Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7526 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7526 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 12644-2008 proposto da:
TRIVELLONE ALBERTO TRVLRT46H48F176Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,
presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FUGAZZOLA FRANCESCO giusta mandato a margine;
– ricorrente contro

ZURIGO ASSIC SPA 01627980152, VERTOVA GIANGABRIELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO VASARI
5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che li

1

Data pubblicazione: 01/04/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMBA
GUIDO giusta mandato a margine;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/03/2007, R.G.N. 91/2004;

udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI;
udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La CORTE di appello di BRESCIA con sentenza depositata il 21
marzo 2000, e soggetta al regime dei quesiti ha rigettato
l’appello principale di Alberto Trivellone e l’appello incidentale
proposto dall’assicurazione Zurigo unitamente al danneggiante

tribunale di BERGAMO del 23 settembre 2003 che aveva ritenuto
prescritto il diritto al risarcimento dei danni per decorrenza del
termine breve di cui allo art.2947 del codice civile.
La CORTE BRESCIANA riteneva di aderire ai dicta delle SU civili
nella nota sentenza 5121 del 2002, senza però considerare il
successivo arresto

delle stesse SU nella nota sentenza del 18

ZOOPr
dicembre/n.27337,

secondo cui “qualora l’illecito civile sia

considerato dalla legge penale, ma il giudizio penale non sia
stato promosso, anche per difetto di querela, alla azione
risarcitoria si applica la eventuale più lunga prescrizione
prevista per il reato ai sensi dello art.2947 terzo comma c.p.c.,
purchè il giudice civile accerti incidenter tamntum e con gli
strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, la
sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un
fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi.” E precisa che detto termine decorre dalla data del
fatto dannoso in relazione alla conoscenza della rapportabilità
causale del danno lamentato.
Sulla base della adesione al primo arresto, la Corte rigettava
l’appello principale, senza peraltro rilevare che la fattispecie

3

assicurato Giangabriele Vertova, confermando la sentenza del

integrava il reato di lesioni colpose gravi, in relazione alla
dedotta e non contestata invalidità temporanea di tre mesi con
esiti permanenti tra il 7 e 8 punti di percentuale tàbellare, onde

p-

anche in mancanza di querela, andava applicato il maggior termine
quinquennale di prescrizione. Lo appello incidentale era poi

grado era stata disposta tenendo conto e del contrasto
giurisprudenziale sulla prescrizione e della fondatezza della
domanda sulla base delle risultanze della istruttoria svolta.
LA corte tuttavia poneva le spese di secondo grado a carico dello
appellante.
2.Contro la decisione ricorre ALBERTO TRIVELLONE deducendo unico
motivo di ricorso, nel quale deduce error in iudicando, proponendo
il seguente quesito:

“a differenza del caso in cui il procedimento

penale, per vedere perseguito lo autore del fatto reato non sia
mal stato instaurato per mancanza di querela, nella diversa
ipotesi di procedimento penale instaurato di ufficio, in caso di
successiva pronuncia del decreto di archiviazione del fatto reato
per mancanza di querela,

il diritto al risarcimento del danno

comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione
in quanto è da tale data che il danneggiato è ormai certo che la
azione penale non verrà esercitata e quindi è suo onere
attivarsi, esclusivamente in sede civile, per ottenere il
risarcimento del danno”

in termini appare lo arresto di SU 2

ottobre 1998 n.9782. Il ricorrente ha prodotto memoria.

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rigettato sul rilievo che la compensazione delle spese del primo

RESITONO le controparti con controricorso. Il procuratore generale
ha concluso chiedendo lo accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso merita accoglimento, vuoi in relazione al dies a quo
del fatto illecito, avvenuto il 29 gennaio 1989, ed alla sua

prescrizione quinquennale, in base al quale la citazione del 3
marzo 1992 è proposta in termini, non rilevando la mancanza di
querela ai fini della esistenza dello illecito civile, come
rimarcato nell’arresto evolutivo delle SU 2008 N 27335, vuoi in
relazione alla peculiare fattispecie dedotta come motivo di
ricorso in relazione al provvedimento di archiviazione, preso con
decreto del 19 ottobre 1993, che è successivo alla stessa
citazione, come hanno precisato le SU 1998 N.9782. (e v. anche
Cass. III 15.4.2012 n.7543).
La cassazione è con rinvio, non potendo allo stato degli atti,
questa Corte procedere ad un esame del merito che presuppone la
verifica di un complesso apporto probatorio e tecnico. Il giudice
del rinvio resta vincolato sulla tempestività della azione
promossa e dovrà riesaminare il merito della domanda nel
contraddittorio tra tutte le parti. Le spese di questo grado
saranno liquidate in sede di rinvio alla CORTTE di appello di
Brescia in diversa composizione.
P.q.M.

5

qualità di fatto reato per lesioni colpose gravi con termine di

ACCOGLIE IL RICORSO, cassa e rinvia anche per le spese di questo
giudizio di cassazione, alla CORTE DI APPELLO DI BRESCIA in
diversa composizione.

ROMA 23 GENNAIO 2014.

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