Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10298/2009 proposto da:
G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE
BLASIIS DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUFFRIDA
Martino, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO di MESSINA) in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 15.6.07,
depositata il 12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il Sig. G.O., con ricorso notificato il 21 aprile 2009, impugna a sentenza indicata in epigrafe e ne chiede la cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso.
Il ricorso è inammissibile perchè notificato oltre il c.d. termine lungo, di cui all’art. 327 c.p.c., e comunque è totalmente generico (non è nemmeno specificato per quali vizi la sentenza viene impugnata), carente di autosufficienza e privo del quesiti ex art. 366 bis c.p.c.”.
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro milleduecento per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011