Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8471/2007 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ALFIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRETTA Paolo, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/03/2006 r.g.n. 973/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 18 marzo 2006, ha respinto l’appello proposto da D.M.V. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del 20 maggio 2004, con la quale il Tribunale della medesima città aveva rigettato la domanda proposta dal D.M. con ricorso depositato il 28 marzo 2003, di retrodatazione al 25 marzo 1992, al 12 ottobre 1993 o all’1 gennaio 1997 della pensione di anzianità riconosciutagli a partire dal 1.11.2000, a seguito dell’accoglimento della domanda proposta in via amministrativa in data 20 ottobre 2000.

In proposito, la Corte territoriale aveva ritenuto esatta la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione in via amministrativa della domanda dell’interessato in data 20 ottobre 2000 e aveva confermato l’accoglimento da parte del giudice di primo grado dell’eccezione di decadenza D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ex art. 47, come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166 e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, per il decorso di tre anni dall’esaurimento del procedimento amministrativo conseguente ad una precedente domanda di pensione proposta il 25 marzo 1992 (il rigetto della quale da parte dell’INPS era stato oggetto di ricorso amministrativo del 12 ottobre 1993).

Avverso la sentenza della Corte territoriale, D.M.V. propone ora ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Resiste alle domande l’INPS con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, D.M.V. deduce la violazione dell’art. 416 c.p.c., in quanto i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda di retrodatazione della pensione di anzianità per intervenuta decadenza del diritto ai relativi ratei, nonostante che la relativa eccezione fosse stata proposta dall’INPS nel costituirsi solo tardivamente in giudizio.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto:

“il resistente nel processo del lavoro, giusto il disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 2, non può proporre una eccezione di prescrizione o di decadenza oltre la prima udienza di comparizione”.

Il motivo è inammissibile in ragione della non pertinenza del quesito.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, invocando la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 15 dicembre 2005 n. 27674), aveva affermato la rilevabilità d’ufficio in giudizio della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Ne consegue che il quesito (come del resto il motivo cui afferisce), avrebbe dovuto proporre la relativa questio iuris, contestando eventualmente l’assunto della sentenza e proponendone uno diverso, utile per la tesi difensiva che il ricorrente intendeva sostenere.

2 – Col secondo motivo di ricorso, la difesa del D.M. deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di merito proposta.

Nel giudizio di merito, il ricorrente avrebbe infatti chiesto la retrodatazione della pensione di anzianità anche “… con la data di decorrenza che, comunque accertata, risulterà di giustizia”.

Pertanto, tenuto conto che il ricorrente avrebbe maturato, per stessa ammissione dell’INPS nella memoria difensiva di primo grado, il necessario requisito contributivo di 1820 contributi settimanali alla data del 1 gennaio 1997, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’esatta decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 gennaio 1997.

Il motivo conclude col seguente quesito: “il diritto alla pensione, quando concorrono tutte le condizioni richieste dalla legge, sorge automaticamente, prescindendo da qualsiasi riconoscimento da parte dell’INPS, ne consegue che il diritto a percepire le rate di pensione può venir meno solo per effetto di prescrizione estintiva. E tale acclaramento temporale della data dell’insorgenza del diritto, ove ritualmente richiesto, è compito del giudice che non vi si può sottrarre senza incorrere nel vizio di omissione di pronuncia:

Anche il motivo in esame, come il relativo quesito, non investe in maniera specifica il reale dictum della sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di ricorrenza dei requisiti contributivo e di età per il conseguimento della pensione di anzianità, quest’ultima decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda in via amministrativa.

Conseguentemente, poichè l’unica domanda successiva al verificarsi dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità era nel caso in esame quella del 20 ottobre 2000 (mentre rispetto alla precedente domanda del 1992 si era verificata la decadenza di cui all’art. 47 citato), la Corte territoriale ha affermato la piena correttezza del conseguente riconoscimento dal 1 novembre 2000 da parte dell’INPS. Il ricorrente censura tale accertamento della Corte territoriale con una affermazione generica e meramente astratta, in quanto non ancorata alla concreta situazione da cui dovrebbe originare il diritto azionato e pertanto non pertinente rispetto al caso in esame..

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto. Nulla per le spese, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, previgente alla modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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