Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7527 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7527 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA
sul ricorso 22359-2010 proposto da:
ZANTI

MARIA

ZNTMRA57T63A4940,

considerata

domiciliata ex lege, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati AIELLO GIOACCHINO,

BORDONARO ANTONINO

giusta procura a margine;
– ricorrente –

2014

contro

199

FONDIARIA

SAI

SPA,

CANNAVO’

PIETRO,

MIDURI

FRANCESCO;
– intimati –

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Data pubblicazione: 01/04/2014

Nonché da:
FONDIARIA SAI SPA 00818570012, società costituita
mediante la fusione per incorporazione tra
FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA e la SAI ASSICURAZIONI,
in persona del suo procuratore speciale dott. IVANO

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TóMMAM

npiNnLI 4iURWANU, nPtritu’ilLaLa e dite –

dall’avvocato SPAWOLO SANTO giusta procura

a

margine;
– ricorrente incidentale contro

ZANTI MARIA, CANNAVO’ PIETRO, MIDURI FRANCESCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 831/2009 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/06/2009,
R.G.N. 1194/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e per il
rigetto del ricorso incidentale;

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CANTARALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 giorno 27 settembre 1998 in Augusta lungo la via Dessie
Misuri Giuseppe che procedeva a bordo di uno scooter, era
investito frontalmente dalla autovettura VOLKSWAGEN Polo
condotta da Pietro Cannavò- che proveniva dalla stessa strada ma

penale chiedeva la applicazione dello art. 444 del codice di
rito.
2.Con citazione del 30 agosto 2001 Zanti Maria, madre del
defunto, ed il fratello Francesco Misuri convenivano dinanzi al
tribunale di Augusta il Cannavò e la assicuratrice SAI SPA e ne
chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i
danni iure proprio e iure successionis conseguenti al decesso
del congiunto, quantificati orientativamente in lire 1100
milioni. Restava contumace il Cannavó, mentre l’assicuratore
eccepiva il difetto di legittimazione passiva sostenendo che al
tempo del sinistro la assicurazione non operava non avendo lo
assicurato corrisposto il premio alla scadenza del 19 maggio
1998.
La causa era istruita con prove orali e documentali e tra queste
era acquisito, dagli atti del giudizio penale, il contrassegno,
che recava come data di scadenza il 14 marzo 1999, data
successiva al tempo dello incidente.
3.11 Tribunale di SIRACUSA con sentenza del 3 maggio 2004
accertava la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto
e che il contrassegno non contraffatto recava la certificazione

3

4

contro senso. Il giovane Giuseppe decedeva. Il Cannavò in sede

della scadenza del premio e la operatività della polizza al
tempo dello incidente; liquidava quindi il danno parentale non
patrimoniale alla madre ed al fratello, ma in misura pari ad un
terzo circa del chiesto, non ritenendo di applicare il parametro
delle tabelle mediche legali, riferito alla perdita della salute

il risarcimento del danno iure successionis, rilevando che il
giovane era morto durante il trasporto in ospedale.
4-Contro la decisione ha proposto appello la assicurazione
insistendo nella eccezione della carenza di legittimazione
passiva e deducendo la inesistenza dello evento de quo, e
chiedeva una ulteriore riduzione dei danni applicando i criteri
della corte di appello catanese. Resistevano con autonomi atti
le controparti chiedendo il rigetto dello appello.
5.La Corte di appello di CATANIA con sentenza del 15 giugno
2009, soggetta al regime dei quesiti, ha rigettato la eccezione
di carenza della legittimazione passiva, rilevando che il
contrassegno esposto sull’auto garantiva al terzo danneggiato la
copertura assicurativa entro i limiti del massimale e che la
contestazione mossa dall’assicuratore riguardava il rapporto
interno tra assicuratore e assicurato, mentre nessuna prova era
stata data sulla alterazione del contrassegno o sulla
utilizzazione di un contrassegno trafugato. VEDI A FF 8 DELLA
MOTIVAZIONE.
La CORTE ACCOGLIEVA il motivo di appello proposto dallo
assicuratore in relazione alla parametrazione del danno morale

4

intesa come menomazione o invalidazione permanente totale.NEGAVA

parentale,

ritenendo non pertinente

il

riferimento pur

equitativo alle tabelle medico legali Rca per il danno
biologico, parificando la morte come perdita della salute ad una
invalidità totale, e riteneva invece congrua la equità delle
tabelle proprie del tribunale di Milano, paramentrando in

154.000,00 ed al fratello FRANCESCO in euro 77.468-53, e così
riducendo ancora quanto liquidato dal primo giudice. Le spese
del giudizio erano compensate quanto al grado di appello nella
misura di un terzo,restando il resto a carico delle parti
obbligate solidarmente al risarcimento.
6.CONTRO la decisione, soggetta al regime dei quesiti, ricorre
la sola ZANTI MARIA, con unico complesso motivo che lamenta il
vizio della motivazione nel punto della riduzione del danno
morale come circostanziato, mentre la liquidazione, applicando
le tabelle milanesi appare in automatico e non conforme ai
diversi criteri già indicati da questa CORTE nella sentenza 14
luglio 2003 n.10996 e successive; lamenta inoltre la
compensazione di un terzo che non appare coerente con la
statuizione di condanna.
A tale ricorso resiste lo assicuratore con controricorso e
ricorso incidentale affidato a tre motivi sorretti da quesiti.
NON HANNO svolto difese la parte lesa Misuri FRANCESCO, che è
litisconsorte necessario in relazione alla riduzione delle poste
risarcitorie ulteriormente richiesta dallo assicuratore come
proposta nel primo motivo del ricorso che deduce la mancanza del

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termini di attualità il danno morale alla madre in euro

rapporto di convivenza, e il conducente assicurato CANNAVO’
PIETRO che pure è litisconsorte sostanziale ed è interessato
alla copertura assicurativa.
Peraltro nei loro confronti il controricorso risulta notificato
IN DATA 15 OTTOBRE 2010.

deduce un errore materiale nella formulazione del secondo motivo
di cui propone la corretta lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE

7.1 ricorsi sono stati riuniti concernendo unico fatto illecito
da valutarsi secondo le contrapposte difese in un unico
contraddittorio.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi del
ricorso principale e del ricorso incidentale ed a seguire la
loro confutazione in diritto.
7.1. SINTESI del ricorso principale di Maria Zanti -che agisce
quale madre del defunto GIUSEPPE MISURI iure proprio e iure
successionis.
Al foglio 3 del ricorso sotto il titolo DIRITTO si propongono i
seguenti motivi:
“Insufficiente motivazione ai sensi dell’art.365 c.p.c. che la
rende inidonea a giustificare la decisione.”
Dopo tale titolazione ai ff seguenti 4 e 5 si contrappongono le
due valutazioni del danno biologico e del danno morale compiute
dai giudici del merito, e si censura la sentenza della CORTE di
appello con le seguenti parole

6

:”la valutazione risulta

Sono state prodotte memorie dal difensore dell’assicuratore che

incongrua rispetto al caso concreto. La decisione del primo
giudice, che ha fatto ricorso al criterio della somma dovuta a
titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dello
importo riconosciuto per il danno biologico è assolutamente
legittima in quanto con ampia motivazione ha tenuto conto delle

liquidazione del danno ad un puro automatismo”.
7.2. SINTESI del ricorso incidentale di FONDIARIA SAI contestale
al controricorso, nel quale si eccepisce la inammissibilità del
ricorso principale in quanto non contiene la formulazione del
quesito di fatto in relazione alla chiara indicazione del fatto
controverso in violazione dello art. 366 bis c.p.c.
Il ricorso incidentale si articola in tre motivi.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione
dell’art.2697 c.c.
IL QUESITO a ff 6 è nei seguenti termini:

“dica la CORTE se

ai sensi dello art.2697 cc. debba essere il congiunto di una
vittima dello incidente a dimostrare lo stato di convivenza” .
DOVE in sede argomentativi si sostiene come indimostrato lo
stato di convivenza.
NEL secondo motivo si deduce ancora error in iudicando per la
violazione degli artt. 2697 c.c. e 1901 c.c. in relazione alla
prova della copertura assicurativa, con la formulazione a ff 12
del seguente quesito.
“Se la prova della copertura assicurativa fornita mediante
semplice contrassegno sia sufficiente a dimostrare la copertura

7

particolarità del caso concreto, non avendo rimesso la

assicurativa, a fronte della prova dello avvenuto pagamento del
premio e del furto del contrassegni”.dove

nella memoria si

corregge il termine “avvenuto” con la espressione “del mancato
pagamento”.
Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per violazione e

assicuratore ha ricevuto una statuizione di compensazione delle
spese di lite da parte della corte di appello.
8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
I ricorsi riuniti non meritano accoglimento.
La questione preliminare che viene in esame riguarda il
secondo motivo del controricorso incidentale che ripropone
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata della
SAI, ma con la formulazione di un quesito di diritto incongruo
in relazione a due asserzioni una relativa al mancato pagamento
del premio, che non preciso,L la circostanze di inadempimento,di
per sé ininfluente per il terzo danneggiato che si affida alla
certificazione del contrassegno esposto sulla vettura e prodotto
in atti, secondo le norme all’epoca vigenti, e cioè lo art.7
della legge 24 dicembre 1969 n.990, né precisa la circostanza
della prova che tale contrassegno facesse parte di un gruppo di
contrassegni rubati. SUL PUNTO la CORTE di appello ha
chiaramente motivato a ff 8 e 9 della motivazione, rimarcando
come non è stata data la prova della mancanza di autenticità, o
della

sottrazione

o,

si

aggiunge,

truffaldina.

8

della

utilizzazione

falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. nella parte in cui lo

Il motivo deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto
propone come presupposto di fatto una diversa fattispecie da
quella valutata dai giudici del merito, ed è infondato in
diritto, posto che, per consolidata giurisprudenza di questa
CORTE, peraltro citata a ff 8 della CORTE DI APPELLO cui si

2005 N.12322, il rilascio del certificato di assicurazione,
completo di tutte le indicazioni di legge, impegna
inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo
danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa
indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per
tale periodo sia stato pagato il premio. In tal senso la norma
speciale della legge esprime un principio prioritario di
garanzia per la vittima non derogabile con una diversa lettura
della norma in correlazione con le norme codicistiche ordinarie.
TANTO premesso può venire in esame il motivo unico del ricorso
principale, che deduce il vizio della motivazione, ma senza
alcuna formulazione del quesito di fatto in relazione al quale
far valere il vizio che si deduce, né la puntualizzazione della
parte della motivazione di appello che reca la iniqua
valutazione del danno parentale. Il motivo risulta pertanto
inammissibile, non potendo questa CORTE, garante del principio
di imparzialità, sostituire una propria interpretazione di un
motivo che non appare congruamente e specificamente formulato.
IL RICORSO principale risulta pertanto inammissibile per
violazione dello art.366 bis cpc. anche in relazione alla

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aggiungono ulteriori conformi tra cui CASS 2006 N.10504 e CASS

censura sulla compensazione parziale dove manca del tutto il
quesito di diritto.
IL RICORSO incidentale, inammissibile per il secondo motivo, è
parimenti inammissibile per gli altri motivi, malgrado i
quesiti formulati.

questione che non risulta formulata nelle conclusioni di appello
dove la ricorrente richiede soltanto la utilizzazione delle
tabelle in uso presso la CORTE CATANESE.
ESSENDO la eccezione nuova in questa sede non può tenersene
conto.
Inammissibile il terzo motivo,che si fonda sulla pretesa
infondata di una vittoria totale, che invece non è coerente con
gli esiti della lite e quindi su un presupposto di fatto e di
diritto non apprezzabili in questa sede, risultando incongruo il
motivo di diritto.
SUSSISTONO GIUSTI MOTIVI in relazione alla reciproca soccombenza
per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.q.M.

DECIDENDO sui ricorsi riuniti

li dichiara inammissibili e

compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di
cassazione.
Roma 23 gennaio 2014.

La inammissibilità del primo motivo deriva dalla novità della

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