Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 782/19 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Milano, v. Tolmezzo n. 2,

difeso dall’avvocato Erika Della Pietà in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 25.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

A.M., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(b) in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento della sua istanza dedusse di avere lasciato il Bangladesh in quanto vittima di una violenta aggressione da parte di cugini che volevano occupare un terreno di sua proprietà, e dinanzi al suo rifiuto lo ferirono al braccio destro e gli amputarono le dita di una mano; la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 24.5.2017;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 25.6.2018; la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria sul presupposto che in Bangladesh non sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; ha rigettato la richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che nel caso di specie non erano stati nemmeno “dedotti aspetti di particolare vulnerabilità e fragilità del richiedente” (deve ritenersi un mero lapsus calami il riferimento al “Ghana” invece che al Bangladesh, contenuto a pagina 6, terz’ultimo capoverso, della sentenza d’appello); il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su due motivi; il Ministero dell’interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

il fatto decisivo che si assume trascurato è “la situazione di grave pericolo per l’incolumità del ricorrente che vige tutt’oggi in Bangladesh”;

nella illustrazione del motivo si sostiene che in Bangladesh esiste una forte limitazione del diritto di riunione; che sono frequenti le torture nei confronti delle persone arrestate; che sono crescenti le interferenze del governo sulla polizia sulla magistratura; che appartenendo il ricorrente al partito di opposizione, ed essendo in corso vari procedimenti penali a suo carico, rientrando in patria sarebbe esposto al rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

il motivo è inammissibile;

infatti nè dal ricorso, nè dalla sentenza impugnata, risulta che l’odierno ricorrente abbia mai prospettato, nei gradi di merito, la sussistenza dei rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); dalla sentenza impugnata (pagina 4) risulta che la domanda di protezione sussidiaria fu fondata unicamente sul rischio di danno alla persona derivante da violenza indiscriminata, di cui all’art. 14 citato, lett. c);

ne consegue che delle due l’una:

-) se il ricorrente in primo grado mai aveva invocato la protezione ai sensi dell’art. 14, lett. b), il ricorso è inammissibile perchè la domanda è nuova;

-) se il ricorrente in primo grado aveva invocato la protezione sensi dell’art. 14 lett. b), il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè il ricorrente non indica in quale atto ed in quali termini la suddetta domanda venne formulata;

col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha escluso la sussistenza di particolari aspetti di vulnerabilità, idonei a giustificare il rilascio della protezione umanitaria; nella illustrazione del motivo, dopo aver trascritto un ampio brano di una decisione del Tribunale di Ancona, il ricorrente conclude osservando che nel rapporto annuale di Amnesty International sono indicate numerose “criticità economico-sociali in cui vive il Bangladesh”;

il motivo è inammissibile perchè è privo del contenuto minimo essenziale che è lecito attendersi in un ricorso per cassazione; esso, infatti, non mette questa Corte in condizione nemmeno di concepire quale censura mai il ricorrente abbia inteso formulare avverso la sentenza impugnata;

l’intera censura, infatti, si sostanzia nella trascrizione d’una sentenza di merito, nella trascrizione d’una massima di questa Corte, e nella invocazione di un rapporto di Amnesty International non meglio precisato, giustapposte sans facon;

un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale sia stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa;

questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036);

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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