Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7527 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1074-2020 proposto da:

A.G., domiciliato ROMA piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MIGALE RANIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1864/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/06/2019 R.G.N. 1817/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 1864 del 2019, ha respinto il gravame proposto da A.G., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine nel 2014, temendo di non riuscire a trovare lavoro, perchè aveva rifiutato, in quanto (OMISSIS), una prima volta nel 2010 e una seconda volta nel 2014, la proposta del suo datore di lavoro di aderire ad un gruppo satanico denominato “(OMISSIS)”; aveva riferito, inoltre, di non potere ritornare in (OMISSIS) perchè “pericoloso” e perchè “la polizia non fa niente se non puoi pagare” e di non avere denunciato il proprio datore di lavoro in quanto, non avendo nessuna prova, rischiava di essere denunciato lui per falsità; aveva precisato che altri, i quali avevano rifiutato di aderire alla suddetta setta, erano morti e che era stata la madre a proporgli di lasciare la (OMISSIS) “per cercare una vita migliore”.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che, dalle fonti consultate, il gruppo “(OMISSIS)” risultava essere, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, un vecchio ordine mistico, non satanista e che le ragioni vere per cui questi aveva abbandonato il proprio Paese erano da ricercare in vicende esclusivamente private, di natura economica, sicchè le dichiarazioni rese mancavano di coerenza e plausibilità; ha, inoltre, dato atto la Corte di merito che la zona di provenienza del richiedente non presentava situazioni di conflitto armato tali da comportare un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso (EASO Country of Origin Information Report 2017); in ordine, infine, alla richiesta di protezione umanitaria, la rilevata non credibilità del racconto, secondo la Corte, impediva di ravvisare la sussistenza di collegamenti fattuali tra la situazione del paese di origine ed il vissuto personale dello straniero, non risultando condizioni di vulnerabilità individuale, di natura temporanea per il cui superamento si rendeva necessario il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Avverso tale sentenza A.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere errato la Corte di merito nell’esprimere un giudizio di non credibilità a fronte di un racconto che, pur se non particolareggiato, appariva lineare.

3. Con un secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) perchè le valutazioni espresse dalla Corte di appello sulla situazione della (OMISSIS) erano superficiali e poco aderenti alla realtà dei fatti, come ricavabile dalle informazioni generali sul paese di origine del ricorrente: in particolare, avendo riguardo ad altre fonti (che avevano dato luogo a differenti decisioni giurisprudenziali), si dava atto della presenza di vari conflitti i quali, pur insistendo in zone diverse, finivano per interessare tutto lo Stato della (OMISSIS).

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 per avere la Corte di merito erroneamente escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità, senza però, valutare, in relazione ad esso richiedente, il grado di integrazione sociale, la situazione economica e di violenza in cui versava il Paese di origine, con il connesso mancato rispetto dei diritti umani.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa motivazione e nullità, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere il provvedimento impugnato decisamente carente, relativamente al profilo motivazionale, con riferimento a tutti gli aspetti della domanda di protezione internazionale, della credibilità del racconto e delle valutazioni sui presupposti della protezione umanitaria.

6. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve scrutinarsi preliminarmente il quarto motivo.

7. Esso è inammissibile.

8. In base alla costante giurisprudenza di legittimità, il dedotto vizio ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibile le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a fare riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 19881 del 2014).

9. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta, invece, dotata di una esposizione logica e adeguata al caso di specie, che consente di cogliere il percorso logico-argomentativo che ha portato la Corte decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

10. Ciò premesso, anche il primo motivo è inammissibile.

11. La Corte territoriale ha ritenuto la narrazione del richiedente non credibile e non plausibile perchè dalla consultazione delle fonti era emerso che il gruppo “(OMISSIS)” non era una setta satanica e perchè veniva in rilievo una vicenda privata di natura economica, in relazione alla quale non vi era stato alcun coinvolgimento dell’Autorità di Polizia.

12. Il ricorrente ha censurato tale accertamento: tuttavia le deduzioni svolte in proposito finiscono unicamente per contrapporre al giudizio della Corte di merito l’opinione dell’istante e per sollecitare un nuovo accertamento che esula dal sindacato di legittimità, a fronte, invece, di un ragionamento decisorio che ha evidenziato, con riscontri oggettivi, gli aspetti incoerenti del racconto e le contraddizioni.

13. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

14. Le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sono state escluse dalla Corte di merito, con riferimento alla regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) e citando le fonti internazionali consultate (EASO-COI 2017), precisando che la zona non era caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato. Riguardo, poi, al fatto che in zone diverse ci fossero conflitti che potessero interessare l’intero paese, si deve osservare che, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione del rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto di ottenere lo status di rifugiato politico o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese di origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna al Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. n. 25862/2019; Cass. n. 13088 del 2019).

15. Il terzo motivo è, infine, anche esso inammissibile.

16. La ritenuta inattendibilità del richiedente, come ravvisata nel caso in esame, rende comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. n. 1088 del 2020; Cass. n. 780 del 2019; Cass. n. 25075 del 2017).

17. La Corte di merito si è adeguata a tale principio per cui alcuna omissione è ravvisabile nel suo operato in ordine alla sussistenza dei fattori di vulnerabilità per la concessione della protezione umanitaria, avendo ritenuto non credibile il narrato del richiedente.

18. Alla stregua di quanto esposto deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

19. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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