Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7527 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8658/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato MANZULLO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI GRADO Giacomo, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controrIcorrente –

avverso la sentenza n. 270/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/03/2006 r.g.n. 1005/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. impugnava, dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, la sentenza del Tribunale di Agrigento del 22 ottobre 2002, che aveva ritenuto improponibile la sua domanda intesa a conseguire l’indennità di maternità per il periodo 22 marzo-22 agosto 1994, così accogliendo la preliminare eccezione dell’INPS di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 438 del 1992.

2. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 27 marzo 2006, accoglieva il gravame rilevando che la decadenza non poteva operare poichè l’azione giudiziaria era stata esercitata nel termine annuale di decadenza, decorrente dal compimento del termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo.

3. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo, cui l’intimato resiste con controricorso. L’Istituto ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 325 c.p.c., sollevata dalla parte resistente.

1.1. Risulta che nel giudizio di appello l’Istituto era rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Ciancimino ed Aurelio Agueci, “ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS in (OMISSIS)”, mentre la sentenza d’appello è stata notificata all”‘INPS in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS in (OMISSIS)”. In base a tali risultanze, deve escludersi l’idoneità della notificazione a far decorrere il termine “breve”, di cui all’art. 325 c.p.c., poichè, come questa Corte ha già affermato con specifico riferimento a controversie in cui è parte l’INPS, ai fini di tale decorrenza la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anzichè del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine “breve” (cfr. Cass. n. 8714 del 2009; n. 5924 del 2006). Il ricorso è stato notificato entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009) ed è pertanto ammissibile.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione delle norme in materia di decadenza dall’azione relativa a prestazioni previdenziali, lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che la decisione sul ricorso amministrativo era intervenuta tardivamente, in relazione sia al termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, sia al termine di trecento giorni dalla domanda originaria della prestazione, così come pacificamente accertato; pertanto, la tardiva decisione non poteva determinare una “rimessione in termini” ai fini della tempestiva proposizione dell’azione in giudizio.

3. Tale motivo è fondato.

3.1. Come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 12718 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione – per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica – deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.

3.2. Tale principio torna applicabile nella specie, essendosi accertato nel giudizio di merito che la decisione sul ricorso è intervenuta l’11 ottobre 2001, allorchè il termine di novanta giorni era già compiuto, e che rispetto alla data di compimento di tale termine l’azione in giudizio è stata avanzata a distanza di oltre un anno.

4. Va perciò cassata la sentenza impugnata, che ha erroneamente escluso l’applicabilità della decadenza all’azione proposta dalla lavoratrice; e la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda.

5. Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, non applicabile nella specie ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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