Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7527 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10351/2009 proposto da:
IMMOBILIARE SIRIO SRL (OMISSIS) in persona del suo liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRATONI Roberto, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
e contro
CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di FIRENZE dell’8.1.07, depositata il 28/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“La Società Immobiliare Sirio srl ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. In particolare, la ricorrente società prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: se ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporti la totale estinzione con la conseguente mancanza di capacità processuale in capo al suo liquidatore; se in particolare la notifica di un accertamento tributario possa essere validamente notificata al liquidatore di una S.r.l. ormai cancellata dal registro delle imprese.
Il ricorso è inammissibile per la genericità del quesito, in quanto non indica la data della cancellazione (data che non risulta nemmeno dalla esposizione del motivo o dalla narrativa della sentenza impugnata) e non consente di dare una risposta univoca sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte. Come noto, le SS.UU di questa corte si sono pronunciate sul problema affermando il seguente principio di diritto: In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 cod. civ., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (Cass. SS.UU. 4060/2010; conf. 4061/2010). Il quesito non può avere risposta mancando la indicazione di un elemento di fatto imprescindibile”.
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro milleseicento per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011