Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7527 del 27/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 27/03/2018, (ud. 18/01/2018, dep.27/03/2018),  n. 7527

Fatto

 

La D. Shop s.a.s. conveniva in giudizio M.S. chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali cagionati, alla merce del proprio esercizio commerciale, da uno sversamento d’acqua originato da un contatore posto nel vano scale condominiale, dietro un cancello chiuso a chiave, in uno stabile sito in (OMISSIS). Allegava che il contatore era a corredo dell’appartamento posto al secondo piano di proprietà della convenuta.

Si costituiva M.S. per contestare la domanda affermando che il suddetto contatore non era collegato al suo impianto idrico, e che comunque era stato forzato da un atto vandalico, chiedendo, per l’ipotesi subordinata di accoglimento della domanda attorea, la chiamata in causa del gestore proprietario, Geal s.p.a. Quest’ultima si costituiva, a sua volta, negando la fondatezza sia della pretesa a titolo di garanzia sia di quella principale.

Il tribunale di Lucca rigettava la domanda escludendo fosse configurabile una responsabilità per custodia, e la Corte di appello di Firenze, pronunciando sul gravame interposto dalla D. Shop s.a.s., riformava la decisione gravata accogliendo la domanda dell’appellante ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Avverso questa decisione ricorre per cassazione M.S. affidando le sue ragioni a tre motivi.

Resistono con controricorso D. Shop s.a.s. e la Geal s.p.a..

Hanno depositato memorie la ricorrente e la società C.D.D. &C. s.a.s., già D. di D.d.D. &C. s.a.s..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,167 e 183, cod. proc. civ., poichè la corte di appello avrebbe pronunciato la condanna ex art. 2051 c.c., innovando il titolo ex art. 2043 c.c., dedotto dall’attrice, così ledendo i propri diritti di difesa attesi i differenti presupposti delle due ipotesi di responsabilità.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè la corte di appello non avrebbe esaminato le eccezioni svolte in ordine all’inammissibilità della richiesta di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poichè non poteva ritenersi che sussistesse, oggettivamente e soggettivamente, un vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il contatore di proprietà del gestore e di cui mai la deducente aveva chiesto l’allaccio riguardo al quale neppure era stata avvisata. Con conseguente mancanza di quell’effettivo potere sulla cosa che costituiva il presupposto dell’affermata responsabilità.

2. I primi due motivi di ricorso sono da esaminare per connessione e sono infondati.

Va in primo luogo richiamata la giurisprudenza in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia secondo cui, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la sussunzione sia nella cornice dell’art. 2043 c.c., sia in quella dell’art. 2051 c.c., anche una loro riconduzione operata dal giudice di primo grado all’una norma, non vincola il giudice d’appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata ai sensi dell’altra (Cass., 09/06/2016, n. 11805, che esclude che si possa quindi formare il giudicato sulla valutazione delle “conseguenze giuridiche dei fatti” allegati).

In secondo luogo deve rilevarsi che, nel caso qui in scrutinio, non può neppure essere ipotizzato un giudicato sull’interpretazione della domanda a titolo di custodia data già dal giudice di merito di prime cure, visto che, come evidenziato in controricorso, la danneggiata, nella citazione in appello (pagg. 13-14), espressamente dedusse il mancato esame della sua pretesa anche ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Ciò posto, ne deriva che: a) non sussiste alcuna delle violazioni di legge sostanziale addotte con il primo motivo; b) trattandosi di qualificazione in diritto delle allegazioni di parte, non può sussistere una violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo all’eventuale omesso esame di un fatto e non di una valutazione giuridica ad esso relativa.

Il terzo motivo è invece fondato.

Va premesso che non sono stati censurati, nella misura in cui avrebbero potuto esserlo in questa sede, gli accertamenti in fatto operati dal giudice di appello.

La corte territoriale ha accertato che il contatore era sito all’interno dello stabile ma non dell’abitazione del corrente al cui servizio doveva d’altra parte ritenersi (pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza).

Ora, ciò che rileva ai fini di cui all’art. 2051 c.c., è che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualità. Pertanto, nell’ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un’abitazione ma collocato all’esterno di essa, il titolare dell’abitazione ma non della proprietà del contatore, che sullo stesso quindi non può intervenire come invece può e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore, può essere responsabile non a titolo di un’insussistente custodia bensì, in tesi, ex art. 2043 c.c.. Responsabilità, quest’ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell’intervento del gestore o proprietario, ad esempio informando idoneamente quest’ultimo fino a richiedere cautelativamente la sospensione della fornitura. Si tratta, però, non della responsabilità oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilità colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza.

In un ormai risalente caso la giurisprudenza di questa Corte ha ipotizzato al riguardo la responsabilità per custodia (Cass., 01/10/1997, n. 9568) ma, a ben vedere, in una diversa fattispecie in cui i danni erano risultati cagionati dalla rottura di un contatore (dell’acqua) situato all’interno dell’abitazione. Ciò aveva indotto a ritenere un più qualificante e decisivo potere di ingerenza (prospettandosi anche la possibilità di coprire i relativi tubi con materiale isolante, in tal modo prevenendo la rottura dell’impianto dovuta a un prevedibile gelo).

In altri termini, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., la fruizione del servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità altrui, non implica di per sè il potere d’intervento sullo stesso nè, quindi, la custodia di quest’ultimo, cui accedono la distribuzione e imputazione oggettive del rischio sottese alla “ratio” della norma in parola (cfr. Cass., 17/06/2013, n. 15096, in cui si afferma, ai fini qui in discussione, la necessità che vi sia una disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere d’intervento sulla stessa, non riferibile necessariamente all’utilizzatore: in quel caso è stata annullata la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, in quanto tale titolo era risultato porre a carico del condominio stesso la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde, lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore).

Ne deriva l’accoglimento del motivo e la conseguente cassazione, laddove sarà il giudice di merito a vagliare la sussumibilità della fattispecie nella differente cornice della responsabilità ex art. 2043 c.c..

3. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze perchè, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

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