sig.ra TERESA GUARRACINO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso
lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,
rappresentato e difeso dagli avvocati NAPOLITANO
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 30/2008 del TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA DI SORRENTO, depositata
il 28/01/2008, R.G.N. 274/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato MASSIMO ESPOSITO;
udito l’Avvocato RITA SCOPA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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EDUARDO, PROCACCINI ERNESTO giusta procura a margine;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la S.a.s. FotoAminta di Incarnato Giuseppe aveva
chiesto ed ottenuto dal G. di P. di Sorrento un decreto
ingiuntivo in danno del Comitato del Concorso Ippico “Terra
delle Sirene” ponendo a base della propria pretesa creditoria
riprese eseguito in occasione del concorso ippico svoltosi in
S. Agnello nell’autunno del 2002. Veniva proposta opposizione
deducendo che mai era stata commissionato il lavoro in
questione.
Il G.diP. adito dichiarava l’inammissibilità
dell’opposizione perché non corredata della copia del d.i.
notificato. Avverso tale decisione il Comitato proponeva
appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva
l’appellata, il Tribunale di Torre Annunziata con
depositata in data
sentenza
28 gennaio 2008 rigettava la domanda
attrice della Fotoaminta e provvedeva al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste
il Comitato del Concorso Ippico con controricorso illustrato
da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica doglianza,
deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.320, 345 e 645 cpc, la ricorrente ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice
di Appello, essendo stata proposta opposizione a d.i.
dichiarata inammissibile per omessa produzione della copia
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una fattura commerciale relativa ad un servizio di video-
notificata del decreto opposto, ha ritenuto ammissibile la
produzione in appello della detta copia, benché non fosse
stata addotta la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art.345
cpc, decidendo il merito dell’opposizione solo sulla base di
tale documento.
questa Corte ha già avuto modo di
affermare il principio
secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento
monitorio e postula, dunque, che quest’ultimo non sia divenuto
irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto
opposto non è
richiesta a pena di
improcedibilità
dell’opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è
mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi;
onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità
– e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della
tempestività dell’opposizione medesima – soltanto se la prova
della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti
dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto
tale produzione,
volta a dimostrare l’inesistenza del
giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di
appello (v. Cass.n.9810/02. Conforme, Cass.n.15369/2001)
Peraltro, tale indirizzo è perfettamente in linea con il
consolidato orientamento di questa Corte, maturato nella
vigenza dell’art.345 cpc, applicabile
ratione temporis
nel
testo antecedente alle recenti modifiche normative di cui alla
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La censura è infondata. A riguardo, giova sottolineare che
legge n. 134/2012, secondo cui l’ammissione in appello, dei
mezzi di prova indispensabili, intendendosi per tali quelli
capaci di determinare un positivo accertamento dei fatti di
causa, decisivo per giungere ad un completo rovesciamento
della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado –
senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilità ad
essa non imputabile di una loro anteriore produzione – deve
ritenersi consentita proprio perché si è in presenza di prove
che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a
fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità
materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi
l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo
grado (cfr Sez.Un. n.8203/05).
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto
del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M.
n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in complessivi 2.700.00 di cui C 2.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge, ed C 200,00 per esborsi.
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/A
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 4.2.2014