Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9482-2011 proposto da:

C.S. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati

EDOARDO GHERA, FEDERICO GHERA che la rappresentano e difendono

unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1239/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/10/2010 R.G.N. 130/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1239/2010, accoglieva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado e respingeva l’opposizione proposta da C.S. avverso la cartella di pagamento con cui le era stato contestato il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alla posizione di 4 lavoratrici sul presupposto della irregolarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sotto cui avevano lavorato.

La Corte d’Appello sul piano probatorio riteneva pienamente utilizzabile le dichiarazioni rese agli ispettori anche dalla titolare dell’azienda e nel merito riteneva che fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e non un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo pure presenti plurimi indici della subordinazione (relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni come commesse al pari delle dipendenti ed al calcolo della retribuzione); sosteneva inoltre che per le mansioni di commessa operi una presunzione di subordinazione, secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 18692/2007).

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.A. con due motivi di impugnazione illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2967 c.c.. Assume la ricorrente che la sentenza della Corte d’appello sia partita da un presupposto errato relativo all’esistenza di una presunzione di subordinazione a detta del collegio non vinta dalla committente; tanto più che nel caso in esame, da un parte, non si applicava ratione temporis la disciplina del D.Lgs. n. 276 del 2003 (che ha introdotta una presunzione di subordinazione in assenza di progetto) e, dall’altra, doveva considerarsi lo specifico accordo negoziale di natura autonoma conclusosi tra le parti (come pure insegna il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità); nè la natura subordinata poteva desumersi dal tipo di attività svolta dalle lavoratrici senza l’individuazione dell’elemento distintivo fondamentale della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Era pertanto l’INPS a dover dare la prova in questione, come aveva correttamente affermato il primo giudice.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte ha omesso di motivare la propria decisione dando rilievo soltanto alle dichiarazioni della sig.ra C. e delle lavoratrici come risultanti a verbale ed attribuendo ai verbali ispettivi un valore che non compete loro.

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente, per la connessione che li collega. Essi sono infondati.

In primo luogo deve ricordarsi che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

4. E’ inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Non conta pertanto che la Corte fiorentina abbia privilegiato le dichiarazioni rese della sig.ra C. e delle lavoratrici in sede ispettiva, giacchè ciò è conforme ai potere del giudice di merito ed alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di dichiarazioni assunte nella stessa sede; dalla quale si desume che pur non rivestendo alcuna fede privilegiata (sul piano intrinseco del contenuto) le stesse dichiarazioni rivestono comunque il valore di elementi di prova liberamente valutabili e sufficienti ai fini della decisione della causa (tra le più recenti Cass. 17702/2015, 23800/2014).

5. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione alla natura dell’attività svolta dalle lavoratrici allo stesso modo delle commesse assunte come dipendenti (secondo le dichiarazioni richiamate dalla Corte e rese dalla medesima titolare dell’azienda ricorrente: “per quanto riguarda la vendita il lavoro svolto dalle dipendenti e dalle cococo è lo stesso”). Inoltre, come risultava dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, le stesse venivano pagate con paga fissa rapportata al numero di ore lavorate (compresa la tredicesima), avevano un orario fisso e svolgevano le mansioni tipiche di chi è tenuto a vendere, esporre, tenere in ordine. Esistevano con ciò diversi elementi sintomatici tutti rivelatori dell’esistenza della subordinazione (utilizzazione strumenti, luoghi di lavoro, orari di lavori predeterminato e vincolante, assenza di rischio, paga predeterminata, ecc.).

6. In ogni caso, sulla natura del rapporto e sulla corretta gestione dell’onere della prova, la sentenza va esaminata alla luce di tutte le affermazioni effettuate; dalle quali si deduce pure, non tanto e non solo che il rapporto di lavoro delle lavoratrici corrispondesse solo in astratto (in base alla natura delle mansioni esercitate ed alla presunzione di subordinazione che la Corte di merito vi ha correlato in conformità alla sentenze di questa Corte n. 24781/2006 e n. 18692/2007) allo schema del lavoro subordinato; quanto soprattutto che (oltre all’elemento delle mansioni di commesse in sè e per sè considerate), esistessero in concreto ulteriori circostanze, che pur prive ciascuna di valore decisivo, potessero essere correttamente valutate globalmente come indizi rivelatori degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.

7. La tipologia delle mansioni del resto, oltre ad essere un autonomo indice della subordinazione ne rivela di per sè anche altri; posto che il lavoro di commessa in quanto tale presuppone l’assoggettamento a direttive per quanto attiene ai contenuti intrinseci delle prestazioni ed all’orario di lavoro.

8. Al contrario, per quanto riguarda l’elemento della volontà delle parti, richiamato a fondamento della censura, va ricordato come la materia della qualificazione del rapporto di lavoro configuri una questione che è sottratta alla disponibilità delle parti ed alla stessa discrezionalità del legislatore (in quanto costituente premessa per l’applicazione di disciplina essenzialmente inderogabile, anche a carattere costituzionale); perciò la medesima qualificazione va risolta, più che in base al nomen iuris conferito dalle parti al rapporto, in base all’effettiva natura del rapporto, alla stregua delle concrete modalità con cui si svolge la prestazione, nei termini sopra indicati.

9. In proposito va pure ricordato che la Corte Cost. ha affermato più volte (sentenze n. 115/1994; n. 121/1993) come ai fini della individuazione della subordinazione conti semplicemente il lavoro svolto di fatto; posto che “non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. A maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali di ritti. Pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile.

10. Le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’INPS in Euro 3200 complessive, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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