Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/03/2018, (ud. 18/01/2018, dep.27/03/2018),  n. 7526

Fatto

 

C.P. conveniva in giudizio I.W. e la Gallesi s.r.l., rispettivamente quali conduttore e proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti a causa della caduta di un cancello di ferro che delimitava il piazzale interno dell’immobile e che, mentre lo stava chiudendo, essendo a scorrimento manuale, era fuoriuscito dalle proprie guide rovinandole addosso.

Il tribunale di Torino pronunciava sentenza nel contraddittorio con i resistenti convenuti e con la Sinatec s.p.a. chiamata in garanzia dalla Gallesi quale venditrice dell’immobile, e accoglieva la domanda attorea rigettando quella di manleva.

La corte di appello della stessa città, statuendo sull’appello principale interposto dalla Gallesi e su quello incidentale dell’ I., rigettava entrambi, affermando la concorrente responsabilità del proprietario ex art. 2053, cod. civ., e del conduttore ex art. 2051, cod. civ. La stessa corte dichiarava irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l., incorporante la Sinatec, osservando che la notifica dell’appello era avvenuta solo ai fini della denuncia della lite e senza coltivare domande nei confronti della società.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione I.W. affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso la Gallesi s.r.l. e la Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’affermare la responsabilità concorrente del proprietario ai sensi della seconda norma e del conduttore ai sensi della prima. Doveva infatti ritenersi che l’art. 2053 c.c., era norma speciale e non applicabile contestualmente all’art. 2051 c.c., alla medesima fattispecie, e che pertanto, una volta riconosciuta la responsabilità basata sul titolo dominicale, non poteva affermarsi, per il medesimo fatto, quella a titolo di custodia in capo al detentore.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le medesime ragioni di cui al primo motivo, che si sarebbero tradotte in una motivazione illogica, trattandosi di titoli di responsabilità incompatibili, su un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omessa o insufficiente motivazione poichè la corte di appello non avrebbe svolto alcuna considerazione in ordine all’eccezione, svolta nelle fasi di merito, concernente la mancata allegazione degli specifici profili di colpa che sarebbero stati addebitabili al conduttore che, pertanto, non avrebbe potuto neppure dimostrare la ricorrenza del fortuito impeditivo.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si prospetta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione poichè la corte di appello avrebbe errato nell’addebitare apoditticamente al conduttore, immesso nella detenzione da due giorni, il mancato esercizio dei poteri di vigilanza a fronte di un vizio di costruzione del cancello che non sarebbe stato occulto. Infatti, il conduttore non avrebbe avuto alcuna autorità per intervenire sostituendo i meccanismi di un impianto di proprietà altrui, viziato da un difetto di costruzione che incomprensibilmente era stato considerato non occulto sulla base della sola e ovvia considerazione legata alla lunghezza dei perni che aveva causato la fuoriuscita del cancello dalle corsie.

2. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione delle norme di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. Va osservato che i richiami alla vicenda e agli atti processuali risultano idonei all’articolazione dei motivi di ricorso, salva sempre la valutazione degli specifici profili di ammissibilità dei singoli motivi.

Va poi dato atto che la Sviluppo Investimenti Territorio ha depositato controricorso specificando di essere consapevole che anche in tale fase del giudizio la notifica le era stata rivolta solo ai fini della denuncia della lite ex art. 332 c.p.c., senza che pendesse più domanda nei propri confronti essendo pacificamente sceso il giudicato interno sul relativo rigetto.

2.1. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato.

Innanzi tutto va rilevato che non sussiste inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza in relazione alla mancata trascrizione delle allegazioni di parte, delle fasi di merito, in ordine alla “disgregazione di un componente dell’immobile”. Inammissibilità eccepita nel controricorso della Gallesi.

Il ricorrente, con la censura in parola, fa valere un errore “in iudicando” consistente in ciò: una volta affermata la responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c., non potrebbe, per il medesimo fatto, concorrere quella del conduttore ex art. 2051 c.c.. Rispetto a tale prospettazione il motivo, che riporta l’iter decisorio del collegio di merito, è sufficientemente specifico senza che per vagliarlo serva alcuna verifica delle allegazioni di parte, muovendosi dall’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale.

E proprio perchè non si chiede, a quest’ultimo riguardo, alcuna rivalutazione dell’accertamento, non sussiste neppure l’ulteriore inammissibilità sostenuta anche in questa chiave dalla difesa della Gallesi.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità poichè la responsabilità ex art. 2051 c.c., implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass., 27/10/2015, n. 21788). Anche in questo senso la nomofilachia parla di “specialità” della previsione di cui all’art. 2053 c.c., rispetto a quella contenuta nell’art. 2051 c.c. (Cass., 14/10/2005, n. 19975; Cass., 08/09/1998, n. 8876). E nella medesima logica si nega che rispetto allo stesso fatto causativo possano concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore (Cass., 09/06/2010, n. 13881, pagg. 4 e 5 della motivazione).

Può logicamente sussistere la responsabilità sia del proprietario dell’immobile che del conduttore solo quando i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell’impianto conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore (Cass., 09/06/2016, n. 11815, in un caso di danni cagionati da un difetto dell’impianto idraulico e da un cattivo uso della connessa caldaia fatto dal conduttore). Ciò in quanto le condotte imputa bili sono differenti.

Nella fattispecie qui in scrutinio, la condotta-fatto causale accertata è unica, è quella relativa al malfunzionamento per difetto di costruzione del cancello stesso.

Ciò posto, nel momento in cui sulla sussunzione di tale condotta nella cornice dell’art. 2053 c.c., è sceso, pacificamente, il giudicato, ne deriva che la stessa condotta-fatto non può sussumersi sub art. 2051, cod. civ., ai fini dell’eventuale responsabilità del conduttore.

Di qui la fondatezza del motivo con assorbimento degli altri.

Ne deriva cassazione “in parte qua”, con decisione nel merito non essendo necessari altri accertamenti, e, conseguentemente, il rigetto della domanda svolta nei confronti della parte qui ricorrente.

3. Spese secondo soccombenza.

Irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l., essendovi stata al suo riguardo solo una denuncia della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta da C.P. nei confronti di I.W.. Condanna C.P. alla rifusione delle spese processuali di I.W. liquidate per il primo grado in Euro 2.500,00, per il secondo grado in Euro 3.000,00, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali, e per la fase di legittimità, in solido con la Gallesi s.r.l., in Euro 2.300,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali.

Dichiara irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l..

Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA