Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 31/03/2011), n.7526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10298/2009 proposto da:

G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE

BLASIIS DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUFFRIDA

Martino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO di MESSINA) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 15.6.07,

depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il Sig. G.O., con ricorso notificato il 21 aprile 2009, impugna a sentenza indicata in epigrafe e ne chiede la cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile perchè notificato oltre il c.d. termine lungo, di cui all’art. 327 c.p.c., e comunque è totalmente generico (non è nemmeno specificato per quali vizi la sentenza viene impugnata), carente di autosufficienza e privo del quesiti ex art. 366 bis c.p.c.”.

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro milleduecento per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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