Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7525 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 29/03/2010), n.7525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19509-2006 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATO NICOLETTI VALFREDO GIORGIO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ATM – AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO’ SALVATORE

& PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati ZUCCHINALI

PAOLO,

FAVALLI GIACINTO E SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16 0/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2006 R.G.N. 1102/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20-1-2004 P.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l’ATM s.p.a. chiedendo che fosse accertata l’illiceità della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del 21-5-2001 e che la società fosse condannata alla reintegra nel posto di lavoro con mansioni di conducente di linea parametro 158 ed al risarcimento del danno in misura equivalente alle retribuzioni dalla data del licenziamento fino alla sentenza oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dall’applicazione del detto maggiore parametro.

L’ATM si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte, perchè inammissibili e infondate.

Con sentenza in data 12-5-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano rigettava il ricorso ritenendolo infondato e compensava le spese.

Con ricorso in data 12-7-2005 il P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo l’accoglimento delle domande introduttive.

L’ATM si costituiva resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata sentenza.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 22-2-2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale, considerato che il P. aveva svolto attività lavorativa dapprima con un contratto di lavoro temporaneo dal 11-4-2001 al 20-5-2001 prorogato per due volte fino al 30-9-2001 e fino al 31-12-2001, finalizzato alla “realizzazione del progetto sperimentale Call Center/Bus a chiamata”, e successivamente con un contratto a termine della durata di 12 mesi, prorogato una sola volta fino al 31-8-2003, riteneva che non era “ipotizzabile l’esistenza di un unico contratto, in presenza di una mera successione cronologica di diversi contratti stipulati tra parti distinte” e negava che nella fattispecie vi fosse stata una violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. B rientrando le mansioni relative al servizio sperimentale citato nella ipotesi delle “qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali”.

La Corte rilevava inoltre che l’appellante per la prima volta nel giudizio di appello aveva censurato il contratto di lavoro interinale e le relative proroghe richiamando specifiche previsioni del ccnl autoferrotranvieri non dedotte nel giudizio di primo grado.

Ritenuta, quindi, in primo luogo inammissibile tale nuova deduzione, la Corte osservava, poi, che comunque il contratto di lavoro temporaneo stipulato dalla società Temporary con il P. era stato prorogato solo due volte fino al 31-12-2001, nei limiti di quanto previsto dall’art. 28 del ccnl 28-5-1998 per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, e, per quanto riguardava il successivo contratto a tempo determinato stipulato con l’ATM, rilevava la legittimità dello stesso, considerato che la realizzazione del citato progetto sperimentale “costituiva una reale ed effettiva ragione di carattere tecnico, produttivo e organizzativo” che legittimava la apposizione del termine.

Peraltro, a parte la tardività della relativa eccezione avanzata dal P., la Corte riteneva che comunque la esigenza concreta del detto progetto aveva carattere temporaneo.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con quattro motivi.

L’ATM ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva il Collegio che, trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata in data anteriore al 2-3-2006, nella specie non trova applicazione ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, ed ora abrogato con la L. n. 69 del 2009).

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione della normativa sul lavoro temporaneo – L. n. 196 del 1997 – e di quella sul contratto a termine – L. n. 230 del 1962 – per fini elusivi dei diritti del lavoratore” nonchè “carenza di motivazione”, in sostanza deduce che sin dal ricorso di primo grado aveva innanzi tutto evidenziato come nel diritto del lavoro per la parte di tutela del rapporto di lavoro subordinato, le forme siano sempre subordinate alla sostanza” e, invocando l’art. 2344 c.c. (recte: art. 1344 c.c.), rileva che “l’uso anche formalmente lecito, ma sostanzialmente illecito, degli strumenti normativi conduce sempre ad una considerazione finale di illiceità dei motivi che hanno condotto all’utilizzo fraudolento della forma, essendo il comportamento diretto unicamente a frustrare i diritti fondamentali del lavoratore e perciò contrario ai principi di correttezza e buona fede”.

Il ricorrente lamenta, quindi, che nella sentenza “nulla viene detto a confutazione del motivo di appello” relativo e deduce che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, il rapporto di lavoro, per la parte del lavoratore è stato “unitario ed ininterrotto”, “rimanendo sempre l’ATM datore di lavoro reale”.

In sostanza, secondo il ricorrente, nella specie si è trattato di “un unico contratto che, nella prima fase, ha avuto come soggetti stipulanti l’ATM, il lavoratore e l’azienda intermediaria e, successivamente, terminata la funzione dell’intermediario, l’ATM e il lavoratore”.

In proposito il ricorrente richiama, quindi, la pronuncia di questa Corte n. 3020 del 2003, che ha affermato la esistenza di un “ontologico collegamento negoziale fra contratto di prestazione di lavoro temporaneo e contratto di fornitura del lavoro stesso” e di un “rapporto necessariamente trilaterale fra i soggetti dell’operazione” e da tale affermazione assume che con seguente mente vi sarebbe violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 “quando vi sia successione di più contratti di lavoro a termine ovvero proroghe degli stessi, nell’ambito di un rapporto di lavoro avente i medesimi elementi sostanziali”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La censura risulta generica e priva di autosufficienza.

La violazione delle citate L. n. 196 del 1997 e L. n. 230 del 1962 è denunciata in modo del tutto generico ed il ricorrente neppure specifica in che modo la sentenza impugnata sia incorsa nella asserita violazione.

Il richiamo, poi, alla norma sul negozio in frode alla legge (come sopra neppure correttamente indicata) è del pari generico così come assolutamente generica è la relativa censura di carenza di motivazione.

Al riguardo, infatti, il ricorrente si riporta al “ricorso di primo grado” e a un “motivo di appello” senza riportarne neppure sinteticamente il relativo contenuto, così violando il principio di autosufficienza.

Al Collegio non è dato, quindi, di conoscere neanche se ed in quali termini sia stata effettivamente prospettata davanti ai giudici di merito una ipotesi di frode alla legge (pur configurabile, in astratto, anche in materia di rapporto di lavoro “interinale”, v.

Cass. 2-7-2009 n. 15515).

Peraltro la censura non coglie nel segno la impugnata decisione in quanto la Corte d’Appello ha respinto la tesi dell’appellante circa la esistenza di “un unico contratto”, affermando che “lo svolgimento di una prestazione lavorativa a favore del medesimo soggetto dapprima in virtù di un contratto di lavoro temporaneo e successivamente di un rapporto di lavoro diretto non determina l’unicità del rapporto”, essendo, peraltro, la stessa L. n. 196 del 1997 a ritenere legittima (ed a favorire, v. art. 1 comma 6) l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice del lavoratore interinale al termine del relativo contratto.

La sentenza impugnata ha altresì accertato che “il P. non ha operato a favore di ATM oltre i limiti indicati nel contratto di lavoro intercorso con Temporary e nelle successive proroghe” e che “la prestazione svolta successivamente allo scadere dell’ultima proroga apposta al contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stata eseguita in virtù di un contratto di lavoro stipulato direttamente tra ATM ed il P.”.

Orbene il ricorrente, senza censurare specificamente tali statuizioni (e neppure quella sulla legittimità del termine apposto a tale ultimo contratto e alla relativa proroga), in sostanza si limita a ribadire la unicità del rapporto e ad invocare genericamente la “tutela generale antifraudolenta per operazioni contrattuali formalmente rispettose della legge, ma indirettamente elusive della medesima”.

Al riguardo, peraltro, inconferente è il richiamo al principio affermato da Cass. n. 3020/2003, riguardante il rapporto di lavoro interinale e l’ontologico collegamento tra il contratto-base di lavoro temporaneo e quello di fornitura del lavoro stesso, con la conseguente rilevanza del primo ai fini dell’accertamento della violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 3, in caso di superamento del termine convenuto.

Nella fattispecie, infatti, come hanno accertato i giudici del merito, non vi è stato un tale superamento e, successivamente, è intervenuto un contratto di lavoro a termine concluso direttamente con la ATM (ipotesi per nulla vietata dalla L. n. 196 del 1997 e tanto meno sanzionata dall’art. 10 della stessa Legge).

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciando violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) (della L. n. 196 del 1997), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “si trattava di mansioni specifiche che non erano presenti e non esistevano in ATM, in quanto l’assetto produttivo aziendale non prevedeva le mansioni di radiobus”, laddove tali mansioni rientravano in sostanza in quelle dei conducenti, “operatori di esercizio”, dei quali “in ATM ve ne erano alcune migliaia”.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della più volte citata L. n. 196 del 1997, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso: b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali …”.

Sul punto la Corte d’Appello ha rilevato che: “nel periodo in cui ATM ha fatto ricorso ai lavoratori interinali era stato appena introdotto un servizio sperimentale – quello di Radiobus – e all’interno di ATM e nell’ambito del normale assetto produttivo della stessa non esisteva nè era prevista la qualifica di conducente di Radiobus. Il servizio di Radiobus (o “Bus a chiamata”) era svolto con modalità e con mezzi radicalmente diversi da quelli normalmente utilizzati da ATM per il sevizio di linea. Si trattava dunque di mansioni specifiche che non erano presenti e non esistevano in ATM, in quanto l’assetto produttivo aziendale non prevedeva le mansioni di conducente di Radiobus”.

Tale accertamento di fatto, congruamente motivato e correttamente incentrato sulle mansioni concrete relative alla qualifica in esame, resiste alla censura del ricorrente, che in sostanza sollecita in questa sede un inammissibile riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo il ricorrente, pur denunciando violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 3 in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la tardività delle deduzioni fondate su alcune previsioni del ccnl autoferrotranvieri invocate per la prima volta in appello, rilevando che “l’eccezione nacque dall’affermazione del giudice di primo grado, in seguito ad una indimostrata eccezione di controparte”.

Il motivo risulta inammissibile.

Innanzitutto il ricorrente non indica specificamente quale fosse la “affermazione del primo giudice” e quale la “indimostrata eccezione di controparte”, che avrebbero giustificato la tardività.

La censura, poi, ignora del tutto che la sentenza impugnata ha comunque rilevato che “peraltro il ccnl autoferrotranvieri prevede che “il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’azienda utilizzatrice può essere prorogato … per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno”, e che nel caso di specie i contratto di lavoro temporaneo (11-4-2001/20-5- 2001) “è stato prorogato solo due volte fino al 31-12-2001”.

Non essendo stata, quindi, censurata tale distinta rado decidendi, ne consegue, anche sotto tale profilo, la inammissibilità del motivo (v. Cass. 27-1-2005 n. 1658, Cass. 4-5-2005 n. 9279, Cass. 23-2-2006 n. 3989, Cass. 18-9-2006 n. 20118, Cass. 11-1-2007 n. 389, Cass. 5-3- 2007 n. 5051).

Con il quarto motivo il ricorrente, denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e in sostanza deduce che la Corte d’Appello avrebbe fatto “confusione fra i contratti”, in quanto “il contratto a termine con rintermediazione, due volte prorogato non era motivato dalla sperimentalità dell’attività, ma da diversa motivazione” e rileva che la sperimentalità ha in sè una indeterminatezza nel tempo che difficilmente giustifica “in assenza di altri elementi, mai forniti dalla difesa della società, l’apposizione di un termine”.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Osserva il Collegio che in realtà è il ricorrente (e non la sentenza impugnata) che fa confusione fra i contratti.

La affermazione, infatti, del carattere sperimentale del servizio di Radiobus è contenuta in una argomentazione svolta ad abundantiam dalla Corte territoriale, con riferimento al contratto di lavoro temporaneo (“peraltro tale servizio era sperimentale”), riguardo al quale la stessa Corte ha rilevato che “pertanto ATM non poteva che ricorrere solo alla fornitura di lavoro temporaneo, non essendo utilizzabili altre tipologie contrattuali e tanto meno quella del contratto a termine” (in base alla “normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 allora in vigore”).

Inammissibile è quindi la censura rivolta contro la detta argomentazione ad abundantiam (v. Cass. 23-11-2005 n. 24591, Cass. 28- 3-2006 n. 7074) ed inoltre inconferente risulta il richiamo al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 norma riguardante il successivo contratto a termine e non vigente all’epoca del contratto di lavoro temporaneo.

Peraltro il ricorrente, denunciando un “travisamento di fatto” in ordine alla ragione del ricorso al “contratto di lavoro intermediato” (sperimentalità del servizio anzichè mancanza di operatori di esercizio per Radiobus), deduce un vizio comunque inammissibile in sede di ricorso per cassazione (v. Cass. 1-3-2002 n. 3024, Cass. 18-7- 2002 n. 10451, Cass. 1-4-2003 n. 4948, Cass. 6-6-2003 n. 9096, Cass. 27-7-2005 n. 15672).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate in Euro 32,00 oltre Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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